Legge di Stabilità 2015: riflessi sul personale del comparto Sicurezza e Difesa

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Legge di Stabilità 2015: riflessi sul personale del comparto Sicurezza e Difesa SABATO 20 DICEMBRE 2014 Roma, 20 dic - In attesa che venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo completo della Legge di Stabilità 2015, di seguito si elenca un estratto del maxi-emendamento presentato dal Governo che il Senato ha approvato questa notte. Il provvedimento, prima di diventare legge dello Stato, dovrà tornare alla Camera dei Deputati dove, se non subirà alcuna variazione, verrà definitivamente approvato. In corsivo le norme modificate e/o abrogate. Abrogazione promozioni "alla vigilia" 257. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo l, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità. 2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. Art. 1082 Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età 1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. 2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione>> dei ruoli normali si applica l'articolo 1076, comma 2.

3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Art. 1083 Benefici connessi alla promozione 1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. 2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. 3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio. 260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1 gennaio 2006, sono attribuiti: a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Modifica del calcolo per l Ausiliaria 258. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dall' gennaio 2015. Art. 1870 Calcolo dell'indennità di ausiliaria 1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Riduzione incentivi per i piloti militari 259. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma l, lettere da a) ad e), 1804, comma l, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

Art. 1803 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo 1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi: a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi; b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione; c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione; d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione; e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione. 260. L'articolo 2261 del codice di coi al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi I e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni. Art. 2261 Premi residuali agli ufficiali dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare in servizio permanente effettivo. 1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 724, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti. 2. Agli ufficiali in servizio permanente dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803. Art. 2262 Premi residuali al personale dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804. Art. 2161 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza 1. Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42. Riduzione stanziamenti Riordino ruoli e carriere 261. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015. E' altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Scorrimento graduatorie 264. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013. Avvio procedure per rinnovo del Contratto 265. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste. 266. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 265, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn aver nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio. Correzione alla legge Fornero 707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata io vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa» 708 [...] Resta io ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 732 del presente articolo affluiscono io un apposito fondo, istituito presso l'inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche io favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti. L' emendamento del Governo stabilisce: l importo della pensione, quale che sia il metodo di calcolo, non può mai eccedere quel che risulterebbe con l applicazione del retributivo (80% dell ultimo stipendio). La norma scatta dal 2015, e viene applicata a tutti i trattamenti, anche quelli già liquidati (quindi, ha effetto retroattivo). Si tratta di un caso aperto negli ultimi giorni, relativo a una falla nella Riforma Pensioni di fine 2011. In pratica, la Legge Fornero permette ai lavoratori che hanno 40 anni di contributi di restare in servizio fino a 70 o 75 anni, accettando però il calcolo contributivo sull anzianità maturata a partire dal 1 gennaio 2012. Calcolo pensione Il problema è che questo metodo, di fatto, per una serie di posizioni di alto livello del settore pubblico, comporta che l assegno alla fine sia più alto di quanto non sarebbe con il calcolo retributivo. Questo succede perché si tratta di posizioni che prevedono, negli ultimi anni di servizio, stipendi molto alti, per i quali il contributivo (proporzionale ai contributi versati) risulta più conveniente rispetto al retributivo (80% della media degli ultimi anni di lavoro). Tetto alle pensioni d oro

Il Governo ha quindi deciso di modificare il testo, con un emendamento in base al quale: «in ogni caso, l importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell entrata in vigore». In questo modo, nei casi in cui il calcolo misto diventi più conveniente, si limita l ammontare dell assegno. Questo, nello spirito della riforma Fornero, che ha previsto il passaggio definitivo al contributivo per tutti con l obiettivo di rendere più sostenibile il sistema previdenziale, comportando sacrifici per gran parte dei lavoratori. Retroattività L approvazione di questo emendamento è stata parecchio controversa, a un certo punto sembrava fosse destinato a passare un testo che, di fatto, prevedeva il tetto solo per coloro che vanno in pensione a partire dal 2015, salvando in pratica gli assegni più alti percepiti da coloro che si sono ritirati dal 2012 al 2014 utilizzando la norma della Riforma Fornero. In realtà, invece, il nuovo tetto è esteso a tutti gli assegni previdenziali a partire dal prossimo 1 gennaio 2015, indipendentemente da quando il lavoratore si è ritirato. In pratica, si è deciso di considerare la norma prevista dalla Riforma Fornero un errore, una specie di falla delle legge, a cui rimediare, e non un diritto acquisito, da non intaccare. Tecnicamente, l emendamento corregge l articolo 24, comma 2 del decreto legge 201/2011 (la Legge Fornero).