Il Perito assicurativo Professionista che accerta e stima i danni derivanti da furti, incidenti e incendi. Il Profilo professionale Il ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito dalla Legge 166/92 per l accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina relativa all assicurazione obbligatoria Il Codice delle assicurazioni private (capo IV) abroga definitivamente questa Legge e Legge 17 febbraio 1992, n. 166 Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall incendio degli stessi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/1992. 2 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" (aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, dal D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e dal D.Lgs. 3 giugno 2008, n. 97), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005 - Supplemento Ordinario n. 163. A far data dal 4 gennaio 2008 è disponibile presso l ISPAV - il Ruolo dei Periti Assicurativi. Le persone iscritte nel vecchio Ruolo, sono passate di diritto a quello attuale.
Il perito assicurativo lavora nella maggior parte dei casi nel campo delle polizze per auto. Ha il compito di accertare e stimare i danni subiti dagli autoveicoli e successivamente, di predisporre una relazione descrittiva. Il perito assicurativo è quindi un professionista che, in qualità di esperto, stabilisce i costi di ripristino delle cose danneggiate per conto di un privato, di una società, di una autorità o di qualsiasi altro mandante. La valutazione del perito servirà alla compagnia assicurativa per stabilire l indennizzo da corrispondere al danneggiato; il privato invece la utilizzerà per valutare la congruità della proposta di risarcimento stabilita dalla sua compagnia. Dovrà quindi individuare le dinamiche per le quali sono stati causati dei danni e identificarne la corrispondenza valutando lo stato dell oggetto danneggiato. Farà altresì perizie su riparazioni già effettuate o stimerà il valore delle riparazioni da eseguire valutandone poi il livello e la qualità. E suo compito anche esaminare i rischi assicurabili, condurre studi statistici ed emettere e presentare l'eventuale difesa dei suoi rapporti di perizia. Un altra attività propria di questo professionista è la ricostruzione dell incidente stradale in campo giudiziario, su richiesta del magistrato o delle parti coinvolte.
Il perito assicurativo deve quindi essere un operatore esperto nel suo campo e praticare la professione in totale indipendenza, assumendosi la completa responsabilità degli atti svolti. Non possono iscriversi al Ruolo le persone iscritte nel Registro degli Intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i pubblici dipendenti e chi esercita direttamente o indirettamente l attività di riparatore di veicoli o di natanti. La Formazione Il titolo di studio richiesto per esercitare questa professione è il diploma di scuola media superiore di secondo grado a indirizzo tecnico o il diploma di laurea. La riforma dell istruzione3, a opera del Ministro Gelmini, prevede la possibilità di iscriversi a Istituti Tecnici; Settore Tecnologico; indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, il cui percorso scolastico si articola in due bienni e un quinto anno finale, che termina con l esame di Stato. A livello universitario è consigliabile conseguire la laurea in Ingegneria. Questo corso è attivato presso molte università italiane, per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Esiste anche la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale post-diploma che consentono di ottenere una buona preparazione. Per maggiori informazioni sui corsi http://www.assopec.eu organizzano corsi di formazioni e qualificazione professionale, oltre (a tempo debito) preparazione all esame di idoneità e corsi di perfezionamento e aggiornamento per chi già opera nel settore. Accesso alla professione Il Codice delle assicurazioni private stabilisce che l attività professionale del perito assicurativo non possa essere esercitata da chi non sia iscritto nel Ruolo. I requisiti necessari, stabiliti dall articolo 158, sono: - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE o straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana; - godere dei diritti civili; - non aver riportato condanne penali; - essere in possesso di diploma di scuola media superiore di secondo grado di indirizzo tecnico o di laurea;
- aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; - aver superato una prova d idoneità mediante esame scritto e orale. Lo svolgimento del tirocinio biennale previsto prima dell esame è finalizzato all acquisizione della pratica professionale inerente l attività peritale. Il tirocinante deve partecipare alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all attività peritale. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse. L esame viene (o dovrebbe essere) indetto una volta all anno e il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il programma verte su nozioni giuridiche e tecniche, elementi di topografia e di fotografia, veicoli a motore ed elementi di estimo. Le modalità per l'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità sono definite dal provvedimento ISVAP 26 giugno 2001 n. 1897
Una volta superato l esame d idoneità la domanda di iscrizione nel Ruolo deve essere presentata all'ispav Una parte dei periti collabora, in rapporto liberoprofessionale(?), con le compagnie assicurative. Mentre un altra parte opera su committenze dei tribunali e di privati, in qualità di consulente tecnico, patrocinatore e/o CTU a secondo della circostanza. Non esiste comunque incompatibilità tra le diverse prestazioni.