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Oggetto: P.S.R. 2007-2013 Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Iliana di Ghiani Massimo (CUAA: 03231980925). Il Direttore Generale VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna"; VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"; lo Statuto dell Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali"; il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell incarico del Direttore Generale dell Agenzia ARGEA Sardegna; il bando del P.S.R. 2007-2013 Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale ; PREMESSO che il 15/10/2012 la ditta individuale Iliana di Ghiani Massimo ha presentato la copia cartacea di una domanda di aiuto, a valere sulla misura in oggetto, in qualità di soggetto capofila dell ATI denominata Biocosmesi Network ; PREMESSO che con determinazione del Direttore dell Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli n. 2815 del 20/06/2013, l istanza presentata dalla ditta

Iliana di Ghiani Massimo quale capofila dell ATI è stata inserita nell elenco delle domande escluse non ammissibili con la seguente motivazione: Superamento del 70% della spesa a carico della capofila (punto 8 del bando). Manca atto di approvazione del capofila (punto 13 c. 2 del bando) ; PREMESSO che il Sig. Ghiani ha impugnato l esclusione dal finanziamento con ricorso gerarchico pervenuto il 07/08/2013. Nel ricorso si argomenta che: A) il provvedimento di esclusione è illegittimo in quanto ARGEA non ha preventivamente comunicato al Ricorrente i motivi che ostavano all accoglimento dell istanza, impedendo così la sua partecipazione al procedimento. Tale condotta configurerebbe violazione dell art. 10 bis della L. 241/1990 e del par. 24 del bando; B) le spese attribuite al soggetto capofila superano di 0,82 punti percentuali la soglia del 70% prevista dal par. 8 del bando. Tale eccedenza deve essere considerata costo non ammissibile da ricomprendere nella quota di cofinanziamento, indicata come spesa privata nel quadro C della domanda e per la quale la Ricorrente non ha chiesto il finanziamento; C) l atto di approvazione (omissis) è stato inserito nell atto costitutivo della Associazione Temporanea di Impresa (omissis). Gli articoli 2, 3 e 5 del citato Atto Costitutivo, infatti, rispondono pienamente e in maniera esaustiva alle richieste previste dall art. 13 c. 2. Per i suddetti motivi il Sig. Ghiani chiede l annullamento e/o revoca e/o rettifica del provvedimento impugnato; ESAMINATO il punto C) del ricorso; il bando relativo alla misura in oggetto il quale, al paragrafo 14, punto c. Allegati, dispone che In allegato alla domanda cartacea è richiesta, pena l esclusione, la seguente documentazione: 1) Atto costitutivo e statuto del partenariato (...). Lo stesso atto costitutivo... deve individuare, in termini di partecipazione, i ruoli, gli impegni e le responsabilità di ciascuno (...). 2) Atto di pag.2

approvazione (...) da parte di ogni soggetto partecipante al partenariato che stabilisca le modalità di adesione allo stesso e la scelta del capofila, nonché la delega alla compilazione e presentazione della domanda. ; che le dichiarazioni che avrebbero dovuto formare oggetto dell Atto di approvazione omesso dalla ditta Iliana di Ghiani Massimo (modalità di adesione, scelta del capofila ecc...) sono comunque riportate nell Atto costitutivo e statuto del partenariato, regolarmente formato; che la ripetizione delle suddette dichiarazioni in atto separato da parte del rappresentante legale di una ditta individuale avrebbero comportato un mero aggravio del procedimento a carico del Ricorrente; RITENUTO che il sopra citato vizio procedurale contestato alla Ditta ricorrente sia irrilevante in quanto non influisce sulla sostanza degli adempimenti posti dal bando a carico del richiedente l aiuto; RITENUTE per quanto sopra accoglibili le argomentazioni del Sig. Ghiani in ordine al punto C) del ricorso; ESAMINATO il punto A) del ricorso; che l esame delle istanze finalizzato all elaborazione e pubblicazione della graduatoria delle domande escluse non ammissibili si sostanzia nella preliminare verifica di elementi formali ed oggettivi. Tali elementi consistono nella completezza e correttezza della documentazione presentata, nonché nella sussistenza dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità del Richiedente e del progetto presentato, prescritti dal bando e svincolati da qualsiasi valutazione sul merito. In riferimento alla suddetta verifica la partecipazione degli istanti sarebbe pertanto irrilevante; pag.3

che il bando stabilisce la modalità di comunicazione dei motivi ostativi all ammissione al finanziamento risultanti dalle suddette verifiche e di avvio del procedimento di archiviazione. Tale modalità è individuata dal bando nella pubblicazione della graduatoria (par. 14 lett. d. del bando); che, anche qualora il bando non avesse così espressamente disposto, nel caso di specie troverebbe applicazione l art. 21 opties, comma 2, della L. 241/1990, ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ; che lo stesso bando individua nel ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA lo strumento attraverso il quale contrapporsi alla determinazione di approvazione della graduatoria adottata a seguito del citato esito istruttorio e/o dei controlli, cioè (par. 24 lett. b.1 del bando); che, pertanto, sono state rispettate le disposizioni del bando, che costituisce lex specialis del procedimento, alle cui prescrizioni i partecipanti si sono assoggettati con la presentazione delle domande; RITENUTE per quanto sopra non accoglibili le argomentazioni del Sig. Ghiani in ordine al punto A) del ricorso; il punto B) del ricorso; il par. 9 del bando, il quale dispone che I progetti che fruiscono dell aiuto devono prevedere un programma di spesa non superiore a euro 400.000,00. Il contributo previsto è pari al 100% del programma di spesa ritenuto ammissibile. ; pag.4

il par. 8 del bando, il quale dispone che Nessuna delle imprese comprese nel partenariato deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto ; che, per ammissione dello stesso Sig. Ghiani, le spese poste a carico della Ricorrente superano di 0,82 punti percentuali la soglia del 70% prevista al par. 8 del bando; RITENUTO che i costi ammissibili del progetto di cui ai parr. 8 e 9 del bando debbano intendersi comprensivi anche della quota di cofinanziamento; RITENUTO per quanto sopra non accoglibili le argomentazioni proposte dalla Ditta al punto B) del ricorso; VALUTATO che i motivi di rigetto relativi ai punti A) e B) del ricorso siano assorbenti rispetto alla accoglibilità del punto C) del ricorso medesimo; il parere dell'area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 8465 del 29/10/2013; Tutto ciò premesso e considerato DETERMINA ART. 1 di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Iliana di Ghiani Massimo in qualità di capofila dell ATI denominata Biocosmesi Network ; ART. 2 di trasmettere la presente determinazione all Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta ricorrente, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale pag.5

della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima; ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione Atti del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all obbligo di pubblicazione nell albo pretorio, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n 69. ; Il Direttore Generale Marcello Giovanni Onorato pag.6