DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N pag.1

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DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.1 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AUTENTICAZIONI E SOTTOSCRIZIONI AL DOMICILIO DI CITTADINI INFERMI. L'anno millenovecentonovantasei il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO nella Sala Consiliare della Civica Residenza alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 14 MARZO 1996, n. 9051. Al II appello nominale, dei 41 Consiglieri sottoelencati, risultano ASSENTI i 15 evidenziati nella fincatura riferita alla seduta (Sed.). Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Vice Presidente del Consiglio Sig. Raffaele delle Fave in assenza giustificata del Presidente - il quale dichiara aperta la seduta. Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: CANESIN PAGNANELLI VALENTINI. Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. Lorenzo Pelagalli. LA SEDUTA È PUBBLICA. Alla trattazione del presente argomento risultano ASSENTI i 14 Consiglieri evidenziati nella fincatura riferita all argomento (Arg.). SI DA ATTO CHE IL SINDACO MAULO MOMENTANEAMENTE ASSENTE E SOSTITUITO DAL VICE SINDCO ASSESSORE GIOVANNI MERIGGI. Sed. Arg. Vot. Sed. Arg. Vot. Accattoli Paolo Lanzavecchia Massimo Alessandrini Patrizia Lattanzi Michele Benedetti Stefano a a Mandrelli Bruno a a Bettucci Mario Marcolini Giuseppe a Borgiani Luciano Marconi Lorenzo Cacchiarelli Sandro a MERIGGI G. ASSESS. Canesin Alferio Migliorelli Francesco a a Caproli Claudio a Mogetta Alberto a a Cartechini Giancarlo Paccamiccio Giuseppe a Ciccarelli Antonio Pagnanelli Antonio Craia Luigino Paolorosso Francesca Crucianelli Loris Perri Maria Grazia a a Delle Fave Raffaele Pistarelli Fabio a Dezi Andrea a Pizzichini Massimo a a Ercoli Evio Hermas a a Ramadori Silvano a Failla Mario a Savi Alessandro Fazi Silvano a a Stura Claudio Gentilucci Giovanni a a Torresi Enzo Gismondi Antonio Valentini Mauro Giustozzi Fabrizio Valori Federico a Guzzini Anna a a

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.2 OGGETTO: Approvazione regolamento per autenticazioni e sottoscrizioni al domicilio di cittadini infermi. Signori Consiglieri, La legge 04.01.1968 n. 15 recante "norme sulla documentazione amministrativa e legalizzazione di firme" prevede la autenticazione da parte dei funzionari comunali delle sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive e temporaneamente sostitutive di certificazioni (artt. 2 e 3), di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 4), di istanze dirette alla Pubblica Amministrazione (art. 20). Tali funzioni possono essere regolarmente svolte esclusivamente presso l'ufficio Anagrafe e nella sede Comunale, e non può essere così resa la prestazione a quei cittadini i quali, a causa di infermità temporanea o permanente, non sono in grado di accedere agli uffici comunali. Si ritiene quindi necessario attuare una procedura con specifica regolamentazione, nei confronti della quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso il proprio parere positivo prot. UPEA/ACC/452 del 27.07.1995, conservato in atti. Peraltro si riconosce la rilevanza sociale cui assolve la procedura, in quanto nella generalità dei casi, si tratta di pensionati, anziani, e comunque categorie deboli della popolazione che altrimenti dovrebbero ricorrere, alle prestazioni di un notaio con notevoli oneri da sostenere. Ciò posto si sottopone al Consiglio Comunale, per le determinazioni di competenza la seguente proposta: IL Udita la relazione che precede;

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.3 Riconosciuta la opportunità di adottare una apposita procedura per ridurre i disagi delle persone inferme, permettendo le autentiche delle sottoscrizioni al loro domicilio; Ritenuto a tal riguardo dover disciplinare con apposito regolamento i casi di infermità fisica che possono legittimare l'intervento al domicilio, i modi di certificazione degli stessi, nonchè l'iter procedurale; Visto lo schema di regolamento riportato in allegato, predisposto dall'ufficio competente; Dato atto che la proposta di deliberazione ha fatto capo al Servizio Demografico il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica; Dato atto che la proposta è stata inviata ai Consigli di Circoscrizione in data 28.02.1996; Dato atto altresì che n. 9 Consigli circoscrizionali su n. 10 hanno fatto pervenire il loro parere favorevole; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Y' in data 23.02.1996; Visto l'art. 5 della legge 142/90, nonchè la legge 241/90; Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto l'aspetto della legittimità; DELIBERA 1) Adottare la procedura che consenta le autenticazioni delle sottoscrizioni presso il domicilio di cittadini che dimostrino di essere impossibilitati per infermità fisica permanente o temporanea a recarsi personalmente presso la sede comunale. 2) Approvare il regolamento, appositamente redatto disciplinante le modalità ed i casi che legittimano il ricorso a tale procedura, nel testo allegato, che si compone di nove articoli. EB/am REAUTDOC.DOC/anno 1996/delibere/t

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.4 REGOLAMENTO PER AUTENTICAZIONI E SOTTOSCRIZIONI AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.5 Art.1 Oggetto: Il presente regolamento disciplina le autenticazioni previste dalla legge 4-1-1968 n.15, da eseguirsi al domicilio dei cittadini residenti o domiciliati, i quali dimostrino - secondo le modalità previste nei successivi articoli - di essere impossibilitati per comprovata infermità fisica a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale. Art. 2 Delimitazione degli interventi: I soggetti indicati al precedente articolo 1 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4, 20 della legge 4-1-1968 n.15. Art. 3 Istanza: I soggetti intervenuti debbono far pervenire al Comune la richiesta per gli interventi di cui all'art. 2 indicando: - le autenticazioni che vengono richieste; - l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio Comunale; - esatto l'indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica. Nel caso di impedimento temporaneo, l'utente è tenuto a specificare, anche in via presuntiva, la durata, dichiarando contestualmente i motivi per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento. All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, o da qualsiasi medico della struttura pubblica, da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizione di accedere all'ufficio comunale senza pregiudizio per la propria salute.

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.6 Il certificato dovrà altresì specificare l'infermità che determina l'impedimento e se trattasi di impedimento permanente o temporaneo, specificando, in tale ultima ipotesi, la presumibile durata. Art. 4 Termine e responsabile del procedimento: Il termine iniziale del procedimento finalizzato alla esecuzione della autentica a domicilio, decorre dalla data di presentazione della istanza. Nel caso che questa risulti incompleta oppure erronea, il termine decorrerà dalla data di completamento o di regolarizzazione. Il procedimento dovrà concludere nel termine massimo di dieci giorni. Responsabile del procedimento è l'unità organizzativa Anagrafe. Art. 5 Adempimenti: Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza adotta ogni adempimento istruttorio necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso di esito favorevole dispone per l'accesso di un impiegato incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza verrà data comunicazione all'interessato, contenente le motivazioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione negativa. Art. 6 Ricorsi: Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni successivi alla comunicazione. Art. 7 Formula per l'autentica:

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.7 Nella formula di rito usata per le autenticazioni delle sottoscrizioni deve risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente. Art. 8 Rinvio a norme: Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni generali di cui alla legge 4-1-1968 n.15 ed alla legge 7-8-1990 n.241. Art. 9 Entrata in vigore: Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e la avvenuta pubblicazione nei modi e termini di legge. REGAUTDO.DOC/REGOLAM/ ANNO1996/T

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.8 RELATORE L'ASSESSORE MERIGGI che illustra la delibera DISCUSSIONE: OMESSA per il momento con impegno a riprenderla successivamente VOTAZIONE per alzata di mano Consiglieri presenti n.27 Consiglieri che si astengono di votare n. 1 - Delle Fave Consiglieri votanti n.26 Voti favorevoli n.26 Il Presidente, proclamato l'esito della votazione, dà atto che il Consiglio comunale ADOTTA LA DELIBERAZIONE PROPOSTA NEL TESTO RIPORTATO IN NARRATIVA. DR/ delcc22.doc/delibere/anno 1996/t

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.1 OGGETTO: Approvazione Regolamento per autenticazioni e sottoscrizioni al domicilio di cittadini infermi. DISCUSSIONE PAOLOROSSO - PDS - A NOME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE I^ - Riferisco a nome della Commissione consiliare I^ in sostituzione della Presidente che è momentaneamente assente. In Commissione abbiamo esaminato approfonditamente questo regolamento in quanto in alcuni punti eravamo un po' nel dubbio, comunque siamo arrivati alla conclusione di ritenerlo senz' altro idoneo anche perchè sentito il rapporto del Dirigente Dott. Borgiani, alla luce della legge citata in precedenza dall' Assessore e vista la nota esplicativa inviata dall'ufficio a livello centrale del dipartimento circa la legittimità di prevedere in un regolamento comunale l'istituzione di una firma autenticata presso il domicilio dei soggetti temporaneamente o permanentemente impossibilitati a recarsi presso gli uffici, abbiamo dato il nostro parere favorevole e cerchiamo di prevenire quelli che possono essere eventuali appunti che possono essere fatti a questo regolamento nel senso che il dubbio che noi ci eravamo posti era questo, dire se era opportuno indicare come già fatto pervenire dal Dipartimento, i casi specifici di infermità fisica, sia essa a livello temporaneo che permanente.

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.2 Chiaramente non essendo possibile specificarli dettagliatamente perchè tanti possono essere i casi che danno luogo a temporaneità o a permanenza, ma il dubbio era soprattutto costituito dai casi di carattere temporaneo e per questo abbiamo ritenuto opportuno quanto ci era stato sottoposto dal Dirigente. L'altro dubbio era quello che concerneva come i soggetti dovessero far pervenire la richiesta perchè il nostro dubbio era che potesse crearsi una situazione di ampia facoltà da parte dei soggetti di avvalersi di questo servizio anche laddove non ce ne fosse stata la totale necessità perchè da questo regolamento si evince che qualunque forma di messaggio può essere utile per richiedere questa certificazione domiciliare. Eravamo portati a limitare solo ad una richiesta scritta la possibilità di fornire questo servizio perchè ci eravamo posti il problema che chiunque non vivesse solo potesse avvalersi di un familiare e quindi far pervenire la richiesta scritta o farla pervenire telefonicamente o tramite telegramma. Però poi abbiamo considerato anche il fatto che la nostra città sta vivendo un periodo evolutivo in cui c'è un'ampia presenza anche di cittadini stranieri che potrebbero trovarsi in questa situazione e che non sempre abitano in luoghi forniti anche di servizio telefonico, per questo quindi non abbiamo ritenuto opportuno limitare perchè chiaramente sarebbe contro lo spirito che muove questa maggioranza. Quindi gli unici dubbi erano questi e noi riteniamo di averli superati perchè le motivazioni per noi erano queste, non discriminare nessuno e quindi dare la possibilità a tutti di usufruire di questo servizio ed inoltre la possibilità di indicare le malattie invalidanti perchè realmente 1'elenco sarebbe stato sicuramente troppo lungo ed a volte anche non esaustivo.

DELIBERAZIONE N. 22 del 25 Marzo 1996 PROT. N. 4302 pag.3 RAMADORI - PPI Noi siamo d'accordo su questo Regolamento che tra l'altro è una presa d'atto della consuetudine che già si era instaurata con le precedenti Amministrazioni. Logicamente l'ufficio, ovvero la Giunta, con delle direttive particolari valuterà se questo servizio poi viene sfruttato adeguatamente dalle persone senza che ci siano delle interferenze. Vorrei solo dire che siamo soddisfatti di avere un regolamento che recepisce una consuetudine precedente, quindi siamo favorevoli a questo. Ditta Patrizi -MC