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Indice: 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. Premessa e quadro normativo di riferimento. Indicazioni generali. Soggetti tenuti all invio dei dati mensilizzati. Termini di presentazione. Modalità della presentazione telematica. Istruzioni per la compilazione dei campi contenuti nel tracciato relativo al flusso E Mens Anticipazioni sulla compilazione della certificazione CUD 2005 per i lavoratori cessati nel corso dell anno 2005 e del modello CUD e 770/2006. Semplificazione degli adempimenti in ordine all obbligo ed alla compilazione della modulistica Allegati: specifiche e tabelle di decodifica; 1. Premessa e quadro normativo di riferimento. L articolo 44 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al fine di assolvere al dettato legislativo che impegna l Istituto a ricevere i dati retributivi e le informazioni necessarie per: il calcolo dei contributi; l implementazione delle posizioni assicurative individuali; l erogazione delle prestazioni. L articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, pone all Istituto essenzialmente tre obiettivi: 1. tenere un continuo aggiornamento dell'archivio dei lavoratori al fine di realizzare una completa anagrafe dei lavoratori dipendenti e occupati; 2. realizzare una maggiore tempestività nell erogazione delle prestazioni; 3. rilasciare tempestivamente l estratto conto ai lavoratori e certificare la data di accesso alla pensione. La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato EMens, riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli associati in partecipazione di cui all art. 43 del D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. In riferimento a questi ultimi lavoratori, peraltro, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni allorché sarà emanato il regolamento di cui al comma 9 dell art. 43 citato.

Al fine di dare attuazione al dettato legislativo e di fornire ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle retribuzioni le relative istruzioni, l Istituto ha predisposto un analisi a livello mensile, dei dati trasmessi attualmente a livello annuo con il modello 770- necessari per la corretta tenuta del conto assicurativo e per la tempestiva liquidazione delle prestazioni pensionistiche, eliminando altresì la necessità di ricorrere a modulistica sostitutiva, integrativa o rettificativa. Relativamente alle altre prestazioni la trasmissione con cadenza mensile dei dati retributivi permetterà di avviare iniziative di semplificazione sia nell omogeneizzazione delle retribuzioni prese a base per il calcolo delle prestazioni non pensionistiche sia nella revisione dei dati che dovranno essere ancora indicati nelle documentazioni riepilogative annuali. I dati sopra citati si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga e dei modelli DM10/2. Si rileva, infatti, un incremento dell automazione del processo e si enfatizza l allineamento tra i cedolini paga ed i flussi trasmissivi dei modelli DM10/2 e delle nuove denunce mensili (EMens). Le informazioni fornite con la mensilizzazione saranno utili anche per la costituzione e la gestione del casellario dei lavoratori attivi. 2. Indicazioni generali. 2.1. Soggetti tenuti all invio dei dati mensilizzati. I soggetti tenuti all invio dei dati mensilizzati sono: i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato; i committenti che hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione. I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro. Pertanto i soggetti obbligati all'invio telematico delle denunce sono i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica ai propri dipendenti attestante gli imponibili ai fini fiscali e contributivi, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché gli altri dati indicati con il provvedimento amministrativo di applicazione della certificazione unica. Sono tenuti all invio anche i soggetti non sostituti d imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia). Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. I dati devono essere inviati da parte dei committenti tenuti alla presentazione del modello GLA, che verrà sostituito dall invio mensile, e dagli associanti in partecipazione. I datori di lavoro che rivestano anche la figura di committenti e/o associanti invieranno i dati congiuntamente. 2.2. Termini di presentazione. Per i datori di lavoro, l invio deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2

telematico. Per i committenti/associanti, l invio deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. Si rammenta che i datori di lavoro, allorché rivestano anche la figura di committenti e/o associanti, debbono inviare i dati congiuntamente. Periodo transitorio. In occasione della prima scadenza di presentazione, il termine sarà differito al 30 aprile 2005 data entro la quale saranno inviati i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Poiché il termine scade di giorno non lavorativo, esso si intende prorogato al 02 maggio 2005, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza. 2.3. Modalità della presentazione telematica. La trasmissione può avvenire in modo diretto o attraverso uno degli intermediari individuati dall'art. 3, commi 2bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, (Caf, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria, società o enti appartenenti a gruppi societari per conto di tutti gli enti e le società dei gruppi stessi). I dati retributivi mensili dei lavoratori dipendenti, i compensi degli iscritti alla Gestione separata e degli associati in partecipazione, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche (schema XML) per la predisposizione dei flussi relativi alle denunce retributive mensili, riportate nell allegato n. 1 della presente circolare. Il Software di controllo messo a disposizione dall Istituto validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità al predetto schema ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Il software predisposto dall Inps certificherà il file apponendo l opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via Internet. Le modalità d invio sono del tutto analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), sarà possibile effettuare l inoltro ed ottenere la ricevuta dell avvenuta trasmissione. Lo schema di cui all allegato n. 1, è corredato nell ultima colonna di destra- da una breve disamina amministrativa delle specifiche tecniche al fine di renderne più agevole la comprensione. 2.4. Istruzioni per la compilazione dei campi contenuti nel tracciato relativo al flusso EMens. Sezione intestazione flusso: la sezione contiene i dati identificativi del soggetto che trasmette il flusso: codice fiscale del mittente, codice fiscale del soggetto giuridico che effettua la trasmissione, la ragione sociale del mittente, codice fiscale dell azienda produttrice del software paghe e codice Sede destinataria del flusso stesso. Sezione azienda: per azienda si intende il soggetto presso il quale prestano attività

lavorativa diverse tipologie di lavoratori (lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati) e contiene l anno e mese della denuncia, il codice fiscale e la ragione sociale dell azienda. Sezione posizioni contributive dei lavoratori dipendenti: se il flusso contiene dati relativi ad aziende con lavoratori dipendenti in questa sezione va indicata la matricola aziendale INPS. Sezione lavoratore dipendente: la sezione contiene tutti i dati relativi al lavoratore e alla retribuzione del mese oggetto del flusso. E suddivisa in: - Dati identificativi del lavoratore; - Dati inquadramento del lavoratore; - Sezione retribuzione mese corrente; Sezione settimana; Sezione differenze da accreditare; Sezione dati particolari; - Sezione CIG pregressa; - Sezione mese precedente. Dati identificativi lavoratore: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e nome del lavoratore. Dati inquadramento del lavoratore: vanno esposti i dati contrattuali del lavoratore: qualifica, tipo contribuzione, codice comune di lavoro, giorno e tipo assunzione e giorno e tipo cessazione. Si precisa che la combinazione della qualifica e del tipo contribuzione con riferimento all inquadramento aziendale (CSC e CA) consente di determinare le assicurazioni coperte; pertanto tale informazione non viene più richiesta. Sezione retribuzione mese corrente: vanno esposti i dati relativi alla tipologia del lavoratore, all imponibile previdenziale, alla sezione settimana e differenze da accreditare descritte in seguito, ai giorni retribuiti, alle settimane utili, alle coordinate ANF e ai dati del TFR maturato. Si precisa che la tipologia del lavoratore identifica lavoratori aventi caratteristiche particolari (minatori per l attività svolta in sotterraneo, marittimi e lavoratori domestici interinali) che in precedenza venivano esposti come retribuzioni particolari. Sezione settimana: vanno esposti i dati relativi al progressivo della settimana, al tipo di copertura e ai codici evento. Il progressivo della settimana è da considerare progressivo assoluto nell anno e può assumere un valore compreso tra 1 e 54 e deve essere compatibile con il mese di riferimento. La copertura settimanale può essere di tre tipi: x totalmente retribuita, 1 totalmente non retribuita, 2 parzialmente retribuita. Per le settimane totalmente non retribuite o parzialmente retribuite, vanno indicati i codici evento intervenuti. Sezione differenze da accreditare: vanno esposti i dati riferiti al codice evento, alla differenza accreditabile ed al numero di settimane accreditabile. Si precisa che il

numero di settimane accreditabile è relativo esclusivamente ad eventi accreditabili figurativamente sulla base di una retribuzione convenzionale, pari a 1/52 del 200 per cento dell importo massimo dell assegno sociale in pagamento nell anno interessato. Sezione dati particolari: in questa sezione saranno indicate le informazioni aggiuntive per specifiche tipologie di lavoratori o particolari eventi: indennità sostitutiva del preavviso, lavoratori con iscrizione a fondi speciali. Con apposito documento, saranno emanate le disposizioni necessarie alla valorizzazione delle informazioni concernenti le posizioni individuali riconducibili ai Fondi Speciali. Sezione CIG pregressa: contiene i dati relativi ad interventi di CIG imputabili a periodi precedenti identificati da anno e mese cui si riferisce la CIG, il tipo di lavoratore, il progressivo settimana nell anno, il tipo copertura settimanale, il tipo di intervento e la differenza da accreditare. Sezione mese precedente: ha struttura analoga alla sezione retributiva del mese corrente. Va utilizzata per eventuali modifiche delle informazioni relative al mese precedente che sono variate successivamente all'elaborazione delle buste paghe. Ciò con la sola esclusione della qualifica, del tipo contribuzione e dell importo imponibile che non possono essere modificati in quanto allineati con il cedolino paga ed il relativo DM10. Potranno essere indicate le sole informazioni variate che andranno in sostituzione di quelle precedentemente trasmesse. Sezione Committente: (collaborazioni, collaborazioni occasionali, incaricati vendita domicilio e lavoratori autonomi occasionali): la sezione contiene il Codice di Avviamento Postale ed il Codice ISTAT del Committente. Per tutte le altre informazioni concernenti l anagrafica, vedere le istruzioni fornite nella voce Sezione azienda. Sezione Collaboratore: la sezione contiene tutti i dati relativi al lavoratore parasubordinato e al compenso relativo al mese oggetto della denuncia. E suddivisa in: - - Dati identificativi del lavoratore; - - Dati contributivi del lavoratore. Dati identificativi: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e nome del lavoratore parasubordinato. Dati contributivi: contiene i dati relativi al tipo rapporto, codice attività, imponibile, aliquota, altra assicurazione, periodo di attività, importo e tipo agevolazione e codice calamità. Sezione Associante: contiene il Codice di Avviamento Postale ed il Codice ISTAT del Committente. Per tutte le altre informazioni concernenti l anagrafica, vedere le istruzioni fornite

nella voce Sezione azienda. Sezione Associato: contiene tutti i dati relativi al lavoratore associato e al compenso relativo al mese oggetto della denuncia. E suddivisa in: - Dati identificativi del lavoratore associato; - Dati contributivi del lavoratore associato. Dati identificativi: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e nome del lavoratore associato. Dati contributivi: contiene i dati relativi all imponibile, aliquota, periodo di attività e codice calamità. Per una trattazione analitica delle informazioni si rinvia alle specifiche di cui all allegato n.1. 3. Anticipazioni sulla compilazione della certificazione CUD 2005 per i lavoratori cessati nel corso dell anno 2005 e del modello CUD e 770/2006. Come è noto, in relazione all esigenza di mantenere la tempestività nella erogazione delle prestazioni da parte dell INPS, il Decreto direttoriale dell Agenzia delle Entrate di approvazione della certificazione CUD emanato ogni anno, prevede che, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell INPS i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la certificazione CUD rilasciata dal datore di lavoro potrà essere presentata dall interessato all INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali. Al riguardo si evidenzia che, ferma restando l obbligatorietà della compilazione della CUD anche ai fini dei contributi dovuti all INPS (art. 4, c. 6ter, D.P.R. n. 322/1998), per effetto dell entrata in vigore del citato articolo 44, la parte previdenziale del modello CUD 2005 relativo ai lavoratori cessati nel corso dell anno 2005- sarà allineata alle informazioni già trasmesse con i flussi EMens. In occasione dell emanazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione unica dei sostituti d imposta (ex art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 322/1998) per l anno 2005 (modello 770/2006) l Istituto effettuerà una revisione delle informazioni da indicare nella parte C del modello 770, che comporterà un alleggerimento degli adempimenti nei confronti dei soggetti che puntualmente hanno ottemperato all obbligo della trasmissione dei flussi mensili EMens. Infine, anche per quanto concerne il modello CUD 2006, a proposito del quale saranno emanate le relative istruzioni, si sottolinea che tale modello potrà contenere dati semplificati in considerazione di quanto già pervenuto all Istituto con il flusso EMens. Comunque nel CUD 2006 saranno presenti le seguenti informazioni: retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ritenute previdenziali, periodo di riferimento.

4. Semplificazione degli adempimenti in ordine all obbligo ed alla compilazione della modulistica. L invio mensile dei dati consentirà all'inps di ottenere tempestivamente tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e, in termini generali, per lo svolgimento di tutto il complesso delle attività istituzionali che presuppongono un costante aggiornamento delle banche dati. A tal proposito si sottolinea che le informazioni trasmesse all Istituto permetteranno di: semplificare i rapporti con il cliente esterno, attraverso una riduzione della modulistica e delle dichiarazioni e certificazioni; definire rapidamente le prestazioni. Dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 2005, l operazione di mensilizzazione, portata a regime, permetterà di abolire alcune dichiarazioni dei datori di lavoro quali i modelli SA/SOST e SA/INT. Dall anno 2006, altresì, non dovranno più essere presentate da parte dei committenti le denunce riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C. Il Direttore generale Crecco Allegati : specifiche e tabelle di decodifica Allegato 1. ocumento Acrob

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 11 Gennaio 2005 Circolare n. 3 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente AilConsiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Mensilizzazione dei flussi retributivi (flusso EMens). - informazioni concernenti le posizioni individuali degli iscritti afondi di previdenza diversi dall AGO. SOMMARIO: con effetto dal 1 gennaio 2005 i dati retributivi e le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l implementazione delle posizioni assicurative e per l erogazione delle prestazioni devono essere inviati all INPS con cadenza mensile. Si illustrano le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai conti individuali degli iscritti a Fondi di previdenza diversi dall AGO.

Con circolare n. 152 del 22 novembre 2004 sono state illustrate le modalità di trasmissione dei flussi informativi che i sostituti di imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono inviare mensilmente all Istituto attraverso un nuovo modello di denuncia telematica, denominato EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte per il mese di gennaio 2005. A scioglimento della riserva espressa al punto 2.4 - Sezione dati particolari - della citata circolare n. 152, vengono ora fornite le disposizioni necessarie alla trattazione delle informazioni aggiuntive da valorizzare nelle posizioni individuali dei lavoratori iscritti a Fondi di previdenza diversi dall AGO: - Fondi Sostitutivi di Previdenza Volo e Dazio ; - Fondo Ferrovieri ; gestioni contabili separate del FPLD istituite a seguito della soppressione dei Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici; - Fondi Integrativi Esattoriali e Gas ; - gestione dei lavoratori portuali dei porti di Genova e Trieste; - Previdenza Marinara. In allegato alla presente circolare si ritrasmette il Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive mensili già allegato alla richiamata circolare n. 152/2004. Tale documento è stato aggiornato, integrato con le informazioni specifiche contenute nella presente circolare, e corredato, altresì, con esempi esplicativi. Il documento è disponibile in Internet all indirizzo www.inps.it/servizi/emens e rappresenterà il punto di riferimento per gli utenti esterni. Sarà cura dell Istituto provvedere ad aggiornarlo periodicamente qualora se ne ravvisasse la necessità. Nel ribadire che l invio mensile dei dati consentirà a questo Istituto di realizzare un tempestivo aggiornamento delle posizioni individuali e, contestualmente, di velocizzare l erogazione delle prestazioni, si sottolinea che la puntuale disponibilità delle informazioni assicurative/contributive individuali permetterà di semplificare i rapporti con Aziende ed assicurati, di ridurre le richieste di dichiarazioni sostitutive ed, a regime, di eliminare la c.d. denuncia di cessazione con cui vengono attualmente forniti i dati necessari a liquidare le prestazioni pensionistiche degli iscritti ai regimi oggetto della presente circolare. Appare altresì utile sottolineare che l istituzione dei nuovi codici Tipo Lavoratore, consentendo di individuare correttamente la gestione assicurativa a cui attribuire la contribuzione versata o dovuta, eliminerà le più frequenti cause di errore, garantirà una maggiore affidabilità delle informazioni presenti nelle posizioni individuali e da esporre nell estratto conto, assicurando nel contempo una sempre più tempestiva corrispondenza fra la situazione lavorativa/assicurativa dei diretti interessati e le risultanze degli archivi dell Istituto.

Da ultimo, si precisa, relativamente ai soggetti tenuti all invio dei dati mensilizzati, che vi rientrano anche i soggetti esclusi dal campo di applicazione delle imposte e delle ritenute (Enti in possesso dei requisiti di cui all art. 17 del Trattato del Laterano). Allegato 1. Il Direttore Generale Crecco

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 27 Gennaio 2005 Circolare n. 8 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente AilConsiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Gestione Separata di cui all art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335. Aliquote contributive 2005. SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2005 per gli iscritti alla Gestione separata. Con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 sono state rese note le innovazioni introdotte con l art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha disposto, a decorrere dal 2004, l equiparazione dell aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti. Conseguentemente, per l anno 2005, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l aliquota del contributo per l assicurazione I.V.S. è pari al 17,50 per cento, entro il limite di reddito di cui all art.3 della legge 14 novembre

1992, n. 438, fissato, per il corrente anno, in 38.641,00, ed al 18,50 per cento oltre tale limite. Rilevato che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale è dovuta la contribuzione per la tutela della maternità, l assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento dall art.59, comma 16, della legge n.449/1997, l aliquota complessiva risulta pari al 18,00 per cento e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di 38.641,00, al 19,00 per cento. Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l aliquota nella misura del 15 per cento per i titolari di pensione diretta e in quella del 10 per cento per gli altri pensionati e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. Le predette aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all art.53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l anno 2005, a 84.049,00. Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente ( rispettivamente 1/3 e 2/3 ) e resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al solo fine dell accredito dei contributi mensili si fa presente che il minimale di reddito di cui all art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, da prendere in considerazione per l anno 2005, è pari a 13.133,00. Per completezza di esposizione, nel rinviare alle direttive in corso di emanazione per la contribuzione degli associati in partecipazione, confluiti nella Gestione separata ai sensi dell art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa presente che l aliquota contributiva per gli stessi in vigore dal 1 gennaio 2005 è del 17,50 per cento sui compensi non eccedenti il limite di reddito di 38.641,00. e del 18,50 per cento sui compensi eccedenti tale limite, fino al raggiungimento del predetto massimale di reddito di 84.049,00. IL DIRETTORE GENERALE Crecco

Allegato n. 1 GESTIONE SEPARATA Aliquote contributive per l anno 2005 Aliquota % per l anno 2005 Reddito imponibile C A T E G O R I E I. V. S. Malattia Maternità A. N. F. TOTALE aliquota da a PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria 10,00 0,00 10,00 0,00 84.049,00 PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA 15,00 0,00 15,00 0,00 84.049,00 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 17,50 18,00 0,00 38.641.00 0,50 18,50 19,00 38.641,00 84.049,00 ASSOCIATI in partecipazione 17,50 17,50 0,00 38.641,00 0,00 18,50 18,50 38.641,00 84.049,00

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 8-11-2005 Messaggio n. 36780 OGGETTO: Chiarimenti sull obbligo di iscrizione alla gestione separata. Mutamento della qualifica Si comunica che il Comitato amministratore della Gestione di cui all art.2 comma 26,della legge n.335/1995, nell esaminare la vigente disciplina dell iscrizione alla Gestione, ha integralmente condiviso la posizione assunta dalla scrivente Direzione, quale riassunta nelle considerazioni che seguono. L iscrizione alla Gestione separata è disciplinata dall art. 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e gli incaricati alle vendite a domicilio comunicano all INPS, dalla data di inizio dell attività lavorativa, la tipologia dell attività, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. I decreti di attuazione della legge citata e le disposizioni successive, che hanno previsto l obbligo assicurativo nella Gestione separata per nuove figure di lavoratori ( Lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione) non hanno innovato o integrato la disciplina delle modalità e dei termini di iscrizione sopra descritte. In materia l Istituto, oltre a predisporre la relativa modulistica e le procedure di iscrizione on line, per le diverse categorie di lavoratori da assicurare alla Gestione, ha avuto modo di chiarire, in riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, come non sia giuridicamente configurabile l obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata tutte le volte che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri, con diversi committenti.

A diverse conclusioni deve pervenirsi, peraltro, allorché venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell ambito della Gestione, nelle fattispecie nelle quali il collaboratore (o, se si vuole, l associato in partecipazione, il lavoratore autonomo occasionale) intraprenda un attività di lavoro autonomo ex art.53, comma 1, del T.U.I.R. in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali. In tali fattispecie, infatti, si modifica radicalmente il rapporto tra l Istituto ed il lavoratore, che diviene l unico e diretto responsabile del pagamento dei contributi previdenziali, dovuti sulla base di un diverso reddito, con scadenze e modalità proprie e senza alcun obbligo di denuncia nei confronti dell Inps. Per quanto precede deve concludersi che, ai fini del corretto svolgimento del rapporto contributivo, il soggetto che intraprenda l attività di lavoratore autonomo debba iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ancorché gia presente nella stessa con diversa qualifica, a nulla rilevando, ai fini predetti, l unicità della relativa posizione assicurativa. Tanto si comunica, per opportuna conoscenza e norma delle strutture in indirizzo, in attuazione delle determinazioni assunte dal Comitato amministratore della Gestione in argomento. Il Direttore centrale (Giorgio Craca)