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C O M U N E D I C U V I O Provincia di Varese DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA Numero 10 del 18-04-16 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA IUC - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CON= FERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Risultano: MAGGI LUCIANO P DE LEO LUIGI A FURIGO BRUNO P GUANCIA PELLEGRINO P MOIA ELDA P SAVINI ANDREA A MASSA FABRIZIO P DE TADDEO MIRIAM P MASCIONI ISABELLA P ALDENI MARCO P PANCERA MARIA ELENA P PRESENTI: 9 ASSENTI: 2 Partecipa il Segretario, CARDILLO DOTT.GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MAGGI LUCIANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA IUC - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CON= FERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; RICHIAMATO l art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ; VISTO il decreto del Ministero dell Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 - termine ulteriormente prorogato al 30.04.2016 con DM dell'1.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 7.03.2016; PREMESSO che: - in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; - ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell imposta comunale sugli immobili (ICI); - ai sensi dell articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l istituzione dell imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012; - la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell Imposta unica comunale (IUC); DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 2 - COMUNE DI CUVIO

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) con la legge 208/2015, con decorrenza 1.01.2016 - tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; - IMU dei terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. (L IMU continua a non essere dovuta per i terreni agricoli del territorio di Cuvio in quanto il Comune di Cuvio è territorio interamente montano); - Riduzione dell'imposta IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati ); - Abrogata l'imus (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'imus o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. PRESO ATTO che per agevolare i contribuenti nella complessa normativa oggetto di modifica il Regolamento IMU del Comune di Cuvio, approvato con atto n. 16 del 28.07.2014 è stato adeguato e riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 adottata in data odierna; RICHIAMATO l art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RITENUTO quindi di dover confermare anche per l anno 2016 le medesime aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l anno 2015 e approvate con atto consiliare n. 14 del 27.07.2015 - esecutiva ai sensi di legge; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 3 - COMUNE DI CUVIO

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente allegati al presene atto a farne parte integrante e sostanziale: favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; VISTI: - l art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni; - la Legge 28.12.2015, n. 208; CON VOTI legge n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (De Taddeo Miriam e Aldeni Marco) espressi nei modi e termini di DELIBERA 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di confermare per l anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l anno 2015 con atto consiliare n. 14 del 27.07.2015 - esecutivo ai sensi di legge; 3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l anno 2015 e confermate per l anno 2016 come segue: Aliquota di base 9,80 per mille Aliquota per abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze categorie (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) 4,00 per mille Aliquota per abitazioni date in uso gratuito genitori/figli - figli/genitori e relative pertinenze categorie (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) 7,60 per mille 4. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 5. di precisare che l'applicazione dell'aliquota prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora effettiva) e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), dal possessore ai suoi famigliari parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli - figli/genitori) secondo i seguenti criteri: a) il contribuente con apposita dichiarazione, comunica i requisiti necessari all'applicazione della differente aliquota. b) l'amministrazione Comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. c) la dichiarazione di cui al punto a) deve essere consegnata o spedita al Servizio Tributi del Comune di Cuvio, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento. d) nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 6. di dare atto che non sono soggetti all imposta municipale propria (IMU): - gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 4 - COMUNE DI CUVIO

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo); - Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP; il Comune di Cuvio è territorio totalmente montano, così definitivo dall ISTAT nell elenco dei comuni italiani. Rimangono soggetti ad imposta le aree fabbricali; - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 7. di dare atto che il Regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) del Comune di Cuvio ha assimilato all abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1 gennaio 2014, non soggetti all IMU: "unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; 8. di dare atto che la base imponibile dell IMU è ridotta del 50%: - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell IMU; 9. di dare atto che l imposta determinata applicando l aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 5 - COMUNE DI CUVIO

10. di dare atto che l art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce); 11. di dare atto che trattasi di novità introdotte dalla L. 208/2015 di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 12. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 13. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cuvio. Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1 gennaio 2016, Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 6 - COMUNE DI CUVIO

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 18.04.2016 COMUNE DI CUVIO PROVINCIA DI VARESE CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000) PARERE DI REGOLARITA TECNICA (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) SERVIZIO TRIBUTI Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa sulla proposta della presente deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA IUC - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016". Data 18.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI F.to Rag. Stefania Bezzolato COMUNE DI CUVIO PROVINCIA DI VARESE CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA CONTABILE (art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000) PARERE DI REGOLARITA CONTABILE (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) SERVIZIO FINANZIARIO Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA IUC - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016". Data 18.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bortot Tiziana DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 7 - COMUNE DI CUVIO

Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to MAGGI LUCIANO IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to FURIGO BRUNO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 20-04-16 all albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune www.comune.cuvio.va.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009, n. 69) per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. Lì, 20-04-16 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CARDILLO DOTT.GIUSEPPE ESECUTIVITA' La presente deliberazione sarà esecutiva: [ ] ai sensi dell art. 134 c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 per decorrenza dei termini (10 giorni dall ultimo di pubblicazione) senza che siano stati sollevati rilievi. Oppure La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.04.2016 [ x ] ai sensi dell art. 134 c. 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. Lì 20-04-16 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Lì, 20-04-16 IL SEGRETARIO COMUNALE CARDILLO DOTT.GIUSEPPE DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 18-04-2016 - pag. 8 - COMUNE DI CUVIO