REQUISITI DI ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO -CQCdi Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Documenti analoghi
C [2] 18 anni CE [2] 21 anni D [2] 24 anni [3] DE [2] 24 anni. Età massime (art. 115 C.d.S.)

REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Roma, 6 maggio CIRCOLARE N Prot. n /CQC. ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA

LA SCADENZA DELLA VALIDITA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI MINISTERIALI - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Introduzione alle nuove patenti Le modifiche al codice della strada introdotte dal D.Lgs 59/2011

Autoscuola Marche -

LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) 1 a cura di Franco Medri* e Maurizio Piraino**

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri

La nuova disciplina della patente di guida a seguito dell entrata in vigore del D. Lgs 59/2011

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

Se è stata conseguita entro il: 9 settembre 2008 per il trasporto di persone 9 settembre 2009 per il trasporto di cose

La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

Circolare - 16/02/2012 -Prot. 4303/8.3 - Esami a quiz CQC OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9).

Insegnante di autoscuola

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Autoscuola Marche -

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Articolo CdS. Art. 116

Decreto legislativo - 18/04/ n Patente di guida

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

Autoscuola Marche -

Tabella Riepilogativa a partire dal 19 gennaio 2013

DECRETO 15 novembre 2013

Periodico informativo n. 17/2013. Patenti: la licenza di guida diventa unica

PREMESSA. 1. essere residenti in Italia

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: le nuove categorie di patente e il nuovo modello di patente europea.

Prot. n /8.3 Roma, 10 agosto Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CON TARGA ESTERA Normativa e procedura operativa di controllo di Marco Massavelli*

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente

SPECIALE PATENTI DI GUIDA appunti per la formazione professionale per l entrata in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

La carta di qualificazione del conducente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO DIRIGENZIALE 22 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del )

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N 08/07 DEL 18/05/2007

all'alli evo l'attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.

GIURISPRUDENZA - CODICE

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) Die Erneuerung des Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN)

Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012: appuntamento al 31 gennaio 2013

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 20 maggio (GU n.149 del )

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

motoveicoli AM (vecchio patentino ) Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli: 14 anni

Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123.

Fac-simile domanda IN BOLLO per VARIAZIONE DOCENTI da parte di enti e/o organismi già autorizzati

Decreto Ministeriale n /09/2003

Prot. n. 114/LE/GaPa Roma, 6 giugno Circolare n. 114/2014

NUOVE PATENTI DI GUIDA. D. LGS. 18/04/2011 nr. 59

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

Circolare n. 31 del 21/10/2016

MINISTERO DELL'INTERNO

AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - VERIFICHE E SEGNALAZIONI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE. nell adunanza del 16 aprile composta dai magistrati: PARERE COMUNE DI SAN COSTANZO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Schema di decreto del Ministro dell interno

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA PROFESSIONALE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

CONSEGUIMENTO PATENTI A1-A2-A Artt. da115 a 122 C.d.S. D.Lvo 59/2911 DM 25/02/2013

Cna Padova Via Croce Rossa, 56 Tel

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

USO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME Sui veicoli AIB della Regione Toscana. - normativa - immatricolazione veicoli - considerazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

D.M : Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PRESCRIZIONI E OBBLIGHI Uno speciale di 11 pagine per i soci ASAPS * di Franco MEDRI

Transcript:

REQUISITI DI ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO -CQCdi Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** Dal 19 gennaio 2013, ai sensi dell art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005 (così come sostituito dall art. 17/1 comma del decreto legislativo n. 2/2013) per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale (ordinario o accelerato) non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'art. 122/1 comma del Codice della Strada, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla CQC che si intende conseguire. l conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da: a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario (corso da 280 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente conseguite anche in deroga al limite di età di 21 anni di cui all art. 115, comma 1, lettera e), numero 2), del Codice della Strada); b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato (corso da 140 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti). La CQC conseguita con tali modalità abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2 (art. 18/4 comma del decreto legislativo n. 286/2005), sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti C e CE; c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato (corso da 140 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti); Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da: a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato (corso da 140 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente conseguite anche in deroga al limite di età di 24 anni di cui all art. 115, comma 1, lettera f), numero 2), del Codice della Strada). La CQC, conseguita con tali modalità, abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3 senza limitazioni (art. 18/5 comma del decreto legislativo n. 286/2005);

b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato (corso da 140 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti). Anche in questo caso la CQC, conseguita con tali modalità, abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal medesimo comma 3 (art. 18/5 comma del decreto legislativo n. 286/2005), sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti D e DE, eventualmente conseguite anche in deroga al limite di età di 24 anni di cui all art. 115, comma 1, lettera f), numero 2), del Codice della Strada; c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario (corso da 280 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente conseguite anche in deroga al limite di età di 24 anni di cui all art. 115, comma 1, lettera f), numero 2), del Codice della Strada); d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di CQC conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato (corso da 140 ore) e del superamento del relativo esame (e sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente conseguite anche in deroga al limite di età di 24 anni di cui all art. 115, comma 1, lettera f), numero 2), del Codice della Strada). I titolari di CQC per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la CQC per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione (art. 18/6 comma del decreto legislativo n. 286/2005). NUOVA DISCIPLINA DELLE PATENTI DI GUIDA CATEGORIE C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE APPLICABILE DAL 19 GENNAIO 2013 (fatte salve le disposizioni specifiche in materia di CQC ai sensi dell art. 115/1 comma del Codice della Strada) Categoria Requisiti di età Veicoli C1 18 anni Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria C1E 18 anni può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg. 1) Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. 2) Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B [1] e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. C [2] 21 anni [3] per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. CE [2] [3] Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa 21 anni massima autorizzata superi 750 kg. Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 D1 21 anni metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750

kg. D1E 21 anni Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg. D [2] [3] Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un 24 anni rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. DE [2] [3] Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata 24 anni supera 750 kg. [4] Ai sensi dell art. 115/2 comma del Codice della Strada: «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni 65 per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento». Età massime (art. 115 C.d.S.) Si precisa che l «articolo 115 contiene prescrizioni e sanzioni relative alle età minime per la conduzione dei veicoli a motore, che sono applicabili a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da un paese dell Unione, mentre le prescrizioni e le sanzioni relative alle età massime sono applicabili solo ai titolari di patente rilasciata in Italia» (cfr. la nota n. 300/A/1/32752/111/84/2/14 del 5 maggio 2004 del Ministero dell Interno, che sul punto ha «acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti»). Per quanto concerne il «regime sanzionatorio dell art. 115 C.d.S.», con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 1.1), il Ministero dell Interno ha evidenziato che: «Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all art. 116, comma 15-bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.)». Con la medesima circolare ministeriale del 25/1/2013 (paragrafo 7.2 intitolato: «I principi di gradualità ed equivalenza») è stato rappresentato che: «Secondo le disposizioni dell articolo 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all articolo 116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all art. 115, comma 5 C.d.S.». Patenti speciali (art. 116 C.d.S.) Ai sensi dell art. 116 del Nuovo Codice della Strada: comma 4: «I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di

autoambulanze»; comma 11: «Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari». In materia di «patenti speciali (Art. 116 C.d.S.)» vedasi il paragrafo 2.2 della circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/1/2013 del Ministero dell Interno: «Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed i minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che: a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell abilitazione stessa; b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali; c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale». NOTE OPERATIVE [1] «PATENTE B È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti 9 e massa massima autorizzata 3500 kg). Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni. Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e: rimorchio con massa massima autorizzata 750 kg, oppure rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso 3500 kg; rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3500 kg ma 4250 kg, a condizione di superare una prova pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell abilitazione della patente B è comprovata dall apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria» (cfr. la circolare prot. n. 1403/Class. 08.03 del 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). [2] In materia di «EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013», con la circolare prot. n. 1403/Class. 08.03 del 16 gennaio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che: «Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue: [ ] le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata 7500 kg, fino al compimento della predetta età; le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE». Su tale specifico aspetto, con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 15.1 intitolato: «Regime transitorio: patenti di guida») anche il Ministero dell Interno ha evidenziato che: «Le patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro rilascio [...] Per quanto riguarda i profili più specificamente collegati all applicazione delle sanzioni, si segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro illiceità, soprattutto per i correlati profili penali, assicurativi e civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In particolare, non può essere oggetto di sanzione: [ ] b) la guida di autocarri con massa superiore a 7,5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente di categoria C ma non ha la CQC».

[3] Con il D.M. 8 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013 ed entrato in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013) è stata dettata la «disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE». Con la relativa circolare esplicativa prot. n. 2613/Class. 08.03 del 29 gennaio 2013 (paragrafo A.2 ESERCITAZIONI DI GUIDA) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell impartire le prime istruzioni operative con riferimento a tale D.M.8/1/2013, ha reso noto quanto segue: «Superata la prova teorica, il candidato consegue un autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida sei mesi (vedi art. 122 CdS). La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS). Al riguardo si sottolinea che, giusta il disposto dell articolo 115, comma 1, CdS, i limiti anagrafici per il conseguimento delle patenti di categoria C e CE, o D e DE posti di regola, rispettivamente, in 21 e 24 anni possono essere ridotti rispettivamente a 18 e 21 anni, qualora il candidato al conseguimento delle stesse sia in possesso di una qualificazione professionale di tipo CQC cose o persone. Infatti, il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 2 del 2013, prevede che: per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è più richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005); è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005). Pertanto, il candidato al conseguimento di una delle predette categorie di patenti, che comprovi l iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria per una patente di categoria C, a decorrere dai 18 anni, o di categoria D, a decorrere dai 21 anni, e in caso di esito positivo consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di corrispondente categoria. Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato l esame teorico. Alla luce di quanto su esposto, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria C o CE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore a 21 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello stesso: una patente di categoria rispettivamente C1 o C1E; oppure una patente di categoria rispettivamente C o CE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di cose e superamento del relativo esame. Analogamente, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria D o DE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore a 24 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello stesso: una patente di categoria rispettivamente D1 o D1E; oppure una patente di categoria rispettivamente D o DE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di persone e superamento del relativo esame». Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rinvia alla consultazione delle circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: prot. n. 24910 del 9 ottobre 2013, avente per oggetto: «Disposizioni in materia di conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CdS, previo conseguimento della carta di qualificazione del conducente, per titolari di foglio rosa di corrispondente categoria alla data del 18 gennaio 2013»; prot. n. 7787 del 3 aprile 2014, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 istruzioni operative» (in particolare, paragrafo 6.3 «Limite anagrafico e tipologia di corso di qualificazione iniziale» e paragrafo 6.9 «Rilascio del documento comprovante l esito positivo dell esame»); prot. n. 13388/23.18.3 del 17 giugno 2014, avente per oggetto: «Conseguimento di patente di guida e qualificazione cqc»; prot. n. 20368/23.18.5 del 22 settembre 2014, avente per oggetto: «Abilitazioni CQC e conseguimento della patente di guida delle categorie C, CE, D o DE in deroga dai limiti di età». In particolare, con quest ultima circolare la citata Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5) nel rendere noto come «il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 prevede la possibilità di conseguire le patenti di guida delle categorie C, CE, D o De in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni previsti dalla direttiva 2006/126/CE, frequentando un corso di formazioni iniziale CQC» ha precisato che: «A seguito dell emanazione di questa disposizione, sul territorio nazionale un rilevante numero di candidati al conseguimento delle citate categorie, di età inferiore a 21 e 24 anni, ha frequentato la parte teorica (e in alcuni casi anche le lezioni pratiche collettive) dei corsi di qualificazione iniziale. Tuttavia detti soggetti non hanno potuto completare le

procedure per ottenere il rilascio della qualificazione CQC e della patente di guida, perché la norma applicativa del citato art. 18 del decreto legislativo 16/2013 è stata emanata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 20 maggio 2014. Tanto premesso, si evidenzia che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità. Di conseguenza, coloro che lo hanno frequentato possono presentare richiesta per sostenere l esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Superato detto esame e ottenuta l autorizzazione ad esercitarsi alla guida, detti conducenti potranno svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale. A tal proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni, alla Direzione Generale territoriale e all Ufficio Motorizzazione civile competenti, specificando che si tratta di "calendario integrativo del corso già svolto dal al il cui avvio è stato comunicato in data., al fine di consentire ai candidati sottoelencati di conseguire la patente di guida in deroga ai limiti di età, come previsto dall art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. (a seguire i nomi degli allievi)". Terminato il corso, gli allievi potranno sostenere l esame per il conseguimento dell abilitazione CQC e, in caso di esito positivo, l esame per il conseguimento della patente di guida. Le disposizioni sopra riportate hanno validità di un anno dalla data di emanazione della presente circolare». [4] Con la circolare prot. n. 20774 dell 8 agosto 2013, avente per oggetto: «Direttiva 2006/126/CE. Patente di guida richiesta per la guida di autosnodati» il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione ha reso noto quanto segue: «È stato richiesto a questa Amministrazione di chiarire se, alla luce dell entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui è stata recepita la direttiva 2006/126/CE, la guida di autosnodati è subordinata al possesso della patente di categoria D ovvero della categoria DE. Al riguardo, il competente Ufficio della Commissione europea, sollecitata dallo scrivente ad esprimersi sull argomento, con parere prot. MOVE.C4/JBC/ARES (2013) 29H112 del 31 luglio 2013 si è espresso nel senso che, laddove un veicolo adibito al trasporto di persone di numero superiore a nove sia composto da due tronconi, di cui uno motrice ed il secondo di massa complessiva superiore a 750 chilogrammi, per la guida di tale veicolo è necessaria la patente della categoria DE. La scrivente Direzione si conforma al sopra citato parere reso dalla Commissione europea». REGIME SANZIONATORIO DEL CDS RELATIVO ALLA - CQC - ARTICOLO DESCRIZIONE SANZIONE 115, commi 1 e 3 115, comma 1, lett. c), numero 4, e comma 3 115, comma 1, lett. e), numeri 2 o 3, e comma 3 115, comma 1, lett. e), numero 4, e comma 3 115, comma 1, lett. f), numero 2, e comma 3 115, comma 5 Conduzione di veicoli per la cui guida è richiesta la CQC (o il CAP di tipo KA o KB) senza trovarsi nelle condizioni richieste (inidoneità per mancanza dei requisiti fisici e psichici). Conduzione di veicoli per la cui guida è richiesta la CQC e la patente di guida delle categorie C1 o C1E senza trovarsi nelle condizioni richieste (età minima 18 anni). Conduzione di veicoli per la cui guida è richiesta la CQC e la patente di guida delle categorie C o CE, ovvero D1 o D1E, senza trovarsi nelle condizioni richieste (età minima 21 anni). Conduzione di veicoli per la cui guida è richiesto il CAP di tipo KA o KB senza trovarsi nelle condizioni richieste (età minima 21 anni) [1]. Conduzione di veicoli per la cui guida è richiesta la CQC e la patente di guida delle categorie D o DE, senza trovarsi nelle condizioni richieste (età minima 24 anni). Affidare (o consentire la guida) di un veicolo di cui si ha la materiale disponibilità per la cui guida è richiesta la CQC (o il CAP di tipo KA o KB) a persona che non si trovi nelle condizioni richieste (inidoneità per mancanza dei requisiti fisici e psichici e/o dei requisiti di età minima). Da euro 155,00 a euro 624,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 155,00; pagamento entro 5 giorni: euro 108,50). Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. Da euro 41,00 a euro 168,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 41,00; pagamento entro 5 giorni: euro 28,70). Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

116, commi 16 e 18 Guida senza CQC (o CAP) in quanto mai conseguita(o). 116, comma 14 Affidare (o consentire la guida) di un veicolo di cui si ha la materiale disponibilità a persona che non ha conseguito la CQC (o il CAP). 126, comma 11 Circolazione con CAP o CQC (rilasciata in formato card) [2] scaduti di (1 a ipotesi) [1] validità [3]. 126, comma 11 (2 a ipotesi) [1] 135, commi 3 e 10 135, comma 12 135, comma 13 136-bis, comma 7 [6] 136-bis, comma 8 [6] 136-bis, comma 9 [6] Titolare di patente di guida italiana che, nell esercizio dell attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l abilitazione professionale, guida con tale abilitazione (attestata con il codice unionale armonizzato «95» apposto sulla patente di guida) scaduta di validità [3]. Circolazione con patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all UE o allo SEE ma senza certificato di abilitazione professionale (o di idoneità) quando prescritto [4]. Titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all UE o allo SEE, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guida con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità. Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all UE o allo SEE con residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno (ovvero non residente in Italia) che guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità. Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell UE o dello SEE che guida veicolo senza la prescritta abilitazione professionale. Residente in Italia ai sensi dell art. 118-bis che circola con l abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell UE o dello SEE, scaduta di validità. Non residente in Italia ai sensi dell art. 118-bis che circola con l abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell UE o dello SEE, scaduta di validità. Da euro 400,00 a euro 1.600,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 400,00; pagamento entro 5 giorni: euro 280,00). Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Da euro 389,00 a euro 1.559,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 389,00; pagamento entro 5 giorni: euro 272,30). Da euro 155,00 a euro 624,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 155,00; pagamento entro 5 giorni: euro 108,50). Sanzione accessoria: ritiro della CQC rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato [2] (o del CAP di tipo KA o KB). Si applicano le sanzioni di cui all art. 216/6 comma: da euro 1.988,00 a euro 7.953,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: non ammesso). Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Da euro 400,00 a euro 1.600,00 (pagamento in misura ridotta: euro 400,00; pagamento entro 5 giorni: euro 280,00). Si applicano le sanzioni di cui all art. 116, commi 16 e 18: da euro 400,00 a euro 1.600,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 400,00; pagamento entro 5 giorni: euro 280,00). Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 126/11 comma: da euro 155,00 a euro 624,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 155,00; pagamento entro 5 giorni: euro 108,50) [5]. Si applicano le sanzioni di cui all art. 116, commi 16 e 18: da euro 400,00 a euro 1.600,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 400,00; pagamento entro 5 giorni: euro 280,00). Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 126/11 comma: da euro 155,00 a euro 624,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 155,00; pagamento entro 5 giorni: euro 108,50) [7]. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 126/11 comma: da euro 155,00 a euro 624,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 155,00;

pagamento entro 5 giorni: euro 108,50) [8]. 180, commi 5 e 7 Circolazione senza avere al seguito la CQC (o il CAP) [9]. Da euro 41,00 a euro 168,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 41,00; pagamento entro 5 giorni: euro 28,70). Il conducente deve esibire il documento mancante ai sensi dell art. 180/8 comma del Codice della Strada. [1] L art. 126/11 comma del Nuovo Codice della Strada prevede che: «Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell esercizio dell attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l abilitazione di cui all articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all articolo 216, comma 6». L art. 126 del Nuovo Codice della Strada è stato completamente riscritto dall art. 13/1 comma del decreto legislativo 18/4/2011, n. 59 (le cui disposizioni sono applicabili, ai sensi di quanto disposto dall art. 28/1 comma dello stesso decreto, a decorrere dal 19 gennaio 2013). Il comma 11 del citato art. 126 è stato così modificato dall art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16/1/2013, n. 2 (pubblicato nella G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2013). Tuttavia, ai sensi dell art. 24/5 comma di quest ultimo decreto: «Le disposizioni di cui all articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall articolo 5, comma 1, lettera b-bis) [da intendersi lettera c) n.d.r.], del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest ultimo». [2] A decorrere dal 19 gennaio 2013, a norma dell art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 (così come modificato dall art. 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 2/2013): «La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta». Sono stati fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di CQC già rilasciata in formato card ai sensi della previgente normativa, ovvero prima delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 286/2005 dal decreto legislativo n. 2/2013 (art. 24/2 comma di quest ultimo decreto). In particolare, per quanto riguarda le «nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo n. 286/2005)», con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 16.1), il Ministero dell Interno «per quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia stradale» ha segnalato «che l art. 22 del D.L.vo n. 286/2005 è stato modificato in modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti modalità: a) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica; b) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall entrata in vigore del D.L. vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc. Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005». Con la circolare prot. n. 10051 File avviso n. 14/2013 del 17 aprile 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 7 Centro Elaborazione Dati) ha diramato le «ulteriori istruzioni operative per l'emissione della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e per il trasporto di persone secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 59/2011». In particolare è stato comunicato «che da giovedì 18 aprile p.v., saranno operative le procedure informatiche conformi al dettato di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 286/2005, come da ultimo modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 2/2013. Ai sensi del citato articolo, il

possesso della qualificazione iniziale CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato, per il titolare di patente di guida italiana, dall'emissione di un duplicato della stessa sul quale, nel campo 12 della pagina 2 ed in corrispondenza della categoria presupposta dalla qualificazione, è apposto il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o del suo rinnovo di validità (di seguito "PatenteCQC"). Nulla è innovato con riferimento ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero in favore dei quali, per comprovare il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità della stessa, continua ad emettersi il documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 22 (di seguito CQC formato card)». Con la circolare prot. n. 20710/RU File avviso n. 31/2013 del 7 agosto 2013, avente per oggetto: «Utilizzo codice 71 nel rilascio patente di guida», il medesimo Centro Elaborazione Dati Divisione 7 ha informato «che le patenti con data emissione 25 luglio 2013 o successiva rilasciate a qualunque titolo, nel caso in cui l interessato abbia già conseguito la patente di guida, riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice 71 ed il numero della patente precedente». Il codice unionale armonizzato (amministrativo) «71» (che rientra nei codici afferenti alle c.d. «questioni amministrative»), indica: «Duplicato della patente. (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)». A seguito di ciò non sarà più necessario per i conducenti titolari di patente di guida italiana che rinnovino la validità della CQC richiedere l emissione di una nuova carta tachigrafica del conducente che rechi gli estremi della «PatenteCQC», in quanto su quest ultimo documento è riportato anche il numero della patente precedente indicato sulla citata carta tachigrafica. Al riguardo, con la circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3 del 17 ottobre 2013, avente per oggetto: «Applicazione dell'art. 10 del Decreto interministeriale 23 giugno 2005. Effetti sulla carta tachigrafica», il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell Interno ha precisato quanto segue: «Come è noto, con l'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo 59/2011 e del successivo Decreto Legislativo correttivo n. 2 del 16 gennaio 2013 in merito alle patenti di guida rilasciate in Italia e alla CQC (carta di qualificazione del conducente), è stata introdotta, a partire dal 3 maggio 2013, per i conducenti professionisti, titolari di patente, la patente unificata con la CQC, attraverso l'apposizione sulla patente di guida del codice "95" (sull'argomento ved. circolare di questo Dipartimento n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013). Il Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998, Allegato 1B, prevede che sulla carta tachigrafica, all'atto della sua emissione, compaia il numero della patente di guida alla data del rilascio della carta del conducente (cfr. Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175). Il Decreto interministeriale del 23 giugno 2005, con il quale sono state adottate modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, all'art. 10, secondo comma, ha previsto, in caso di rilascio della nuova patente con conseguente modifica del numero, l'obbligo, in capo ai conducenti, di inoltrare richiesta di modifica della carta tachigrafica, per l'aggiornamento del numero della patente. Dal quadro normativo testé sinteticamente delineato, parrebbe nascere l'esigenza di rinnovare la carta tachigrafica ogniqualvolta sia necessaria l emissione di una nuova patente, in applicazione della recente normativa comunitaria sulle patenti, con conseguenti oneri amministrativi ed economici gravanti sul titolare. Previe intese con le competenti Direzioni dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, si è stabilito che l'obbligo di modifica del numero di patente, in applicazione del principio previsto dal citato Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175, in tutti i casi di sostituzione della patente (ricongiunzione con la CQC, furto, smarrimento, deterioramento, ecc.), può essere superato se nell'apposito spazio del nuovo documento è impresso il numero della precedente patente di guida, come già avviene nel caso di rilascio di duplicati. A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 20710/RU del 7 agosto 2013, ha già reso noto che le patenti emesse a qualunque titolo a partire dal 25.07.2013, nel caso in cui l'interessato abbia già conseguito la patente di guida, riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice 71 ed il numero della patente precedentemente posseduta. Con detta modalità è quindi preservata l'esigenza di tracciabilità formale ed il collegamento tra patente di guida e carta tachigrafica, almeno fino al successivo rinnovo, garantendo la possibilità di controllo da parte degli organi di polizia. Ciò è inoltre conforme a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2135/98. Tutto ciò premesso, in sede di controllo, si dovrà tenere conto del fatto che i conducenti titolari di carta tachigrafica, in caso di sostituzione della patente, sono esentati dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia riportato il numero della patente precedente, corrispondente a quello indicato sulla carta tachigrafica». [3] L art. 20/1 comma del decreto legislativo n. 286/2005 prescrive che tutti i conducenti titolari della CQC sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni 5 anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione periodica (solo teorico della durata di 35 ore): al termine della stessa il competente UMC conferma al conducente la validità della CQC. Si evidenzia che le qualificazioni CQC rilasciate «per documentazione» ed in esenzione dall obbligo di frequenza del corso di qualificazione iniziale e superamento del relativo esame di idoneità (ai conducenti titolari di diritti acquisiti di cui agli artt. 17/1 comma del decreto legislativo n. 286/2005 e 3/1 comma del D.D. 17/4/2013) sono valide fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone ed al 9 settembre 2016 per quello di cose [cfr. l art. 3/3 comma del D.D. 17/4/2013, così come aggiunto dall art. 1/1 comma del D.D. 6/8/2013, con cui sono state prorogate di 2 anni le originarie scadenze delle CQC rilasciate «per documentazione» che erano valide fino al 9/9/2013 per il trasporto di persone ed al 9/9/2014 per quello di cose; di ciò devono, pertanto, necessariamente tener conto gli organi di polizia stradale durante l attività di controllo, in quanto sarà consentito a detti conducenti «titolari di CQC recanti una scadenza di validità già spirata, di continuare a circolare con il documento scaduto fino alla nuova scadenza del 2015 (per trasporto persone) e del 2016 (per trasporto cose)» (cfr. la circolare n. 300/A/6910/13/108/13/7 del 9/9/2013 del Ministero dell Interno) senza incorrere così nella violazione dell art. 126/11 del Nuovo Codice della Strada che sanziona la guida con patente o con altra abilitazione professionale scaduti di validità]. Ai sensi dell art. 2/1 comma del D.D. del 6/8/2013 (poi soppresso dall art. 1/1 comma del D.D. 10 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 171 del 25/7/2014 ed entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 26/7/2014, così come disposto dall art. 2/1 comma del medesimo D.D. 10/6/2014), «al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni», le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del D.D. 17/4/2013 (come inserito dall'art. 1 del predetto D.D. 6/8/2013) si applicavano anche ai conducenti che avevano già frequentato corsi di formazione periodica o che a

ciò avessero provveduto dopo l'entrata in vigore dello stesso D.D. 6/8/2013 (che è stato pubblicato nella G.U. n. 199 del 26/8/2013 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 27/8/2013). Conseguentemente i predetti corsi erano da considerarsi utili a rinnovare la validità della carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose. Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE con il quale la Commissione, con riferimento al summenzionato art. 2 del più volte citato decreto direttoriale 6 agosto 2013, ha contestato all Italia l erronea applicazione dell art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE» (secondo cui: «Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica»), ha «ritenuto quindi nelle more della modifica dell art. 13, comma 11, lett. a), del decreto ministeriale 20 settembre 2013 [secondo cui: «Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica: a) prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità» n.d.r.] di dover sopprimere l art. 2 del più volte citato decreto dirigenziale 6 agosto 2013, che si conforma al contestato principio di rinnovo della validità della qualificazione di tipo CQC senza soluzione di continuità, purché un corso di formazione periodica sia frequentato in un qualunque momento del quinquennio di validità della qualificazione posseduta». In particolare, ai sensi dell art. 2/2 comma del D.D. 10/6/2014: «Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione saranno dettate le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE». Per quanto riguarda il «rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC», con la circolare prot. n. 18734/23.18.5 del 3/9/2014 la citata Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5): considerato che: «La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'italia, contestando la disposizione, prevista a normativa vigente dall'art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, laddove è stabilito che "la frequenza di un corso di formazione periodica... prima della scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo di validità della stessa senza soluzione di continuità". Detta norma, che consente di rilasciare qualificazioni CQC di durata superiore a cinque anni, contrasta con il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva 2003/59/CE»; «al fine di armonizzare efficacemente la normativa italiana con le disposizioni comunitarie»; ha reso noto che «è stato predisposto il testo di un decreto ministeriale che apporterà le necessarie modifiche al predetto D.M. 20 settembre 2013. Nelle more, al fine di evitare di rilasciare documenti abilitativi alla guida professionale che abbiano durata di validità superiore a cinque anni», ha fornito «disposizioni di immediata attuazione» [per la consultazione delle quali si rinvia alla sezione introduttiva dedicata ai CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE «PER DOCUMENTAZIONE»]. Per quanto concerne, infine, le «sanzioni per circolazione con patente scaduta» (e con CQC, certificati di abilitazione e di formazione professionali scaduti), con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/1/2013 (paragrafo 8.1) il Ministero dell Interno ha precisato che: «La circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per territorio. All interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo sarà rilasciato un nuovo documento. Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell art. 216, comma 6, C.d.S. Analogamente, la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA, KB, CFP, CQC) scaduti di validità. È previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto. Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011. Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest ultima sia scaduta di validità». [4] In materia di «requisiti per la guida da parte di titolari di patente extra UE ed extra SEE» con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/1/2013 (paragrafo 9.1) il Ministero dell Interno ha precisato che: «Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato rilasciato, ricorre la violazione dell art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all art. 126, comma 11, C.d.S.». [5] Ai sensi dell art. 135, comma 13, terzo periodo, del Nuovo Codice della Strada (alla cui applicazione fa espresso e diretto rinvio il quarto periodo del medesimo comma 13 «anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità»), l abilitazione professionale «è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa».