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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA - SEZ. II - SENTENZA DEL 22 GENNAIO 2008, N. 78: abbandono di rifiuti all interno di un immobile dissequestrato ed obbligo di rimozione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE II Registro Sentenze: 78/2008 Registro Generale: 867/2007 nelle persone dei Signori: GIANCARLO MOZZARELLI Presidente GABRIELE NUNZIATA Cons. UGO DI BENEDETTO Cons., relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'udienza Pubblica del 13 Dicembre 2007 Visto il ricorso 867/2007 proposto da: BLASCO LUCIANO

rappresentato e difeso da: BERNARDI AVV. STEFANO PRETI AVV. MILENA con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA DEI MARTIRI N. 5/2 presso FERNIANI AVV. RICCARDO contro COMUNE DI IMOLA rappresentato e difeso da: GOTTI AVV. SILVA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SANTO STEFANO 43 presso la sua sede e nei confronti di RAMBALDI MIRKO per l annullamento, dell ordinanza n. 397 del 24 maggio 2007 con la quale è stato ordinato al Signor Blasco, quale proprietario dell immobile, di provvedere entro il termine di 30 giorni dal dissequestro o autorizzazione che dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica, allo smaltimento dei rifiuti presenti nel piazzale antistante il capannone sito in Imola, via Spallacci n. 14. Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI IMOLA

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi gli avvocati presenti in udienza come da verbale; Ritenuto e considerato che in FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente, ha concesso in locazione a Blasco Luciano, in data 1/7/2005, un immobile con piazzale antistante adibito ad uso artigianale. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni provvedeva allo sfratto giudiziario che veniva eseguito dall ufficiale giudiziario in data 13/7/2006. Avendo riacquistato la detenzione dell immobile vi riscontrava la presenza di balle di materiale composto di carta e plastica, nonchè ulteriore materiale. Nonostante le assicurazioni del conduttore il materiale non veniva rimosso ed il ricorrente presentava un esposto alla stazione dei Carabinieri. L immobile veniva sequestrato essendo stata accertata la presenza di rifiuti ritenuti pericolosi e veniva iniziato un procedimento penale a carico del conduttore in cui il ricorrente era parte lesa. 2. Il Comune, previo avviso di avvio del procedimento, emanava l ordinanza in epigrafe indicata disponendo la rimozione dei rifiuti a carico del conduttore, responsabile dell abbandono degli stessi, e dell odierno ricorrente in qualità di proprietario. 3. Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.A.R: l interessato, sostenendo la propria estraneità, deducendone l illegittimità. Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso. 4. L istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 596/07 e la causa veniva trattenuta in decisione all odierna udienza. 5. Il linea di diritto va rilevato che ogni provvedimento sanzionatorio anche in materia di rifiuti va risolto nei confronti del responsabile dell abbandono degli stessi. 5.1. L articolo 192 del D. lgs. 152 del 2006, richiamato dalla stessa amministrazione nel provvedimento impugnato dispone che l obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati,in contraddittorio con i soggetti interessati, da coloro che sono preposti al controllo.

Tale disposizione ha sostanzialmente recepito, in sede di codificazione, lo stesso principio contenuto nel previgente articolo 9 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915, nonché dell articolo 14 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22. 6. In relazione a queste ultime disposizioni, di analogo contenuto rispetto all art. 192 citato, la giurisprudenza si era consolidata nel senso di richiedere un coinvolgimento doloso o colposo del proprietario per poter configurare una sua responsabilità solidale con la responsabilità di colui che aveva effettivamente abbandonato i rifiuti (c.f.r. tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 20/1/2003, n. 168, nonché Cons. di stato, Sez. V, 1/12/1997, n. 1464 di conferma di una sentenza del T.A.R. per l Emilia Romagna). 7. Nel caso concreto il proprietario è estraneo all abuso. I rifiuti abbandonati sono stati rinvenuti su sua segnalazione non appena egli ha riacquistato la disponibilità del bene dopo aver ottenuto l esecuzione dello sfratto a mezzo di ufficiale giudiziario. 7.1 Nel caso concreto il provvedimento impugnato sostiene la tesi, errata per le ragioni sopra esposte, di una responsabilità automatica del proprietario in quanto tale. Sostiene, altresì, il provvedimento impugnato, che il proprietario avrebbe potuto controllare il materiale conferito dal conduttore nell immobile essendo la sua abitazione vicina al bene locato. Tale affermazione non è condivisibile. Il proprietario non ha la disponibilità del bene concesso in locazione e non risulta che la facoltà di controllare l operato del conduttore sia consentita; nel caso in esame, dal contratto in essere tra le parti. Né il proprietario avrebbe potuto controllare quanto accumulato all interno del capannone né l effettivo contenuto dei contenitori se non dopo aver riascquistato la disponibilità del bene per ottenere la quale ha dovuto munirsi di un titolo giudiziario e della esecuzione dello stesso a mezzo di ufficiale giudiziario. 7.2. Pertanto non era nella possibilità giuridica o di fatto del proprietario il controllo sull operato del conduttore, con il quale era in lite per il rilascio dell immobile, e, quindi, lo stesso non aveva alcuna possibilità di prevenire l abbandono dei rifiuti in parola. 8. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvo l obbligo del Comune di perseguire il responsabile dell abbandono dei rifiuti. 9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispostitivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese di causa nei confronti del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA. La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Presidente Cons.rel est. Depositata in Segreteria in data 22.01.08 Bologna li, 22.01.08 Il Segretario N.R.G. «867/07»