La presente Circolare è tratta da: COLLEGIO RAGIONIERI BUSTO ARSIZIO (VA)



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PRO.GE.A. PROGETTO GESTIONE AZIENDA Sede Legale: Via XXV Aprile, 206 21042 Caronno Pertusella (Va) Sede Operativa: Via IV Novembre, 455 21042 Caronno Pertusella (Va) Tel. 02.96515611 Fax 02.96515655 Uffici in MILANO Via Santa Radegonda, 8 MM DUOMO e-mail:progea@pro-gea.it CIRCOLARE SETTIMANALE APRILE N.3 La presente Circolare è tratta da: COLLEGIO RAGIONIERI BUSTO ARSIZIO (VA) INDICE Le principali scadenze - 18 Aprile 2005 - Lunedì - 20 Aprile 2005 - Mercoledì Novità e notizie utili - Lavoro e previdenza - Durata massima dell orario di lavoro - Ipotesi di non indennizzabilità degli infortuni in itinere - Imposte e tasse - Acconti Ires per il periodo d imposta 2005 - Adempimenti di natura contabile e societaria - Affrancamento delle partecipazioni societarie - Rideterminazione valore terreni e consolidamento dell usufrutto - Rivalutazione dei terreni concessi in usufrutto - Rivalutazione dei terreni - Aree possedute in regime di comunione pro indiviso - Problematiche aziendali - Leasing finanziario che comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici - Privacy - Regolarizzazione dei ricorsi Indici e dati di interesse generale

- Accertamento e liquidazione Ici - Imposta Comunale sugli Immobili LE PRINCIPALI SCADENZE 18 APRILE 2005 - LUNEDÌ ACCISA Pagamento, al netto dell acconto versato, dell accisa, da parte dei soggetti tenuti alla corresponsione della medesima, sui prodotti alla stessa assoggettati immessi in consumo nel corso del mese precedente a quello in corso, mediante versamento diretto presso la Tesoreria provinciale dello Stato o tramite azienda di credito convenzionata, concessionario della riscossione o ufficio postale abilitato, utilizzando il modello unificato (F24). ADDIZIONALI IRPEF Pagamento in unica soluzione da parte dei sostituti d imposta delle addizionali trattenute ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente. ARTIGIANI E COMMERCIANTI-RECUPERO RATA CONTRIBUZIONE SOSPESA Termine ultimo per procedere, da parte degli artigiani e dei commercianti, al versamento della rata di contribuzione che era stata sospesa per l emergenza Bse, meglio nota come morbo della mucca pazza. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il mod. F24. ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE Pagamento della contribuzione relativa ai compensi erogati nel corso del mese precedente ai soggetti che, nell ambito dell associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo (con esclusione di coloro che sono iscritti negli albi professionali). La contribuzione è prevista per il 55% a carico dell associante e per il 45% a carico dell associato. Il pagamento deve avvenire mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando il riferimento ASS-Contributi relativi agli associati in partecipazione. CESSIONI TITOLI E VALUTE Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte su: - cessioni titoli; - cessioni valute; corrisposti o maturati nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1032-Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari; - 1058-Ritenute su plusvalenze cessione a termine valute estere. COMPENSI AI SOCI DI COOPERATIVE Pagamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, relative ai redditi percepiti dai soci delle società cooperative di produzione e lavoro e delle società cooperative di servizi, mediante versamento utilizzando il mod. F24. CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO Pagamento dell imposta unica dovuta per ogni giornata nella quale hanno trovato svolgimento gli avvenimenti e gli eventi oggetto delle cosiddette scommesse al totalizzatore e/o a quota fissa e/o per ogni concorso pronostico che hanno trovato svolgimento nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il mod. F24. Gli estremi del versamento devono necessariamente essere rilevati su uno dei prospetti o fogli al riguardo previsti. CONTRIBUTI, INDENNITÀ E PREMI VARI Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1045-Ritenute su contributi corrisposti a imprese da Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici; - 1051-Ritenute su premi e contributi corrisposti dall Unire e premi corrisposti dalla Fise;

- 1052-Indennità di esproprio. CONTRIBUZIONE ENPALS - SETTORE DELLO SPETTACOLO Pagamento, da parte delle aziende del settore dello spettacolo, della contribuzione dovuta all Enpals per il periodo di paga scaduto il mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando il riferimento CCLS-Contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo. CONTRIBUZIONE ENPALS - SETTORE DELLO SPORT Pagamento, da parte delle aziende del settore dello sport, della contribuzione dovuta all Enpals per il periodo di paga scaduto il mese precedente, mediante utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando il riferimento CCSP - Contributi correnti dovuti per sportivi professionisti. CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE GESTIONE SEPARATA Pagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti, della contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all iscrizione ai sensi della L. 335/1995, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato riferimento e cioè: - C10-Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; - CXX -Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale. CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE LAVORO DIPENDENTE Pagamento, da parte dei datori di lavoro, della contribuzione dovuta all Inps sulle retribuzioni di lavoro dipendente corrisposte o maturate nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando il riferimento DM10-Versamento o compensazione relativi a modelli DM10. DIVIDENDI Pagamento, da parte delle società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le banche popolari, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel corso del trimestre solare precedente, nonché sugli utili in natura corrisposti ai soci nel medesimo periodo, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1035 - Ritenute sugli utili distribuiti da società; - 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estera. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Pagamento, da parte dei soggetti che pongono in essere attività di intrattenimento, dell imposta dovuta sui medesimi per le attività svolte con carattere di continuità nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 6728- Imposta sugli intrattenimenti. INAIL - RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI PER L EMERGENZA BSE Termine ultimo per procedere al versamento della quota mensile di premio che era stata sospesa per l emergenza Bse, meglio nota come morbo della mucca pazza. INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1040-Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l esercizio di arti e professioni. INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1004-Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

INTERESSI E REDDITI VARI DI CAPITALE Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e capitali vari corrisposti o maturati nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1025-Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa; - 1029-Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti dai soggetti non residenti; - 1031-Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi-soggetti non residenti; - 1243-Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; - 1245-Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI Pagamento, da parte degli istituti di credito ed altri intermediari, dell imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi dalle banche, dalle società per azioni quotate e dagli enti pubblici, risultante dal conto unico inerente al mese precedente, mediante versamento diretto presso la Tesoreria provinciale dello Stato o utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1239-Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. IVA - SOGGETTI MENSILI Pagamento, da parte dei contribuenti in regime di liquidazione Iva mensile, del tributo dovuto per il mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 6003-Versamento Iva mensile marzo. IVA - SOGGETTI MENSILI CHE HANNO AFFIDATO LA CONTABILITÀ A TERZI Pagamento, da parte dei contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime di cui all art. 27, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del tributo dovuto per il secondo mese precedente a quello in corso, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 6003-Versamento Iva mensile marzo. IVA - VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2004-RATEAZIONE Pagamento della seconda rata, da parte dei contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo inerente al tributo dovuto per l anno 2004 risultante dalla dichiarazione annuale con la prevista maggiorazione per interessi, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 6099-Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. PERDITA AVVIAMENTO COMMERCIALE Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita di avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1040-Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l esercizio di arti e professioni. PESCATORI AUTONOMI Pagamento, da parte dei pescatori autonomi, della contribuzione dovuta mensilmente all Inps, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando il riferimento PESC-Versamento dei pescatori autonomi. PREMI E VINCITE Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte su premi e/o vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1046-Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; - 1047-Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; - 1048-Redditi su altre vincite e premi. PROVENTI DERIVANTI DA ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO Pagamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote

inerenti agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr), delle ritenute operate sui proventi derivati dagli organismi interessati, effettuate nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1705-Ritenute su proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; - 1706-Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; - 1707-Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti. PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE E SIMILI Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1038-Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1004-Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. REDDITI DI CAPITALE DERIVANTI DA RISCATTI O SCADENZE DI POLIZZE VITA STIPULATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000 Pagamento, da parte delle imprese di assicurazione, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l evento morte, corrisposti o maturati nel corso del mese precedente, mediante versamento diretto presso la Tesoreria provinciale dello Stato o utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1680-Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita. REDDITI DI CAPITALE DIVERSI Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; - 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - SOSTITUTI D IMPOSTA Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1040-Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l esercizio di arti e professioni. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - SOSTITUTI D IMPOSTA Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 1001-Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002-Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012-Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro. REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO Pagamento, da parte di Sim, banche e altri intermediari autorizzati, dell imposta sostitutiva applicata sulle plusvalenze nel corso del secondo mese precedente a quello in corso, mediante versamento diretto presso la Tesoreria provinciale dello Stato o utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1102-Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari. REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

Pagamento, da parte di Sim, banche e società fiduciarie, dell imposta sostitutiva sul risultato maturato nell ipotesi di revoca del mandato di gestione nel corso del secondo mese precedente a quello in corso, mediante versamento diretto presso la Tesoreria provinciale dello Stato o utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1103-Imposta sostitutiva sui risultati da gestioni patrimoniali. RENDITE AVS Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite Avs corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio. RISCATTI DI POLIZZE VITA Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1050-Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita. UTILI DELLE AZIONI E DEI TITOLI IMMESSI IN DEPOSITO MONTE TITOLI Pagamento, da parte delle banche, delle Sim e degli altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., dell imposta sostitutiva risultante dal conto unico inerente al mese precedente sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema predetto, mediante versamento diretto presso la Tesoreria provinciale dello Stato o utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando l appropriato codice tributo 1239-Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. 20 APRILE 2005 - MERCOLEDÌ AZIENDE DI SPEDIZIONE - AGENZIE MARITTIME - CONTRIBUZIONI Termine ultimo per procedere al versamento per il tramite del Monte dei Paschi di Siena a favore del fondo di previdenza inerente ai contributi integrativi e associativi determinati in relazione alle retribuzioni corrisposte agli impiegati nel corso del mese precedente. CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti devono procedere ad eseguire il pagamento dei contributi relativi al mese precedente e alla contestuale presentazione della documentazione inerente alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti. CONTRIBUTO AMBIENTALE - DICHIARAZIONE CONAI I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente o al trimestre precedente, utilizzando l apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali e a liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme. DIRITTI ANNUALI CAMERALI - PERSONE GIURIDICHE Ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, i soggetti persone giuridiche con periodo d imposta non coincidente con l anno solare devono procedere al versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio nei medesimi termini di pagamento previsti per l effettuazione del versamento del primo acconto dei tributi dovuti per il periodo d imposta in corso. INPGI - CONTRIBUZIONE GIORNALISTI I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono procedere al pagamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte nel corso del mese precedente e trasmettere la debita

documentazione inerente alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti (mod. Dasc). MODELLI INTRASTAT Termine ultimo, ai sensi dell art. 1, comma 5, del D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10, per procedere alla presentazione diretta presso gli uffici doganali o tramite raccomandata o invio telematico, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, degli elenchi Intrastat inerenti alle cessioni e/o alle acquisizioni poste in essere nel corso del mese precedente. PREVINDAI Le aziende industriali devono procedere alla denuncia e al versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione. PREVINDAPI Versamento al Fondo di previdenza a capitalizzazione aggiuntiva per i dirigenti della piccola e media industria (Previndapi) della contribuzione trimestrale dovuta, nonché trasmettere allo stesso ente, il mod. Prev/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. SOCIETÀ DI CAPITALI E PERSONE GIURIDICHE - VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Se ne ricorrono le condizioni le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi, le società e gli enti di ogni tipo non residenti e gli enti non commerciali, sono tenuti ad eseguire il versamento delle somme dovute: a saldo (risultanti dalla dichiarazione dei redditi); in acconto (prima quota) per l esercizio sociale o periodo d imposta in corso; mediante versamento utilizzando il modello unificato (F24) ed evidenziando gli appropriati codici tributo e cioè: - 2003-Ires-saldo; - 2001-Ires acconto-prima rata; - 1668-Interessi di pagamento importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario; - 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; - 3812-Irap acconto-prima rata. TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA Pagamento in modo virtuale, da parte delle aziende e degli istituti di credito, delle Sim, delle società fiduciarie, degli agenti di cambio e degli altri intermediari autorizzati, delle tasse sui contratti di borsa dovute per le operazioni poste in essere nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F23 ed evidenziando l appropriato codice tributo 456T-imposta di bollo-tassa sui contratti di borsa. NOVITÀ E NOTIZIE UTILI LAVORO & PREVIDENZA DURATA MASSIMA DELL ORARIO DI LAVORO La durata media dell orario di lavoro, per ogni periodo di sette giorni, non può, in ogni caso, risultare superiore a 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, mentre la durata massima settimanale viene stabilita dai contratti collettivi di lavoro, tenendo presente che: - l orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali; - ai fini contrattuali, i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all anno; - la durata media dell orario di lavoro deve necessariamente risultare determinata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi, anche se i contratti collettivo possono elevare detto limite fino a sei mesi o fino a dodici mesi, a fronte di ragioni oggettive, tecniche o inerenti all organizzazione del lavoro, che, ovviamente, devono risultare specificate nei contratti di lavoro medesimi.

Si ritiene utile rammentare che, nel caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve necessariamente informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (4, 6 o 12 mesi), la Direzione provinciale del lavoro-settore ispezioni del lavoro-competente per territorio. IPOTESI DI NON INDENNIZZABILITÀ DEGLI INFORTUNI IN ITINERE La Corte di Cassazione, con la decisione 4 aprile 2005, n. 6929, ha sentenziato in relazione all indennizzabilità di un infortunio in itinere nell ipotesi in cui risultano utilizzati mezzi propri di trasporto per raggiungere il posto di lavoro per recuperare tempo da dedicare ai doveri di assistenza familiare. Nella decisione citata viene chiaramente affermato che l eventuale infortunio in itinere non determina l automatico diritto all indennizzo, se l utilizzo di mezzi di trasporto propri, in coincidenza d orario con mezzi di trasporto pubblici, risulta motivato da personali doveri di assistenza familiare e non da gravi e urgenti circostanze. La problematica riguardava il caso di un lavoratore dipendente che, per poter assistere un parente convivente, utilizzava il proprio veicolo per recarsi al lavoro, in modo da risparmiare del tempo nel tragitto, quando erano a sua disposizione mezzi pubblici con orari confacenti alle sue esigenze (l infortunio in itinere accadutogli non è stato, quindi, riconosciuto come indennizzabile ). Ne deriva, di conseguenza, che l utilizzo del proprio autoveicolo per recarsi al lavoro, se nel percorso di riferimento (dall abitazione all ubicazione del datore di lavoro) sono presenti mezzi di trasporto pubblici, non può essere considerato idoneo mezzo per garantire l indennizzo in caso di infortunio. IMPOSTE & TASSE ACCONTI IRES PER IL PERIODO D IMPOSTA 2005 L acconto Ires-imposta sul reddito delle società per il periodo d imposta 2005 può essere determinato con il cosiddetto: a) metodo storico, secondo il quale l acconto deve essere calcolato in relazione all imposta dovuta per il periodo precedente. Per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2005, l entità da corrispondere a titolo di acconto è pari al 102,50%, per cui l ammontare da versare corrisponde al 102,50% dell importo indicato al rigo RN18 del modello Unico - Società di capitali, tenendo presente che: - non deve essere corrisposto se l importo del rigo Ires dovuta o differenza a favore del contribuente non è di entità superiore a euro 20,66. Ne deriva, tenuto conto che gli ammontari in dichiarazione devono essere espressi in unità di euro, l acconto non si rende dovuto se l importo annotato al rigo RN18 è pari o inferiore a euro 20,00, mentre risulta dovuto se allo stesso rigo l entità esposta è pari o superiore a euro 21,00; - se l ammontare del rigo RN18 è di entità superiore a euro 20,66 (quindi da euro 21,00), ma non superiore a euro 251,23 (arrotondato a euro 251,00), l acconto deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre 2005 o, meglio, entro la fine dell undicesimo mese del periodo d imposta; - se l importo del rigo RN18 risulta di entità superiore a euro 251,23 (cioè da euro 252,00), l acconto deve essere corrisposto in due rate, di cui la prima, nella misura del 41% di rigo RN18, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l esercizio precedente e la seconda, nella misura del 61,50% di rigo RN18, entro il 30 novembre 2005, per i soggetti con l esercizio sociale coincidente con l anno solare, o entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dell esercizio o periodo d imposta negli altri casi; b) metodo previsionale, secondo il quale il contribuente ha la possibilità di commisurare l acconto all ammontare di tributo che presume di dover corrispondere per l anno successivo (redditi del periodo d imposta 2005 da dichiarare nel 2006), tenendo presente che nel caso di insufficiente versamento degli acconti, si rende applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30%.

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell acconto Ires con il metodo storico, il contribuente non deve tenere conto, nella misura del 70%, delle ritenute alla fonte sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che sono state scomputate per il periodo d imposta precedente a norma dell art. 13, comma 1, del D.Lgs. 239/1996. ADEMPIMENTI DI NATURA CONTABILE E SOCIETARIA AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE La possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni è consentita, entro il 30 giugno 2005, a determinati contribuenti che alla data del 1 luglio 2003 risultavano possessori di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi: - di una partecipazione qualificata, così come definita dall art. 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi; o: - di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) dell art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. In altri termini, l agevolazione interessa, in concreto, quei contribuenti che pongono in essere operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e conseguentemente: le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell esercizio di attività commerciali; le società semplici e i soggetti (società ed associazioni) ad esse equiparate ai sensi dell art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; gli enti non commerciali, come a titolo meramente indicativo una fondazione o un ente ecclesiatico che, a seguito di acquisizione e/o di donazione, risultano possessori di partecipazioni e, ovviamente, se le stesse non risultano possedute nell esercizio di impresa commerciale. Si ritiene che la possibilità di rideterminare i valori di acquisto predetti prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto, si possono avvalere dell agevolazione in argomento: 1) i contribuenti che determinano l imposta sostitutiva dovuta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (a norma dell art. 5 del D.Lgs. 461/1997); e: 2) i contribuenti che hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall art. 6 e dall art. 7 del D.Lgs. 461/1997. In ogni caso, i predetti contribuenti, alla data del 1 luglio 2003, devono essere: 1) possessori a titolo di proprietà dei titoli, delle quote o dei diritti; oppure: 2) titolari di altro diritto reale (usufrutto o nuda proprietà) sui titoli, sulle quote o sui diritti, tenendo in considerazione, inoltre, che in caso di acquisizione di partecipazioni per effetto di donazioni o di successioni intervenute dopo il 1 luglio 2003, gli eredi e i donatari non possono essere considerati possessori delle partecipazioni alla predetta data. Infatti, consentire la rivalutazione al soggetto che è diventato titolare del bene dopo il 1 luglio 2003, determinerebbe un diretto contrasto con il dato letterale della disposizione e, quindi, con lo stesso presupposto soggettivo. D altra parte, in assenza di una specifica norma in tal senso, non è possibile sostenere che la successione e la donazione siano eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del de cuius o del soggetto donante. Da quanto brevemente accennato, si deduce che non si rendono applicabili le disposizioni contenute nell art. 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, le quali sono esclusivamente riferibili alla determinazione di plusvalenze o di minusvalenze derivanti da partecipazioni che l erede o il donatario risulta possessore al momento della cessione. Inoltre, si devono considerare esclusi dalla facoltà di rivalutazione: - le imprese individuali; - le società di capitali; - le società personali (società in nome collettivo e in accomandita semplice) e i soggetti equiparati; in quanto, in queste ipotesi, le eventuali cessioni delle partecipazioni danno origine a componenti

positivi di reddito (plusvalenze) o a componenti negativi di reddito (minusvalenze) che concorrono alla formazione del risultato economico complessivo o reddito d impresa. RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E CONSOLIDAMENTO DELL USUFRUTTO L ipotesi di consolidamento dell usufrutto in capo al nudo proprietario differisce dalla fattispecie trattata al precedente paragrafo, in quanto con il consolidamento dell usufrutto in capo al nudo proprietario non si verifica alcun fenomeno successorio, essendo il decesso dell usufruttuario solo uno degli eventi, al realizzarsi del quale il diritto di proprietà si riespande in capo al nudo proprietario. Al riguardo, dopo aver precisato che il consolidamento non retroagisce al momento dell acquisto della nuda proprietà, se lo stesso si è verificato successivamente alla data del 1 luglio 2003, il requisito soggettivo del possesso, ai fini della rideterminazione dei relativi valori, si deve ritenere integrato solo con riferimento a tale limitato diritto. Il valore suscettibile di rideterminazione deve, conseguentemente, essere individuato nel valore della nuda proprietà al 1 luglio 2003. Del resto, come precisato nel precedente paragrafo, sussiste la possibilità di usufruire della rideterminazione dei valori di acquisto anche titolari di altro diritto reale sugli stessi, quali l usufrutto o la nuda proprietà, alla data del 1 luglio 2003. In particolare, il valore dell usufrutto su un terreno poteva essere determinato dalla perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate dall art. 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicando, in caso di usufrutto a vita, gli appositi coefficienti. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI CONCESSI IN USUFRUTTO La rivalutazione è possibile anche in relazione ai terreni concessi in usufrutto, in quanto il proprietario ha il diritto di porre in essere l affrancamento del solo valore della nuda proprietà: - riferito alla data del 1 luglio 2003; e: - costituito dalla differenza tra il valore della proprietà piena e quello del diritto reale concesso a terzi. Analogamente, la facoltà di procedere alla rivalutazione è anche riconosciuta all usufruttuario, in quanto, per effetto del principio recato dall art. 9, comma 5, del teso unico delle imposte sui redditi, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. In caso di cessione a titolo oneroso del proprio diritto, l usufruttuario realizza una plusvalenza tassabile ai sensi dell art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi. Il valore dell usufrutto affrancabile può essere determinato dalla perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate dall art. 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro (approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), applicando, in caso di usufrutto a vita, gli appositi coefficienti. N.B.: non si deve, inoltre, ritenere precluso al proprietario di poter procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, anche nell ipotesi in cui i medesimi risultano gravati da un diritto di superficie alla data del 1 luglio 2003. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI - AREE POSSEDUTE IN REGIME DI COMUNIONE PRO INDIVISO Le aree possedute in regime di comunione pro indiviso possono essere oggetto di rivalutazione parziale nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano avvalersi della facoltà di rideterminare il costo storico di acquisto dei terreni. Come è noto il regime giuridico della comunione attribuisce a ciascun condomino una quota ideale del diritto di proprietà che non è riferibile ad una porzione materiale del bene e, quindi, ciascuno di essi esercita il proprio diritto sull intero bene incontrando un limite nel diritto di pari contenuto spettante agli altri comproprietari. Nella comunione pro indiviso, pertanto, la rivalutazione parziale deve avere ad oggetto una percentuale astratta dell immobile, corrispondente alla quota di comproprietà. Ai fini procedurali ciò è compatibile sia con i principi civilistici che disciplinano tale istituto, in base ai quali ciascun condomino ha il diritto di disporre della propria quota, sia con le finalità agevolative della

norma sulla rivalutazione dei terreni, finalizzata a ridurre le imposte personali sui redditi diversi di cui all articolo 67, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi. Per determinare la quota di terreno da affrancare è, tuttavia, necessario che il singolo comproprietario determini mediante perizia giurata di stima, il valore dell intera area alla data del 1 luglio 2003, in modo da poter assoggettare all imposta sostitutiva del 4% la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota di comproprietà. In sede di cessione del terreno comune posseduto in comunione, possono essere possibili le seguenti situazioni: 1) i condomini-comproprietari che si sono avvalsi della procedura di rivalutazione determinano la plusvalenza da essi realizzata assumendo quali termini di calcolo: - da un lato, la parte di corrispettivo corrispondente alla propria quota di comproprietà: e: - dall altro, il valore di tale quota affrancato, aumentato delle spese di perizia sostenute e rimaste a loro carico. In pratica: - quota di corrispettivo di spettanza... euro... meno: - valore affrancato di detta quota... euro... meno: - costo sostenuto della perizia (rimasti a loro carico)... euro... uguale: ----------------- - plusvalenza imponibile... euro... ----------------- 1) i condomini-comproprietari che non si sono avvalsi della procedura di rivalutazione devono determinare la plusvalenza loro imputabile facendo riferimento al prezzo storico di acquisto del terreno, così come definito dall art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi. N.B.: è necessario porre in evidenza, in ogni caso, che il valore rideterminato, affinché assuma rilevanza agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca il valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Tale principio, che prevede l omogeneità del valore fiscale del terreno ai fini delle imposte dirette e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fa si che nel caso in cui nell atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, tornino applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nel richiamato art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, senza tener conto del valore rideterminato. PROBLEMATICHE AZIENDALI LEASING FINANZIARIO CHE COMPORTA IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI Ai sensi del comma 1, punto 22, dell art. 2427 del codice civile, le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, devono necessariamente essere evidenziati nella nota integrativa mediante un apposito prospetto dal quale devono risultare: 1) il valore attuale delle rate di canone non scadute, che si determina utilizzando il tasso di interesse pari all onere finanziario effettivo relativo ai singoli contratti. In pratica, deve essere preso in considerazione il tasso che rende la sommatoria dei valori attuali dei canoni periodici e dell eventuale quota di prezzo finale di riscatto corrispondente al valore normale del bene al momento della stipulazione del contratto (cosiddetto: tasso di rendimento effettivo a scadenza );

2) l onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all esercizio; 3) l ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all esercizio. PRIVACY - REGOLARIZZAZIONE DEI RICORSI Il Garante per la protezione dei dati personali, con la delibera 23 dicembre 2004, ha individuato i seguenti casi in cui è possibile la regolarizzazione dei ricorsi presentati all autorità medesima ai sensi degli articoli 145 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali): a) quando il ricorso risulta sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell art. 147, comma 5; b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all art. 147, comma 1, lettera a); c) qualora manchi l indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell art. 8, comma 1, del codice o l indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b); d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell art. 147, comma 4; e) quando manchi l indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c); f) quando il ricorso non rechi l indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d); g) quando manchi l indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e); h) qualora al ricorso non risultino allegate l eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell art. 8, comma 1, del codice; i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato. INDICI E DATI DI INTERESSE GENERALE ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Anno d imposta e di pagamento 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Anno presentazione

dichiarazione/denuncia 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Avviso di liquidazione con obbligo dichiarazione 2007 2006 2005 2005 2005 P / denuncia presentata Avviso di liquidazione senza obbligo 2006 2005 2005 2005 2005 P dichiarazione/denuncia Avviso di accertamento in rettifica con obbligo dichiarazione 2008 2007 2006 2005 2005 P / denuncia presentata Avviso di accertamento in rettifica senza obbligo 2007 2006 2005 2005 2005 P dichiarazione/denuncia Avviso di accertamento d ufficio con obbligo dichiarazione 2010 2009 2008 2007 2006 2005 / denuncia omessa Avviso di accertamento d ufficio senza obbligo 2009 2008 2007 2006 2005 P dichiarazione/denuncia P = Anno prescritto.