DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire la bonifica degli immobili pubblici e privati dall amianto

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 416 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Disposizioni per favorire la bonifica degli immobili pubblici e privati dall amianto TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 416 ONOREVOLI SENATORI. L asbesto o amianto, in virtù delle sue eccellenti proprietà fisico-chimiche e meccaniche, della notevole resistenza agli acidi e agli alcali, della buona resistenza al fuoco (utilizzato a spruzzo come isolante termico, barriera antifiamma e come rivestimento per tetti e pareti), dell estrema versatilità, dei costi contenuti, nonché delle buone proprietà come isolante elettrico, è stato ampiamente utilizzato in molti prodotti anche di uso comune. Infatti, proprio per le sue prestazioni elevate e per la sua economicità ha avuto, in particolare negli anni 1960-1970, una notevole diffusione sia in edilizia che nell industria. In virtù di tali qualità, l amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di numerosi manufatti ad uso industriale e civile (il 75 per cento di tutto l amianto usato in Italia è stato impiegato nel settore edilizio). Nel settore edile l amianto è stato largamente usato per la produzione di lastre ondulate in pasta di cemento, conosciute come «cemento-amianto» e quindi con il nome commerciale di ETERNIT (dal nome della fabbrica che le produceva a Casale Monferrato). L amianto veniva altresì utilizzato nella produzione di tubazioni per acquedotti e per fogne, nella fabbricazione dei tessuti (attrezzature da pompiere e tute da lavoro), come isolante termico nelle carrozze ferroviarie, nelle autovetture (pastiglie dei freni, frizione) eccetera. Tra i numerosissimi prodotti contenenti amianto abbiamo quindi mattonelle, pavimenti, carta e cartoni, filati e tessuti, tubi e condotte, corde, lastre, guarnizioni, pannelli, nastri e guaine per coibentazione. Per fare comprendere l ampiezza del problema riportiamo di seguito una tabella che contiene l indicazione di luoghi nei quali sono stati impiegati materiali con presenza di asbesto: Isolante acustico Isolante antincendio Isolante termico Isolante anticondensa Scuole Officine e garage Soffitti di capannoni industriali Soffitti di tintorie e di piscine Ospedali Centrali elettriche Palestre Centrali termiche Cinematografi Navi Navi Chiese Carrozze ferroviarie Carrozze ferroviarie Ristoranti Uffici Mense

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 416 Nell industria: come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti; come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgia, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie); come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (impianti frigoriferi, impianti di condizionamento); come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici; come materiale fonoassorbente. Nell edilizia: come materiale spruzzato per rivestimenti (di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco; nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie eccetera; nei prodotti in cui l amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cementoamianto (ETERNIT); come elementi prefabbricati sia sotto forma di cemento-amianto che di amianto friabile; nella preparazione e nella posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e applicati a cazzuola; nei pannelli per controsoffittature; nei pavimenti costituiti da vinilamianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri; come sottofondo di pavimenti in linoleum. In ambito domestico: in alcuni elettrodomestici (asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro); nelle prese e nei guanti da forno nonché nei teli da stiro; nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi. Nei mezzi di trasporto: nei freni; nelle frizioni; negli schemi parafiamma; nelle guarnizioni; nelle vernici e nei mastici «antirombo»; nella coibentazione di treni, navi e auto- bus. Sono tuttora presenti sul territorio nazio- nale oltre un miliardo di metri quadrati di lastre, a cui vanno sommati innumerevoli al- tri manufatti quali canne fumarie, grondaie, pluviali, eccetera. A tutto questo si devono aggiungere mi- lioni di metri quadri di superfici rivestite con amianto spruzzato: si ricorda inoltre che non è possibile stabilire quanto amianto è stato utilizzato per la coibentazione di tu- bazioni e di serbatoi presenti negli impianti industriali e nel riscaldamento degli edifici civili. Il suo utilizzo si è protratto sino ai giorni nostri, quando nel 1992 con la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne è stato disposto il divieto. La sua tossicità è comunque nota fin dall inizio secolo, anche se questo non ha impedito il suo utilizzo. Solo dal 1965, la comunità scientifica internazionale con- fermò definitivamente l esistenza di effetti cancerogeni dell amianto. Tutela della salute del cittadino e legisla- zione vigente. L amianto è una sostanza altamente can- cerogena per inalazione. L esposizione, an- che a poche fibre di amianto, persistendo al- l interno dei polmoni può provocare, anche a distanza di decenni, cancro e malattie re- spiratorie. In particolare, l amianto provoca: asbestosi: malattia professionale, tipica dei lavoratori esposti per molti anni a estra- zione o a lavorazione di amianto;

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 416 mesotelioma: tumore, altamente maligno e che consente una breve sopravvivenza, si presenta come una complicanza dell asbestosi. L eliminazione dell asbesto avviene utilizzando una delle seguenti modalità: decoibentazione: rimozione dei materiali contenenti amianto. È il metodo di bonifica più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice. Produce però rifiuti comportando costi di smaltimento abbastanza elevati. L elevato inquinamento che causa nell ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate; incapsulamento: copertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti così da determinare una pellicola protettiva tra l ambiente e la fibra di amianto. Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. Il principale inconveniente è che il materiale contenente amianto rimane nell edificio, e ne consegue la necessità di un programma di controllo e di manutenzione costanti; confinamento: creazione di una barriera che separa il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell edificio. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene all interno del confinamento. Rispetto all incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre un programma di controllo e di manutenzione costanti, al fine di mantenere la barriera installata sempre in buone condizioni. L esposizione occupazionale a fibre di amianto ha avuto grande importanza in passato quando le cautele previste dalla normativa di origine comunitaria, recepite con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/ 1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, non erano ancora operanti e tale esposizione era semplicemente considerata nell ambito delle polveri nocive. Lo Stato da allora è intervenuto con una serie di provvedimenti per determinare la cessazione dell utilizzo dell amianto, anche a carattere sanzionatorio, e la sua bonifica, laddove esso potrebbe recare danno alla sa- lute delle persone. Ricordiamo, in tale senso, i seguenti provvedimenti: legge 27 marzo 1992, n. 257 (articolo 3 - Valori limite; articolo 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica; articolo 12 - Ri- mozione dell amianto e tutela dell am- biente), circolare del Ministero dell industria 17 febbraio 1993, n. 124976, concernente il modello unificato dello schema di relazione di cui all articolo 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riguardante le imprese che utilizzano amianto nei pro- cessi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell amianto, de- creto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, recante nor- mative e metodologie tecniche di applica- zione dell articolo 6, comma 3, e dell arti- colo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione del- l impiego dell amianto, decreto del Presi- dente della Repubblica 8 agosto 1994, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l ado- zione di piani di protezione, di decontamina- zione, di smaltimento e di bonifica dell am- biente, ai fini della difesa dai pericoli deri- vanti dall amianto, in particolare articolo 10 (Predisposizione di specifici corsi di for- mazione professionale e rilascio di titoli di

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 416 abilitazione), decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 30, comma 4, i cui contenuti sono ora confluiti nell articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto), legge 24 aprile 1998, n. 128, articolo 16, recante modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, decreto del Ministro della sanità 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l amianto, previsti dall articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto. Le disposizioni concernenti l amianto sono contenute, in ultimo, nel decreto-legge 25 luglio 2006, n. 257, e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 416 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo o lavorativo presenti sul territorio nazionale, la cui costruzione è anteriore alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che sostengono spese per la bonifica di materiali contenenti amianto, è attribuito un credito di imposta pari al 66 per cento delle spese sostenute. 2. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta a ciascun partecipante in maniera proporzionale alle spese da questi sostenute. 3. Ai fini dell ammissione al credito di imposta, le spese sostenute devono essere documentate. Il credito di imposta può essere fatto valere in sede di pagamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche e dell imposta sul valore aggiunto. 4. I comuni possono decidere di fare valere il credito di imposta, in maniera non superiore a quanto stabilito al comma 1, per il pagamento dell imposta municipale propria (IMU). 5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile. Art. 2. 1. Le modalità per la richiesta da parte dei proprietari di cui all articolo 1, comma 1, del credito di imposta e le modalità per la comunicazione di accettazione o di rigetto della stessa richiesta ai medesimi soggetti sono disciplinate con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell e-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 416 conomia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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