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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Raccomandazione di Bruxelles, 16.10.2009 COM(2009) 572 definitivo 2009/0159 (CNB) DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino IT IT

RELAZIONE Gli accordi monetari sono stati conclusi tra la Comunità europea e Monaco, San Marino e il Vaticano per garantire continuità giuridica agli accordi che esistevano tra questi paesi da un lato e Francia ed Italia dall'altro prima dell'introduzione dell'euro. Dieci anni dopo che l'euro ha sostituito le valute di Italia e Francia utilizzate da Monaco, San Marino e il Vaticano, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari 1. I risultati della valutazione sono stati adottati nella comunicazione della Commissione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano 2. La Commissione ha riconosciuto la necessità di modificare gli accordi monetari nella forma ora vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che li hanno sottoscritti. Il presente progetto di raccomandazione di decisione del Consiglio definisce la posizione che la Comunità deve adottare nella rinegoziazione della convenzione con la Repubblica di San Marino. La Commissione propone di rinegoziare e modificare le seguenti disposizioni. Recepimento della pertinente normativa comunitaria Gli obblighi di Monaco, San Marino e Vaticano derivanti dai rispettivi accordi con la Comunità sono assai discrepanti. La convenzione monetaria con il Principato di Monaco racchiude il maggior numero di obblighi. A differenza dell'accordo con Monaco, gli accordi con San Marino e il Vaticano non comportano l'obbligo specifico di recepire la normativa dell'ue nel settore della protezione del contante in euro contro la contraffazione e le modalità di collaborazione con la Comunità in quest'ambito. Per garantire condizioni più uniformi e proteggere adeguatamente le banconote e le monete in euro dalla contraffazione, San Marino e il Vaticano applicano la pertinente legislazione comunitaria. Gli enti finanziari che svolgono la propria attività nei paesi che hanno sottoscritto gli accordi monetari possono accedere al sistema di pagamenti e regolamenti interbancari e al sistema di regolamento titoli nell'unione europea. Il Principato di Monaco utilizza di fatto questa possibilità e a tal fine deve applicare la legislazione comunitaria in materia finanziaria e bancaria. Date le dimensioni del settore bancario a San Marino e la sua stretta interazione con le banche attive nell'area dell'euro (ad esempio, gli enti finanziari sanmarinesi possono accedere ai sistemi di pagamento tramite le banche italiane), anche la Repubblica di San Marino dovrebbe allineare la sua legislazione del settore bancario e finanziario a quella applicabile negli Stati membri dell'area dell'euro. Data l'entità della legislazione comunitaria e le limitate capacità amministrative di San Marino, si dovrebbe concedere a quest'ultimo un periodo di transizione di 5 anni. Meccanismi di follow-up 1 2 Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, 2922 a sessione del Consiglio ECOFIN del 10 febbraio 2009. COM(2009) 359 del 14 luglio 2009. IT 2 IT

A differenza della procedura prevista per l'accordo con Monaco, non è contemplata alcuna procedura di follow-up negli accordi firmati con San Marino e il Vaticano. In assenza di un follow-up formale regolare, San Marino e il Vaticano non presentano relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi, né sono debitamente informati circa gli sviluppi legislativi nei settori investiti da tali accordi. La Commissione propone pertanto di istituire due comitati misti - simili a quello esistente per il Principato di Monaco - con la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Il comitato misto con la Repubblica di San Marino sarebbe composto da rappresentanti di San Marino, dell'italia, della Commissione europea e della Banca centrale europea. Il comitato avrebbe il compito di favorire l'attuazione della convenzione e discutere le eventuali modifiche da apportare all'elenco della legislazione comunitaria che San Marino è tenuto ad applicare. Sarebbe inoltre dotato, in virtù della convenzione monetaria, di poteri decisionali per quanto riguarda un numero limitato di aspetti (come ad esempio, approvare il cambiamento della zecca che conia le monete in euro di San Marino). Massimali per l'emissione di monete in euro Per ragioni storiche i massimali di emissione annua per Monaco, San Marino e il Vaticano sono stati fissati in due modi diversi (Monaco può emettere monete in euro per un volume annuo massimo di 1/500 della quantità di monete coniate in Francia, mentre San Marino e il Vaticano hanno quote fisse), il che dà luogo a situazioni differenti. Per far sì che tutti i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari godano di pari trattamento, la Commissione propone di introdurre un nuovo metodo uniforme per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro (da utilizzarsi anche in tutti gli accordi futuri). I nuovi massimali sarebbero costituiti di una parte fissa e una variabile: (1) la parte fissa dovrebbe essere destinata a coprire la richiesta di monete da collezione. In base a stime comuni, un valore totale di 2 100 000 EUR dovrebbe essere sufficiente per coprire la domanda del mercato del collezionismo 3. (2) La parte variabile sarebbe basata, nel caso di San Marino, sull'emissione media pro capite in Italia. Il numero medio di monete pro capite emesse nell'anno (n-1) in Italia sarebbe moltiplicato per il numero di abitanti di San Marino. Norme per il conio di monete in euro La convenzione monetaria vigente assegna alla zecca nazionale italiana il diritto di produrre le monete in euro di San Marino e del Vaticano. Questa norma è stata introdotta per ragioni storiche in un'epoca in cui il contante in euro non era ancora in circolazione e quasi tutti i paesi dell'area dell'euro coniavano monete in euro solo a copertura del proprio fabbisogno. La situazione è evoluta e oggi una serie di paesi dell'area dell'euro fa coniare le proprie monete in un altro paese dell'area dell'euro. 3 San Marino, ad esempio, si è dedicato con un certo successo al conio di determinate monete denominate in euro. Monete che vengono attualmente utilizzate al valore facciale per le transazioni. IT 3 IT

La Commissione propone pertanto di dare la possibilità a San Marino e al Vaticano di ordinare le loro monete in euro presso un'altra zecca dell'ue esperta nella produzione di tali monete. Il cambiamento di zecca dovrebbe tuttavia essere approvato dal comitato misto. Istanza competente Gli attuali accordi monetari non offrono alla Commissione alcun mezzo di pressione nel caso in cui i paesi che hanno sottoscritto gli accordi monetari non adempiano ai loro obblighi (ad esempio, non recepiscano la legislazione comunitaria pertinente nei tempi prestabiliti), a parte la possibilità ultima, e pertanto di improbabile ricorso, di recedere unilateralmente dall'accordo. La Commissione propone pertanto di designare le Corte di giustizia europea quale organo competente per risolvere le controversie che possono derivare dall'applicazione degli accordi monetari. IT 4 IT

Raccomandazione di 2009/0159 (CNB) DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3, vista la raccomandazione della Commissione 4, visto il parere della Banca centrale europea 5, considerando quanto segue: (1) Dalla data d'introduzione dell'euro la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e valutarie. (2) Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario. (3) La Repubblica italiana, per conto della Comunità, ha concluso il 29 novembre 2000 una convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino. (4) Il 10 febbraio 2009 il Consiglio ha convenuto che la Commissione riveda il funzionamento degli accordi vigenti e consideri l'eventuale incremento dei massimali di emissione di monete. (5) La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano 6, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari. (6) La convenzione monetaria con San Marino deve pertanto essere rinegoziata quanto prima, affinché il nuovo regime entri in vigore il 1 gennaio 2010 insieme alle nuove norme sulle modalità d'introduzione delle monete in euro stabilite dalla raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, sugli orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 10 febbraio 2009, 4 5 6 GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. COM(2009) 359. IT 5 IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica italiana notifica alla Repubblica di San Marino la necessità di modificare quanto prima la vigente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione. Articolo 2 In sede di rinegoziazione della convenzione con la Repubblica di San Marino, la Comunità persegue le seguenti modifiche: (a) (b) la convenzione è conclusa tra la Comunità e la Repubblica di San Marino. Il testo della convenzione è una versione codificata della convenzione vigente con l'inclusione delle modifiche; la Repubblica di San Marino s'impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti: per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria, in particolare le disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza degli enti interessati; per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti, medaglie e gettoni nonché adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici. La Repubblica di San Marino provvede a che tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria sia attuata nel proprio territorio entro il 1 gennaio 2015. La convenzione contiene un allegato in cui sono specificati i termini entro cui adottare le misure summenzionate; (c) (d) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro di San Marino è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa, intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete sanmarinesi siano oggetto di un'eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse nell'anno n-1 in Italia per il numero di abitanti di San Marino; per controllare i progressi compiuti nell'attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell'inflazione e dell'evoluzione del mercato delle monete da collezione. Adotta le proprie decisioni all'unanimità e si dota di un regolamento interno; IT 6 IT

(e) (f) le monete in euro della Repubblica di San Marino sono coniate dall'istituto poligrafico e zecca dello Stato. La Repubblica di San Marino ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l'accordo del comitato misto, con un'altra zecca dell'ue che conia monete in euro. Ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume delle monete emesse dal paese della zecca che le produce; la Corte di giustizia delle Comunità europee è l'organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall'applicazione della convenzione. Se la Comunità o San Marino ritiene che l'altra Parte non abbia adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte è vincolante per le Parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte nella medesima sentenza. Qualora la Comunità o San Marino non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l'altra Parte può porre immediatamente fine alla convenzione. Articolo 3 I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo. Articolo 4 La convenzione è conclusa dal Consiglio. La Repubblica italiana e la Commissione sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente IT 7 IT