UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

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E-book gratuito UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 1

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA Indice 1. LO STRUMENTO 2. L UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA 3. DIFFERENZE RISPETTO ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE 4. LA DISCIPLINA DELL UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 2

1. LO STRUMENTO L'Ufficio di Rappresentanza permette la diretta promozione all'estero, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire soggettività tributaria nel paese straniero. 2. L UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA L'Ufficio di Rappresentanza ha una disciplina essenzialmente simile nei diversi ordinamenti nazionali. La vigente normativa italiana non include una definizione di Ufficio di Rappresentanza di una società straniera in Italia, per la quale la prassi interpretativa rinvia ai modelli OCSE. In tal senso, si considera Ufficio di Rappresentanza una sede fissa sul suolo italiano che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato. In sintesi, l'ufficio di Rappresentanza deve solamente sviluppare un'attività promozionale della società, senza esercitare in maniera diretta attività imprenditoriali (di produzione o di vendita), costituendo un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi. Poste tali condizioni, l'ufficio di Rappresentanza non è soggetto ad alcun carico fiscale, dato che l'ufficio non produce reddito, mentre i suoi costi sono di norma integralmente deducibili per l'impresa madre. 3

3. DIFFERENZE RISPETTO ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE Qualora l'ufficio di Rappresentanza, nonostante la sua denominazione formale, svolga di fatto anche attività produttive o commerciali, esso potrà essere ritenuto, in via interpretativa, quale stabile organizzazione della società straniera, con l'effetto di divenire soggetto di imposta in Italia. L'Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che il semplice Ufficio di Rappresentanza non è soggetto passivo Irap nel caso in cui non rappresenti una stabile organizzazione (Circ. n. 188/E del 16.07.98 e n. 263/E del 12.11.98) 1. Quando, invece, l'insediamento si limiti a compiere attività di natura preparatoria o ausiliaria rispetto all'attività d'impresa 2, esso non costituirà stabile organizzazione, così come previsto dall'art. 162, co. 4, Tuir e dall'art. 5, par. 4 del modello di convenzione OCSE e potrà essere qualificato come Ufficio di Rappresentanza. In tali casi, in effetti, l'ufficio svolge solo mansioni propedeutiche o ausiliarie che singolarmente considerate non costituiscono il fine dell'attività d'impresa e non può partecipare, tra l'altro, al processo di vendita a terzi. Tutte le eventuali vendite dovranno essere compiute direttamente dall'impresa madre e saranno ad essa esclusivamente imputabili. 1 Il D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 ha introdotto nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), all'art. 162, una definizione generale di stabile organizzazione, opportuna in tutti i casi in cui l'italia non abbia posto in essere convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito con il Paese di destinazione; definizione che peraltro ricalca il concetto già elaborato dagli accordi internazionali che si rifanno al modello di Convenzione OCSE. L'art. 162, comma 1, Tuir (così come già l'art. 5, par. 1 del modello O.C.S.E.) identifica la stabile organizzazione in una «sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività». In tal senso, può aversi stabile organizzazione anche quando l'insediamento svolga una soltanto delle diverse fasi del processo economico d'impresa, quale quella produttiva, commerciale, finanziaria, etc., in quanto siano qualitativamente e quantitativamente significative rispetto all'attività tipica dell'impresa. 2 Ad esempio la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca o altre attività ausiliarie o preparatorie. 4

4. LA DISCIPLINA DELL UFFICIO DI RAPPRESENTANZA Come già accennato l'ufficio di Rappresentanza è un mero centro di costo che non produce alcun reddito e che, non essendo qualificabile come stabile organizzazione, non soggiace agli obblighi previsti per le sedi secondarie. Nell'ordinamento italiano l'ufficio di Rappresentanza non ha obblighi di iscrizione presso il registro delle imprese e di deposito dell'atto costitutivo e dei bilanci. La sua istituzione deve semplicemente essere denunciata al Registro delle imprese per l'iscrizione al cosidetto Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.), previa la richiesta di un codice fiscale all'agenzia delle Entrate competente in base al luogo dove si apre l'ufficio di Rappresentanza. La denuncia deve esser fatta dai legali rappresentanti della società straniera, anche mediante un procuratore speciale appositamente indicato, allegando però la fotocopia di un documento del legale rappresentante. La richiesta del codice fiscale può esser fatta anche all'estero, presso il Consolato competente. Giova infine rammentare che normalmente, nei diversi ordinamenti, l'impresa che apre nel paese straniero un Ufficio di Rappresentanza ha diritto di ottenere il rimborso dell'i.v.a. pagata per costituire l'ufficio e per mantenerne l'operatività. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. 5