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CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi CIRCOLARE N. 95 OGGETTO: Circolazione stradale. Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (art. 116 C.d.S.). Circolazione dei ciclomotori (art. 97 C.d.S.). Trasporto di passeggero su ciclomotore (art. 170 C.d.S.). Integrazione alle circolari del Corpo nn. 66/03, 131/03, 154/03 e 155/03. PREMESSA Com è noto, dal 1 luglio 2004 entreranno in vigore alcune nuove norme in materia di circolazione dei ciclomotori. Infatti, il D.L. n. 151/03 convertito, con modificazioni, con Legge n. 214/03, rinvia l entrata in vigore al 1 luglio 2004 delle norme in materia di: certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, meglio noto, nel linguaggio dei non addetti ai lavori, come patentino (art. 116, commi 1-bis e 13-bis, C.d.S.); circolazione dei ciclomotori (art. 97 C.d.S.); trasporto di persone sui ciclomotori (art.170, c. 2, C.d.S.). RIFERIMENTI NORMATIVI Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni riguardanti quanto in oggetto: Art. 116 Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. 1- bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. 1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2005 l obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida. 13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 2.065,00. 17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 1

Art. 97 Circolazione dei ciclomotori 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: - un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; - una targa, che identifica l intestatario del certificato di circolazione. 2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. Ciascun ciclomotore è individuato nell Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l indicazione della data e dell ora di ciascuna variazione d intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l individuazione del responsabile della circolazione. 4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione. 5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 33,60 a 137,55. 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 a 550,20. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10. 9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1626,45 a 6506,85. 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 19,95 a 81,90. 11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1626,45 a 6506,85. 12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 343,35 a 1376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l adempimento delle prescrizioni omesse. 13. L intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. 14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si provvede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l aggiornamento, ai fini del presente 2

comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. 4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10. 7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 116 C.d.S. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI Dalla lettura dell art. 116, commi 1-bis, 13-bis e 17, C.d.S. appare evidente che, a decorrere dal 1 luglio 2004, tutti i conducenti minorenni, non muniti di patente di guida (si intende, ovviamente, la patente di categoria A1 conseguibile a 16 anni) per condurre un ciclomotore devono aver conseguito il certificato di idoneità alla guida. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri a coloro che dimostrino, previo superamento di esame (prova teorica), la conoscenza degli argomenti elencati all art. 1, D.M. 30 giugno 2003( 1 ). Per essere ammessi all esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le autoscuole o le istituzioni scolastiche. La guida di un ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida è punita, ai sensi dell art. 116, commi 1-bis e 13-bis, C.d.S. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 ad 2.065,00 (2) (pagamento in misura ridotta entro 60 gg. della somma di 516,00) e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 60. Per completezza si rammenta: che l art. 122 C.d.S (Esercitazioni di guida) non è riferibile alla guida dei ciclomotori: infatti, l autorizzazione per l esercitazione alla guida è rilasciata per esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente. Ne consegue che l eventuale possesso di un autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli di categoria A1, non consente la guida di ciclomotori in assenza del certificato di idoneità alla guida; che l art. 180, comma 6, C.d.S. prescrive l obbligo, per il conducente di ciclomotore, di avere con sé il certificato di idoneità alla guida, ove previsto (si intende nel caso in cui il conducente non sia titolare di patente di guida cat. A1) nonché un documento di riconoscimento. L inosservanza è punita ai sensi dell art. 180, comma 7, C.d.S. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 19,95 ad 81,90 (pagamento in misura ridotta entro 60 gg. della somma di 19,95); che l accertamento della violazione di cui sopra comporta l applicabilità dell art. 180, comma 8, C.d.S.; che all accertamento della violazione di cui all art. 116, commi 1-bis e 13-bis, C.d.S., non può conseguire l applicazione dell art. 116, comma 12, C.d.S. (incauto affidamento) in quanto tale violazione è espressamente riferita a chi affida il veicolo a persone che non hanno conseguito la patente (1) Segnali di pericolo e segnali di precedenza, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di indicazione e pannelli integrativi, norme sulla precedenza, norme di comportamento, segnali luminosi, segnali orizzontali, fermata, sosta e definizioni stradali, cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione, elementi del ciclomotore e loro uso, comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco, valore e necessità della regola, rispetto della vita e comportamento solidale, la salute, rispetto dell ambiente. (2) In conformità con le linee interpretative ed operative adottate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale. 3

o il certificato di abilitazione professionale. Per quanto riguarda le caratteristiche del modello del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, il Decreto Dirigenziale 21 agosto 2003( 3 ) ha stabilito che questo è stampato su supporto di colore verde ed ha la configurazione conforme al modello allegato: FRONTE RETRO Art. 97 C.d.S. Le modifiche apportate all art. 97 C.d.S., parzialmente rinovellato dal D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano, come già detto, in vigore il 1 luglio 2004. Tuttavia, a tutt oggi, non sono ancora stati emanati i decreti dirigenziali in merito alle procedure ed alla documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe. Art. 170 C.d.S. Si rinvia a quanto già divulgato con le circolari del Corpo nn. 154/03 e 155/03 che si confermano integralmente. (3) Pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17 settembre 2003. 4

PROCEDURA SANZIONATORIA In tutti i casi in cui, all accertamento delle violazioni commesse da minori, consegua la sanzione accessoria del fermo del ciclomotore si dovrà seguire, a parziale deroga di quanto disposto con le circolari del Corpo nn. 66/03 e 85/04, la seguente procedura: all accertamento della violazione commessa da un minore, si dovranno effettuare, eventualmente tramite il supporto della Centrale Operativa, tutti i tentativi per rintracciare ed invitare sul luogo della violazione il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore: qualora, in un ragionevole periodo di circa 30 45 minuti, si presenti il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, si procederà, nei suoi confronti, alla contestazione dell illecito e all affidamento in custodia del ciclomotore in stato di fermo, con le modalità di cui alla circolare del Corpo n. 85/04; diversamente, in caso di impossibilità di rintracciare il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o di mancata presentazione sul luogo dell illecito nei tempi su indicati, si procederà, nei confronti del minore, alla compilazione del verbale sul posto, che assume la connotazione di verbale di accertamento, e la dicitura IL TRASGRESSORE dovrà essere sostituita con quella di AUTORE MATERIALE DELLA VIOLAZIONE, utilizzando l acronimo A.M.V.; se possibile, si dovrà anche indicare l eventuale obbligato in solido. Contestualmente, con le modalità indicate nella circolare del Corpo n. 85/04, si procederà ad affidare il veicolo ad un autosoccorso convenzionato. Appena possibile, e comunque non oltre il termine del normale orario di servizio, gli agenti operanti depositeranno, presso l ufficio preposto del Reparto di appartenenza, tutti gli atti redatti nella circostanza in quanto, il predetto ufficio, si dovrà attivare immediatamente per invitare il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, a presentarsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i successivi 5 giorni lavorativi: - qualora il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore si presenti entro i termini indicati, si procederà, nei suoi confronti, alla contestazione dell illecito commesso dal minore, nonché alla notificazione del verbale di fermo amministrativo e, contestualmente, lo stesso sarà invitato ad assumere la custodia del ciclomotore previo pagamento delle spese di traino e custodia fino ad allora sostenute (vds, modalità indicate nella circolare del Corpo n. 85/04); - qualora non si riesca a rintracciare il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, o comunque questo non si presenti nei termini indicati, si darà corso alla consueta procedura di cui alle circolari del Corpo nn. 66/03 e 85/04. In considerazione della probabile emanazione di circolari ministeriali interpretative delle norme in commento, nonché di eventuali provvedimenti legislativi inerenti la materia, si fa riserva di integrare e/o rettificare il contenuto della presente con successive circolari. Addì, 30.06.2004 ML/ml/LM F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Marco SGARBI 5