REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazioni del C.d.A. n. 58 del 10.04.2012 e n. 148 del 7.12.2012

PREMESSA L Ente Foreste della Sardegna esercita ed impronta l attività amministrativa ai principi e valori di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Il presente regolamento è redatto secondo disposti e principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 della Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 47 Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna, per gli atti e documenti inerenti specifiche materie, alla normativa speciale di riferimento, per garantire l accesso agli atti e documenti detenuti dall Ente Foreste della Sardegna. Il regolamento disciplina e prevede le ipotesi e le procedure nelle quali il diritto di accesso è limitato o escluso rimanendo ogni altro soggetto all accesso. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto I. Il diritto di accesso attiene ad ogni atto e documento, salve le specifiche contrarie, detenuto dall Ente Foreste della Sardegna che non richieda attività di raccolta, aggregazione o elaborazione. II. Atto o documento amministrativo è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, digitale o di altra qualsiasi specie e fattura. III. Le informazioni che non abbiano le forme di documento o atto amministrativo e non siano in essi trasfuse non sono accessibili, fatto salvo quanto previsto dal III comma dell articolo 4. 2

Art. 2 Estensione del diritto di accesso Il diritto di accesso si sostanzia nella possibilità di conoscere ogni atto e documento detenuto dall amministrazione mediante presa visione o estrazione di copia da esercitarsi secondo le forme che il regolamento disciplina e che sia idonea a consentire piena conoscenza degli estremi e dei contenuti dell atto e documento. Art. 3 Titolarità e legittimazione I. Il diritto di accesso è esercitato da persone fisiche, giuridiche e da ogni ente o associazione portatore di interessi pubblici o diffusi, concreti ed attuali corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata all atto e documento al quale è chiesto l accesso. II. Il diritto di accesso non è proprio di chi, con esso, intenda esercitare un mero e diffuso controllo sulle attività dell Ente Foreste della Sardegna. TITOLO II ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI ALL ACCESSO Art. 4 Oggetto dell accesso I. Ogni atto e documento, genere e categoria di atto e documento, che il regolamento non disponga sia sottratto all accesso, è accessibile su istanza. II. Il responsabile del procedimento che intenda esprimere diniego all accesso di atti e documenti che il regolamento non prevede ne siano sottratti, nega l accesso con provvedimento adeguatamente motivato. III. L accesso al pubblico all informazione ambientale è disciplinato dal D. Lg.vo 19 agosto 2005 n. 135 e successive m. ed i., ed in quanto compatibile, col presente regolamento. 3

Art. 5 Atti e documenti sottratti all accesso I. Il diritto di accesso non è consentito, senza limiti di tempo, per gli atti e documenti detenuti dall Ente Foreste della Sardegna per i quali sia prevista per legge la sottrazione all accesso. II. Sono poi sottratti all accesso gli atti e documenti appresso elencati. a. Atti e documenti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell attività amministrativa. b. Atti e documenti preparatori nel corso della formazione degli atti progettuali, regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione. c. Atti e documenti contenenti notizie e informazioni relative alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza. d. Atti e documenti contenenti notizie e informazioni relative alla sfera psicoattitudinale di soggetti che partecipino a procedure gestite dall Ente Foreste della Sardegna. e. Atti e documenti contenenti notizie e informazioni relative alla sfera personale, sessuale, sanitaria e di salute, di credenza o appartenenza politica o religiosa e quanto altro riferito ai diritti non disponibili della persona. f. Atti e documenti provenienti da soggetti privati contenenti notizie e informazioni relative a scoperte scientifiche e industriali e a segreti tecnici e commerciali. I metodi di produzione e l organizzazione d azienda rivelati in atti e documenti detenuti dall Ente Foreste della Sardegna sono altresì sottratti all accesso se tale indicazione sia espressamente fornita dal titolare dei dati e sempre che non sussista, per valutazione dell amministrazione, contrario superiore interesse all accesso. g. Ogni atto e documento, solo escluso il provvedimento di applicazione della sanzione, relativo a procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente dall Ente Foreste della Sardegna. h. Pareri legali redatti in relazione a liti in atto o potenziali, atti defensionali o giudiziali e la relativa corrispondenza. L istanza di accesso ad atti che non siano ostensibili è trattata con provvedimento di diniego motivato. 4

Art. 6 L accesso per la cura e difesa di interessi giuridici I. L accesso è in ogni caso garantito quando necessario per curare o per difendere interessi giuridici. II. L istanza di accesso motivato sull esigenza della tutela di difesa anche giudiziale di interessi giuridici deve puntualmente indicare la posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo cui l atto o documento è collegato. III. L istanza di accesso per la tutela della posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo non può trovare accoglimento quando sia manifesto non sussistano i presupposti, anche di tempo e forma, per la tutela posta a motivo dell istanza. TITOLO III MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 7 La pubblicità degli atti I. La pubblicità degli atti è di norma realizzata con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, anche sul sito dell amministrazione, degli atti e documenti amministrativi soggetti all accesso. Art. 8 Richiesta informale di accesso I. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all ufficio competente a formare l atto o documento o a detenerlo stabilmente. II. La richiesta di accesso reca ogni elemento utile a rivelare l identità dell istante e del soggetto nel cui nome e interesse l accesso è esercitato qualora il medesimo sia richiesto nel nome e interesse di soggetto diverso dall istante che abbia ricevuto idonea procura da esibire all Ente Foreste della Sardegna. III. La richiesta di accesso indica gli estremi dell atto o documento o gli elementi che ne consentano la facile e pronta individuazione, la specifica della posizione giuridica nella 5

titolarità dell istante alla quale gli atti e documenti sono collegati, i motivi e le finalità dell accesso e i motivi idonei a comprovare l interesse all accesso. IV. La visione di atto o documento reso ostensibile con richiesta informale è soggetta alla sottoscrizione di attestazione di presa visione degli atti o documenti. V. L estrazione di copia è soggetta al pagamento degli oneri indicati all art. 10. Art. 9 Richiesta formale di accesso I. Qualora non sia possibile l accoglimento della richiesta in via informale o sussistano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse ad accedere, sulla titolarità della posizione giuridica alla quale gli atti e documenti sono collegati, l accesso è soggetto all apertura di procedimento formale. II. La richiesta formale di accesso è scritta e sottoscritta, anche nelle forme digitali allo scopo consentite, e diretta al responsabile del procedimento cui gli atti e documenti sono collegati. III. La richiesta è indirizzata alla Direzione Generale dell Ente Foreste della Sardegna o a suo Servizio Territoriale che abbia formato o detenga gli atti e documenti dei quali è chiesto l accesso. Può essere utilizzato il modulo prestampato allegato al presente regolamento. Art. 10 Oneri per l accesso I. La visione e l esame di atti e documenti è gratuita. II. Il rilascio di copia cartacea è sottoposto al pagamento dei diritti di riproduzione, per un importo pari ad euro 0,20 per foglio formato A4 ed euro 0,25 per ogni foglio formato A3. L importo dovuto per il rilascio copia di atti possono essere modificate con determinazione del Direttore Generale, avuto riguardo ai costi fissati dalla normativa regionale. Le ricevute di pagamento vengono consegnate all ufficio predisposto al rilascio che provvederà a consegnare copia la richiedente. III. La richiesta di rilascio di copie recanti l attestazione di conformità all originale è presentata in carta legale e le copie conformi vanno rilasciate in carta legale. Le spese di bollo sono a carico dell istante. IV. Il rilascio di copia digitale è sottoposto al pagamento del prezzo del supporto digitale, sempre fornito dall amministrazione, sul quale atti e documenti sono versati. 6

Art. 11 Trattamento dell istanza I. L istanza di accesso è trattata dal responsabile del procedimento cui gli atti e documenti oggetto dell istanza sono collegati. II. L Ente Foreste della Sardegna provvede al trattamento dell istanza, anche negando l accesso quando ricorrano i presupposti di forma o sostanza per il diniego, entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza stessa. III. Il difetto di contenuti dell istanza sarà trattato con invito all istante al completamento dell istanza. Il termine per il trattamento prende in tale ipotesi nuovamente a decorrere dal sufficiente completamento dell istanza. IV. Le istanze che siano reiterazione di precedente già trattata, e non siano supportate da nuove e diverse motivazioni, sono inammissibili e, salvi i poteri di autotutela dell amministrazione, non saranno trattate. Art. 12 Controinteressati I. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura dell atto o documento richiesto e che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compresso o compromesso il diritto alla riservatezza di notizie e informazioni che ne riguardino la sfera personale e giuridica, sono considerati controinteressati. II. Il responsabile del procedimento per l accesso, individuata la presenza di controinteressati all accesso, tempestivamente li informa dell istanza al contempo invitandoli a rendere osservazioni scritte circa motivazioni ritenute di impedimento all accesso o comunque tali da considerare il diritto alla riservatezza prevalente sul diritto di accesso. III. Le osservazioni scritte dovranno pervenire, nella forma anche elettronica richiesta con l avviso di istanza di accesso, entro dieci giorni di calendario dalla ricezione dell avviso stesso. IV. La valutazione di prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto all accesso è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale dell amministrazione. La mancata resa di osservazioni dei controinteressati non esonera l amministrazione dal compimento di tali valutazioni discrezionali. 7

Art. 13 Accoglimento dell istanza I. L atto di accoglimento dell istanza di accesso contiene l indicazione dell ufficio cui rivolgersi per la soddisfazione della richiesta, il relativo orario entro il quale è possibile esercitare il diritto e l'indicazione del responsabile del procedimento di accesso. II. La visione e l esame degli atti e documenti avviene presso l Ufficio indicato nell atto di accoglimento dell istanza alla presenza di personale del medesimo ufficio. III. L accoglimento dell istanza d accesso ad atto e documento amministrativo comporta anche la facoltà di accedere agli atti e documenti che degli stessi costituiscono parte integrante necessaria. Art. 14 Differimento dell accesso I. Il diritto di accesso non può essere negato se la tutela dei diritti e dei beni soggetti a pregiudizio in ragione dell accesso può essere assicurata attraverso il differimento dell accesso. II. Il differimento dell accesso è disposto del responsabile dal procedimento con provvedimento motivato circa le posizioni per la cui tutela è reso necessario il differimento e circa il tempo del differimento stesso. III. Il provvedimento che disponga il differimento è soggetto ad una sola reiterazione adeguatamente e specificamente motivata. Art. 15 Limitazione dell accesso I. Il diritto di accesso non può essere negato se la tutela dei diritti e dei beni soggetti a pregiudizio in ragione dell accesso può essere assicurata attraverso la limitazione dell accesso. II. L accesso può essere limitato, con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, attraverso la tutela di riservatezza di alcune parti del documento sottoposte a copertura od offuscamento. III. La tutela del diritto alla riservatezza può altresì essere assicurata, con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, assicurando l accesso per mera visione e invece negando l estrazione di copia. 8

Art. 16 Diniego dell accesso I. Il provvedimento di diniego all accesso indica le motivazioni per le quali l accesso è negato e le forme di tutela avverso il diniego. II. L inutile decorso di giorni trenta dall istanza, senza che l amministrazione abbia specificamente provveduto, genera il silenzio rigetto e l istanza è pertanto ad ogni effetto rigettata. III. È salva la facoltà dell amministrazione di provvedere in autotutela sull istanza anche oltre il termine di trenta giorni. Ufficio Relazioni con il Pubblico La struttura dell Ente preposta di norma agli adempimenti connessi alla richiesta di accesso ad atti, documenti ed informazioni, sarà l Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che ha il compito di garantire la più ampia trasparenza dell operato dell Ente e la libera circolazione delle informazioni da esso possedute. Nelle more della sua istituzione ogni struttura dirigenziale curerà gli adempimenti relativi ai documenti da essa formati o detenuti. TITOLO IV NORME FINALI Art. 18 Norma di salvaguardia e clausola di rimando I. Per quanto non previsto dal presente regolamento è applicabile ogni disposto di legge e del regolamento approvato con D.P.R. 184/06. II. Ogni modifica di legge che intervenisse in senso contrario alle previsioni del presente regolamento comporterà la disapplicazione di tale ultimo il quale automaticamente dovrà considerarsi adeguato alle disposizioni di legge anche sopravvenute. 9