REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 8564 PROGETTO DI LEGGE N. 0243 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Romeo, Pedrazzini, Galli, De Corato, Del Gobbo, Fatuzzo, Bianchi, Formenti, Cecchetti, Foroni, Santisi in Saita, Ciocca, Brianza, Parolo, Anelli, Rizzi, Rolfi, Martinazzoli, Lena. Istituzione ed adozione della bandiera e della fascia della Regione Lombardia. PRESENTATO IL 11/03/2015 ASSEGNATO IN DATA: 16/03/2015 ALLE COMMISSIONI REFERENTE II CONSULTIVA I 1
Relazione Lo Statuto della Regione Lombardia prevede, ai sensi dell art. 1, che la Regione sia dotata di una bandiera sia come simbolo sia come momento per rappresentare tradizioni, cultura e identità. Purtroppo è noto che la Regione Lombardia, a differenza di molte altre Regioni, è priva della propria Bandiera avendo esclusivamente adottato con L.R. 12 giugno 1975 n. 85 uno stemma ed un gonfalone (nel quale viene riprodotto il Carroccio). Appare necessario quindi sanare tale lacuna. La proposta che viene fatta con questo progetto di legge è di riconoscere quale ormai simbolo istituzionale regionale la Rosa Camuna, arricchendola però di un vessillo che ha costruito la storia del popolo lombardo, ovvero la Croce di San Giorgio, separati da una striscia color oro. I simboli posti all interno della bandiera sono i più rappresentativi dell identità della Lombardia, la Rosa Camuna in rappresentanza dei popoli storici che hanno popolato nell antichità, fin dall età del ferro, parte dell arco alpino lombardo e la Croce di San Giorgio che è lo storico vessillo adottato della Lega Lombarda, in contrapposizione a quello imperiale, confederazione costituitasi 7 aprile 1167 presso l'abbazia di Pontida tra i comuni di Bergamo, Bobbio, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Milano, Mantova e altri della Grande Lombardia per combattere Federico I il Barbarossa che venne sconfitto dalle truppe comunali guidate dal condottiero Alberto da Giussano nella Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176. Viene altresì riconosciuto, con l articolo 3, il Ducale quale bandiera storica della Lombardia e sarà possibile utilizzarlo in eventi e manifestazioni ufficiali complementarmente alla bandiera ufficiale di cui all articolo 2 Inoltre, vista la necessità di rendere riconoscibile il Presidente o suo delegato in manifestazioni ufficiali, si propone, con l articolo 4, di istituire una fascia istituzionale dove sono riportati i simboli delle tradizioni appena citate. Questa fascia, con la Rosa Camuna argentea su sfondo verde potrà essere indossata dal Presidente o da suoi delegati tra Assessori o Consiglieri Regionali durante le manifestazioni pubbliche a cui prende parte ufficialmente la Regione Lombardia. 2
Articolo 1 (Istituzione ed adozione della bandiera e della fascia della Regione Lombardia) 1. La presente legge istituisce ed adotta la bandiera della Regione Lombardia e ne disciplina le modalità d'uso e di esposizione da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione Lombardia. La bandiera è patrimonio collettivo dei cittadini della Lombardia e, in virtù di ciò, liberamente utilizzabile da ciascuno di essi, in forma singola o associata, e in ogni contesto privato e pubblico. La Regione, le Province, la Città Metropolitana di Milano e i Comuni della Lombardia sono tenuti a promuoverne la diffusione e l'utilizzo. Le citate istituzioni dovranno esporre la bandiera all'esterno e all'interno di ogni propria sede. 2. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato e dell'unione Europea. 3. Oltre alla bandiera, la presente legge istituisce la fascia di rappresentanza istituzionale e ne regolamenta l utilizzo. Articolo 2 (La bandiera della Regione Lombardia) 1. La bandiera della Regione della Lombardia è composta da una banda verticale con sfondo bianco posta nel lato del puntale dell asta in un aerea pari ad un sesto della bandiera stessa ove una croce rossa in campo bianco o croce di san Giorgio inclinata di novanta gradi e nella restante area pari ai cinque sesti della bandiera è riportata una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all art. 1 comma 1 della l.r. giugno 1975, N. 85 stemma e il gonfalone della regione. Le due aree della bandiera sono divise da una striscia verticale di color oro pari ad 1/60 della bandiera stessa. 2. La dimensione del lato maggiore della bandiera, detto base, è pari a 1,66 volte l'altezza. 3. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali degli edifici ove hanno sede gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati: pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione, degli Enti locali, nonché degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato operanti nel territorio regionale, nelle scuole e nelle università statali e all'interno dei medesimi edifici, nelle aule e nelle sale di riunione. 4. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi degli Enti locali. 5. La bandiera della Regione deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegata. 6. L'esposizione della bandiera regionale da parte dei privati è libera ed è incentivata anche con riferimento alla Legge Regionale 26 novembre 2013, n. 15 Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano, purché avvenga in forme decorose. 7. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri. Articolo 3 3
(Il Ducale Bandiera storica) 1. In continuità con quanto riportato dal comma 1 dell articolo 2, la bandiera storica della Lombardia, ovvero il Ducale, è riconosciuta come tale da Regione Lombardia. 2. Il Ducale è un vessillo quadrato inquartato nei cui cantoni è raffigurato nel primo e quarto l'aquila imperiale su sfondo giallo e nel secondo e nel terzo il Biscione visconteo composto da una biscia d azzurro ondeggiante in palo e coronata d oro, ingolante un moro di carnagione su sfondo bianco. 3. La Bandiera storica può essere esposta contestualmente alla bandiera ufficiale. Articolo 4 (La Fascia istituzionale) 1. La fascia istituzionale riporta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario, con una croce rossa in campo bianco o croce di san Giorgio su un lembo d oro bordato e si porta a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro. 2. La fascia è assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, l utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e può essere delegato ad un assessore o ad un consigliere. Articolo 5 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione degli articoli 2 e 4 della presente legge, quantificati in euro 10.000, si provvede con le risorse annualmente stanziate alla Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo, Programma 11 Altri servizi generali dello stato di previsione delle spese per l esercizio finanziario 2015 e successivi. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 4
ALLEGATO scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell art. 81, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale (1) (2) (3) (4) 5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 6 (B) COPERTURA FINANZIARIA INTERVENTO Riferimento PDL art comma SPESA ex art. 22 lr 34/1978) Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo MISSIONE - PROGRAMMA 2015 2016 2017 MISSIONE - PROGRAMMA 2015 2016 2017 Istituzione ed adozione della bandiera e della fascia della Regione Lombardia Art. 2,4 sì Corrente Titolo 1 Missione 1 Programma 11 10.000 10.000 10.000 Missione 1 Programma 11 10.000 10.000 10.000