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COMUNE di PULFERO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2004 1

INDICE Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. 3 Articolo 2 - ATTIVITÀ MISTA pag. 3 Articolo 3 - VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI pag. 4 Articolo 4 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE pag. 4 Articolo 5 - ATTIVITÀ SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ pag. 4 Articolo 6 - ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE pag. 5 Articolo 7 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI pag. 5 Articolo 8 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA pag. 5 Articolo 9 - NORME IGIENICO-SANITARIE pag. 5 Articolo 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE pag. 8 Articolo 11 - ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING pag. 8 Articolo 12 - SANZIONI pag. 8 Articolo 13 - SOSPENSIONE VOLONTARIA pag. 9 Articolo 14 - CONTENZIOSO pag. 9 Articolo 15 - ORARI, TURNI E TARIFFE pag. 9 2

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina l esercizio, in ambito comunale, dell attività di estetista, che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti; è attività di estetista anche l attività svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico. E invece esclusa dall attività di estetista ogni prestazione diretta a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A e con l applicazione di prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11.10.1986 n. 713. L attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con espressa esclusione dell esercizio in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. L esercizio dell attività di estetista è subordinato a preventiva autorizzazione, rilasciata dall Amministrazione comunale, valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, secondo i requisiti soggettivi ed oggettivi disciplinati dal presente regolamento. L attività può essere esercitata presso il domicilio dell esercente qualora i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento: in tal caso l esercente è tenuto a consentire il controllo, da parte delle autorità competenti, dei locali adibiti all esercizio della professione. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, ove prevista.: si applica in ogni caso il capo I della L.R. 22.04.2002 n. 12. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, ove prevista. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale. I soci, i collaboratori familiari o i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetista devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Articolo 2 - ATTIVITÀ MISTA L attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di parrucchiere misto in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dal rispettivo Regolamento comunale. Nel caso in cui l attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall art 10 della L.R. 22.04.2002 n. 12, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività. 3

Articolo 3 - VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI Alle imprese artigiane esercenti l attività oggetto del presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi: 1. nuova apertura, anche a carattere stagionale, di attività di estetista 2. trasferimento dell attività in altri locali in ambito comunale 3. sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d azienda 4. sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l attività di estetista, nell ambito della società artigiana 5. autorizzazione alla proroga dell attivazione, se necessario protrarre l attivazione oltre i termini stabiliti dalla L.R. 12/2002, nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, da richiedersi prima della scadenza L autorizzazione viene rilasciata previo accertamento: 1. del possesso del requisito della qualificazione professionale, secondo quanto previsto dall art. 26 della L.R. 22.04.2002 n. 12, ai sensi dell art. 6 della medesima L.R., nei casi previsti ai nn. 1), 3) e 4) del presente articolo. 2. Dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l attività e delle attrezzature utilizzate per il suo esercizi, nel caso di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo. 3. Delle superfici minime previste dall art. 9 del presente Regolamento, nel caso di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo. Articolo 5 - ATTIVITÀ SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ Sono soggetti a denuncia di inizio di attività i seguenti casi: 1. ampliamento/riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d esercizio; l ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa ediliziourbanistica ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all art. 9. 2. trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all esercizio dell attività; esso comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. 3. Variazione della ragione sociale della società, compresa l ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati 4

Articolo 6 - ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE La cessazione dell attività di estetista è soggetta alla comunicazione al Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo. Articolo 7 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI L attività di estetista può essere svolta in forma stagionale, intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell anno successivo a quello in cui ha inizio; essa è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale. Articolo 8 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA L Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative alle attività di estetista, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall Ufficio competente dell Amministrazione Comunale. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l Ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale. In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata. Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al Protocollo Generale della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l espressione del parere di competenza dell Azienda Sanitaria. Trascorso il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all A.S.L. per l espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta. Articolo 9 - NORME IGIENICO-SANITARIE Accertamenti igienico sanitari L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ass. n.4 "Medio Friuli" - art. 30 lettera b) L.R. 22.04.2002 n. 12. 5

Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall esterno, servizi igienici autonomi e con la caratteristiche di seguito indicate. I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche: a) La superficie totale dell unità immobiliare destinata all attività di estetica deve essere di almeno 25 mq: 1. I locali, ove è prevista la presenza dell operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d uso; 2. I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell operatore, devono avere una superficie di almeno 4 6 mq; L attività di estetista può essere esercitata unitamente all attività di parrucchiere misto purchè, l attività di parrucchiere misto, abbia una superficie minima di almeno mq 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l attività di estetica abbia superfici come sopra riportate; b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del DP dell'ass. n. 4. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria; c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento; d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ec.); e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile; f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisori di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di mt. 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi; g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 ( marcatura CE, interruttore differenziale con Idn 30 ma ec.); h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d emergenza, luci d emergenza ec.). Conduzione igienica dell'attività Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e 6

la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997; b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche; c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazione possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente; d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi; e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile etc.); f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con li sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavata con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C per 2 ore oppure 170 C per un ora o 180 C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'a.s.s.; i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%); j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti; k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate Requisiti igienici delle attrezzature Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: 1. arredamento di facile pulizia; 2. dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti; 3. recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti; 4. i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti; 5. gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del 7

cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella conduzione igienica dell esercizio. Ai fini dell acquisizione del parere dell Azienda Sanitaria e su specifica richiesta dell Azienda medesima, il richiedente l autorizzazione o il denunciante deve inoltrare la seguente documentazione da allegare alla domanda/denuncia: a) certificato di agibilità/abitabilità; b) planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature; c) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche; d) relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato. Articolo 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE In caso di subingresso in un attività preesistente all entrata in vigore del presente Regolamento il subentrante, prima di denunciare l inizio dell attività, dovrà provvedere all adeguamento ai requisiti igienici previsti dal precedente art. 9. Articolo 11 - ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING L esercizio dell attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli. Articolo 12 - SANZIONI L autorizzazione comunale per l esercizio dell attività di estetista è sospesa qualora l attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12.04.2002 n. 12 e del presente Regolamento. La sospensione dell autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l autorizzazione è revocata. La sospensione viene comminata nei seguenti casi: 1. inosservanza delle disposizioni concernenti l orario ed il calendario delle giornate di apertura e chiusura stabilite dal Sindaco ai sensi dell art. 15 del presente Regolamento 1 giorno lavorativo di sospensione 2. mancata esposizione di idoneo cartello visibile dall esterno indicante l orario di lavoro, il turno di chiusura osservato e le tariffe applicate 1 giorno lavorativo di sospensione 3. sostituzione, non autorizzata dal Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista 10 giorni lavorativi di sospensione 4. prosecuzione dell attività dell imprenditore artigiano, nel caso indicato all art. 13 comma 9 della L.R. 12/2002, senza l avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall art 13 comma 11 della legge citata 10 giorni lavorativi di sospensione 8

5. violazione delle disposizioni previste all art. 9 del presente Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria 20 giorni lavorativi di sospensione Ai sensi dell art. 17 comma 6 della L.R. 12/2002 l esercizio dell attività di estetista in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all A.I.A., nei termini fissati dall art. 14 comma 1 della stessa L.R., comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 258,00 a 1.291,00. Ai sensi dell art. 17 comma 8 della L.R. 12/2002 l esercizio dell attività di estetista in assenza dell autorizzazione comunale o della denuncia di inizio-attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 516,00 a 1.549,00. Per l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, si osserva la legge regionale 17.01.1984 n.1 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 13 - SOSPENSIONE VOLONTARIA In caso di sospensione volontaria dell attività di estetista per un periodo massimo di 12 mesi, è onere del titolare darne comunicazione, sia al Comune di Pulfero che alla Commissione provinciale per l artigianato competente per territorio, entro 10 giorni dall inizio della sospensione medesima. E altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell attività sia al Comune di Pulfero che alla Commissione provinciale per l artigianato competente per territorio. Articolo 14 - CONTENZIOSO Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell autorizzazione, di annullamento ai sensi dell art. 20 della legge 241/90, di sospensione e di revoca di cui all art. 34 della L.R. 12/02 può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971. Articolo 15 - ORARI, TURNI E TARIFFE Gli esercizi di estetista devono osservare l orario, nonché il calendario delle giornate di apertura e chiusura, stabiliti dal Sindaco su proposta delle organizzazioni di categoria. L orario di lavoro ed il turno di chiusura osservato, nonché le tariffe applicate devono essere esposti in modo ben visibile dall esterno. FINE 9