Titolo IX Distributori di carburanti. Art. 53 Distributori di carburanti

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LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1983, n. 46 Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento Titolo IX Distributori di carburanti Art. 53 Distributori di carburanti 1. L attività inerente all installazione e all esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, compresi quelli installati sulle autostrade, è soggetta a concessione da parte della Giunta provinciale. 2. L attività inerente all installazione e all esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche locali, nonché quelli ubicati nell interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell impresa è soggetta ad autorizzazione della Giunta provinciale. 3. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate previo parere del comune interessato, dell ente proprietario della strada, dei vigili del fuoco e dell ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. 4. Le modalità relative all installazione, al trasferimento in altre località, alle modifiche, alla concentrazione di impianti di distribuzione stradali nel territorio provinciale, come pure le modalità relative al rilascio, alla revoca, al rinnovo della concessione nonché le disposizioni relative alla rilevazione e regolamentazione del settore degli impianti di distribuzione carburanti stradali e di quelli ad uso privato saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge. 5. L installazione o il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma possono comunque essere concessi solo a condizione che nei nuovi impianti sia prevista l erogazione di gas metano e che le attrezzature siano fruibili dai portatori di minorazioni, ovvero qualora si verifichino, contestualmente, le seguenti condizioni: a) chiusura, per ogni impianto nuovo o trasferito, di almeno tre impianti di distribuzione carburanti esistenti; b) distanza minima di 10 chilometri rispetto agli esercizi esistenti, sulla stessa direttrice di marcia, ed in ogni caso di 5 chilometri in tutte le direzioni; c) superficie minima di 1.000 metri quadrati, 2.000 metri quadrati, 3.000 metri quadrati se in fregio rispettivamente a strada comunale, strada provinciale o strada statale; d) le attrezzature devono essere fruibili dai portatori di minorazioni. 6. La Giunta provinciale può, con provvedimento motivato, autorizzare deroghe ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del quinto comma in caso di trasferimenti conseguenti alla riorganizzazione della viabilità o comunque motivati da altre ragioni di interesse pubblico. L installazione del gas metano è comunque obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali, servite dalla rete distributiva del gas metano, nel caso di ristrutturazione degli impianti stessi.

7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. 8. Per disporre di strumenti di quantificazione delle entrate della Provincia, relative al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione, i rivenditori all ingrosso operanti nel territorio provinciale, che riforniscono gli impianti indicati nel secondo comma, comunicano alla Provincia le quantità di prodotto fornite a ciascun impianto e la sua ubicazione. Ferme restando le comunicazioni previste dalla vigente legislazione statale e provinciale, i gestori dei predetti impianti comunicano alla Provincia la quantità di prodotto erogata. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri e modalità per l attuazione di questo comma. 9. In sede di prima applicazione dell ottavo comma, i soggetti titolari di impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, di qualunque capacità e sistema di erogazione, situati nel territorio della provincia di Trento e privi dell autorizzazione di cui al secondo comma, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia, possono proseguire l attività di gestione degli impianti subordinatamente alla presentazione, entro il 30 giugno 2007, della domanda di autorizzazione di cui al secondo comma, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente nonché: a) di un idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante la corrispondenza dell impianto alle norme per la tutela dell ambiente, a quelle per la prevenzione d incendi e urbanistiche; b) della comunicazione relativa alla quantità di prodotto erogata nel corso del 2005 e del 2006, secondo le modalità indicate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall ottavo comma. 10. Ai soggetti che non presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma è vietata la continuazione dell attività inerente la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti. 11. Per i fini del nono comma il collaudo della commissione provinciale previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge è effettuato unicamente con riguardo agli impianti con capienza superiore ai 9 metri cubi. 12. Ai soggetti che presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, non si applicano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della disciplina provinciale in materia, subordinatamente al pagamento, entro lo stesso termine, della somma di 200 euro per gli impianti con capienza inferiore a 4 metri cubi, di 400 euro per gli impianti con capienza da 4 metri cubi a 9 metri cubi e di 800 euro per gli impianti con capienza superiore a 9 metri cubi. 13. A chi ha presentato o presenta nei termini di legge la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, e prova di aver eseguito il pagamento previsto dal dodicesimo comma, è concesso un contributo massimo a titolo di "de minimis" di 2.000 euro, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, esclusivamente ai fini di adeguare i serbatoi di carburante alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione degli incendi, anche attraverso l'eventuale sostituzione o, se necessario, attraverso l'interramento dei serbatoi. Non sono agevolabili interventi per spese ammissibili inferiori a 1.000 euro. 14. La domanda di contributo dev'essere presentata entro il 30 giugno 2007 alla struttura provinciale competente in materia di commercio, corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente attestante i contributi già ottenuti a titolo di "de minimis" nei tre anni precedenti la presentazione della domanda; b) relazione di un tecnico abilitato, integrativa di quella prevista dal nono comma, che descriva la tipologia e la necessità dell'intervento ai fini della tutela dell'ambiente e della prevenzione degli

incendi, e che attesti la regolarità dei lavori, anche dal punto di vista edilizio e urbanistico, nonché la loro effettuazione nel periodo compreso fra il 4 gennaio 2006 e il 30 giugno 2007; c) originali delle fatture o dei documenti equipollenti relativi agli interventi e alle spese ammissibili, con relative quietanze. 15. Il contributo è erogato entro il 31 marzo 2008, previa verifica della documentazione presentata sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione che ai fini del riconoscimento del contributo. In sede d'istruttoria può essere effettuato un sopralluogo di verifica e può essere richiesta, per motivate ragioni, eventuale ulteriore documentazione. 16. Chi ha presentato nei termini di legge una domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma o una domanda di contributi ai sensi del quattordicesimo comma può presentare l eventuale documentazione mancante entro il 31 gennaio 2008. Art. 56 Orari dei distributori carburanti Gli orari di apertura e di chiusura nonché i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con deliberazioni della Giunta provinciale, sentiti le associazioni di categoria dei gestori, i rappresentanti delle società petrolifere e degli enti interessati e comunque tenendo conto delle esigenze del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione carburanti.

Titolo XII Norme transitorie e finali Art. 74 Vigilanza La vigilanza sull osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e delle relative norme di esecuzione è esercitata, oltre che dagli organi di vigilanza, anche dai dipendenti addetti al servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale. Ai fini dell esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti indicati nei commi precedenti, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso ai locali adibiti ad esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 75 Sanzioni Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza essere iscritto, per l attività esercitata, nel registro degli esercenti il commercio o nell elenco ad esso annesso o essendone stato cancellato, oppure senza possedere l autorizzazione richiesta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro. Nei casi del comma precedente il sindaco, ovvero il Presidente della Giunta provinciale per l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ordina inoltre la chiusura dell esercizio; nel caso di distributori automatici e nel commercio ambulante, il sindaco dispone l immediata confisca degli impianti di vendita e della merce. In tale ultimo caso il sindaco dispone con ordinanza la devoluzione delle merci confiscate ad istituti di beneficenza ovvero l alienazione delle stesse; qualora si tratti di merci deperibili può essere ordinata la loro distruzione. Provvede parimenti con ordinanza a disporre l alienazione degli impianti e delle attrezzature confiscate. Le somme eventualmente ricavate sono introitate nel bilancio del comune. Chiunque venda merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l autorizzazione o, nei casi in cui questa non sia necessaria, non compresi nel settore merceologico per il quale si è ottenuta l iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 800.000 a lire 2.500.000. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall autorizzazione stessa o violi le limitazioni e i divieti imposti ai sensi del quarto comma dell articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, 31, 32 e 39 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000. Il subentrante per atto tra vivi, iscritto nel registro degli esercenti il commercio, in un esercizio di somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande, che inizi l attività prima di aver chiesto la relativa autorizzazione secondo le modalità di cui all articolo 41 della presente legge e all articolo 51 del regolamento di esecuzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

Il subentrante per causa di morte in un esercizio di somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande che continui l attività del dante causa dopo la scadenza del termine di cui all articolo 41, secondo comma, senza aver prima chiesto la relativa autorizzazione secondo quanto disposto dall articolo 41 medesimo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000. Le violazioni delle disposizioni contenute nel titolo X o ivi richiamate - ad eccezione dell obbligo di cui al secondo comma dell articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 425 - e dei conseguenti atti amministrativi, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000. Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge compresa la violazione di cui al secondo comma dell articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 425, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000. La violazione delle norme emanate con i regolamenti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall articolo 53, ottavo comma, si applica ai rivenditori all ingrosso la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro, e ai gestori degli impianti di cui al secondo comma la sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Se i predetti obblighi non sono adempiuti nel nuovo termine fissato dalla Provincia, comunque non inferiore a trenta giorni, si applica l ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro per i rivenditori all ingrosso e da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro per i gestori degli impianti di cui al secondo comma. Per l applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il sindaco, ovvero il Presidente della Giunta provinciale per l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei casi di ripetute violazioni o di particolare gravità, può inoltre disporre la chiusura dell esercizio per un periodo non superiore a venti giorni; nel caso di commercio ambulante il sindaco può sospendere l autorizzazione per un massimo di trenta giorni. Le ordinanze di cui al secondo e precedente comma sono immediatamente eseguibili. L eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge. Le funzioni inerenti l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi statali e provinciali di competenza della Provincia in materia di commercio nonché di esercizi pubblici, ivi compresi gli esercizi alberghieri e di affittacamere, anche già diversamente attribuite o delegate, sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla fine di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio dell anno successivo, alla tesoreria provinciale per essere introitate nel bilancio della Provincia. In relazione a quanto sopra, la Provincia rimborsa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le spese per l esercizio delle funzioni delegate ed a tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l ente delegato.