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LOMBARDIA COMMERCIO Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico regionale in materia di commercio e fiere La legge in questione contiene 156 articoli divisi in sette titoli che trattano le problematiche inerenti il commercio. Ci occuperemo ora delle disposizioni che riguardano l attività di distribuzione dei carburanti inserite nel Capo IV del Titolo II. (artt. 81/102) Come nel contesto generale di questo Testo Unico, anche la normativa riguardante la distribuzione e vendita di carburanti, non subisce modifiche sostanziali. Rimangono immutate le finalità e competenze della Regione (art. 81) in relazione alla razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva, il contenimento e la corretta pubblicità dei prezzi la pluralità delle forme di servizio ecc. svolge la funzione di indirizzo e controllo e definisce gli indirizzi generali sugli orari e turni di apertura e chiusura degli impianti, nonché rilascia il parere vincolante per nuovi impianti. Nulla cambia sulle definizioni dei tipi di carburante, degli impianti, sui vari modi di erogare il servizio e sui servizi accessori previsti (art. 82), così come i provvedimenti di attuazione per la qualificazione e l ammodernamento della rete distributiva ed il sistema informativo per tale evoluzione delle caratteristiche qualitative (artt. 83 84) L art 85 disciplina la competenze dei Comuni, esse sono: 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per l installazione degli impianti e l esercizio dell attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali; b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste; c) il rilascio dell autorizzazione per la rimozione dell impianto; d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all articolo 86, comma 2; e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto di carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri; f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato; g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico; h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell esercizio degli impianti; i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni; j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell autorizzazione k) l applicazione delle sanzioni amministrative; l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica; m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti; n) l applicazione della disciplina in materia di orari e turni di servizio;l autorizzazione delle eventuali deroghe o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96. 2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, se istituito e operante, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all articolo 83.

A seguito di quanto previsto dall art. 85, rimangono invariate tutte le procedure amministrative previste precedentemente sia per la localizzazione di nuovi impianti (art.86) che per la loro autorizzazione (art. 87), mentre per le modifiche degli impianti stessi rimangono soggette a comunicazione al comune: a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati; b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati; c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati; e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati; f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati; g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l impianto, per la vendita al pubblico; h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature selfservice pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati; i) installazione di colonnine per l alimentazione di veicoli elettrici; j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell impianto non espressamente elencate al comma 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all UTF competenti per territorio, all ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1 non sono soggette a collaudo, né alla procedura di esercizio provvisorio. Mentre rimangono soggette alla preventiva autorizzazione del comune le seguenti modifiche: a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati; b) ristrutturazione totale dell impianto; c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento. 4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all articolo 87, comma 7. Con l articolo 89 vengono inserite nuove finalità per il completamento della rete distributiva di metano, esse sono: La Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti previsti rispettivamente sulla rete autostradale e,distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito l'erogazione del prodotto metano. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.

La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli obblighi di cui sopra secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione. Nulla cambia anche per le disposizioni che riguardano gli impianti autostradali (art. 90) sia per il rilascio della concessione che rimane ai comuni, sia per la trafila burocratica a cui tale concessione è legata (conferenza di servizi, requisiti, validità) il trasferimento della titolarità della concessione è soggetta ad autorizzazione del comune, mentre unica novità rispetto alla norma precedente è l obbligo previsto dal comma 8 dell art. 90, per questi distributori nuovi o nel momento del rinnovo della concessione di munirsi degli impianti per distribuire metano. Identiche alle precedenti sono le norme relative agli impianti ad uso privato e quelli per natanti ed aeromobili (artt. 91/92) Nei requisiti soggettivi del richiedente (art. 93) sostanzialmente uguali a quelli della norma abrogata, le novità sono due e sono nelle situazioni in cui un soggetto non può ottenere l autorizzazione, è scomparsa da queste situazioni di diniego, colui che è stato dichiarato fallito, pertanto ora tale condizione non è più ostativa all ottenimento dell autorizzazione per tale attività, mentre l altra novità è la diminuzione da cinque a tre anni del periodo in cui vige il divieto per coloro che hanno riportato una condanna per le situazioni previste nella norma. Per l esercizio dell attività il collaudo (art. 94) deve essere effettuato da apposita commissione comunale, le novità rispetto alla legge precedente sono: che il collaudo deve essere effettuato massimo entro 60 gg dal ricevimento da parte del comune della richiesta dell interessato, mentre per l esercizio provvisorio in attesa del collaudo, il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, DPR 37/1998. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo. Identiche alle precedenti le disposizioni per la sospensione volontaria dell attività (art. 95) e del trasferimento della titolarità dell autorizzazione (art. 96), così come l obbligo dell esposizione in modo visibile dei prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto e l orario d apertura praticato ed il relativo turno di chiusura (art 97), così come la vigilanza sull osservanza delle norme rimane ai comuni (art. 99). L art. 100 tratta della revoca, sospensione e decadenza dell autorizzazione, non vi sono grandi novità rispetto alla legge precedente, ma ritengo utile inserirlo interamente. 1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di: a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune; b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91; c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi; d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l). 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi: a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione; b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità. 4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi: a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi; b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi; c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93; d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale; 5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83. Con l art 101 siamo alle sanzioni amministrative, ed anche in questo caso inserisco interamente il testo di legge. 1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione. 2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non chiunque: a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato; b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1; c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione. 3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni. 4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97. 5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, è di competenza del comune ove è installato l'impianto. 6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla l.r. 90/1983. VIOLAZIONI e SANZIONI Art. 87 legge Regionale n. 6/2010 Minimo 20.000,00

Installare impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione comunale Art. 87 legge Regionale n. 6/2010 Esercitare l attività di distribuzione carburanti senza autorizzazione comunale Art. 88/3 legge Regionale n. 6/2010 Realizzare modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione senza la preventiva autorizzazione Art. 91 legge Regionale n. 6/2010 Esercitare l attività di distribuzione carburanti ad uso privato senza autorizzazione comunale Art. 91 legge Regionale n. 6/2010 Inosservanza del divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, in un impianto di distribuzione ad uso privato Art. 97/1 lett. A legge Regionale n. 6/2010 Omessa esposizione in modo visibile del cartello indicante i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto Massimo 80.000,00 P.m.r. 26.666,67 Minimo 20.000,00 Massimo 80.000,00 P.m.r. 26.666,67 Minimo 2.000,00 Massimo 8.000,00 P.m.r. 2.666,67 Minimo Massimo 5.000,00 P.m.r. 1.666,67 Minimo Massimo 5.000,00 P.m.r. 1.666,67 Minimo 1.000,00 Massimo 2.000,00 P.m.r. 666,67 Art. 97/1 lett. B legge Regionale n. 6/2010 Omessa esposizione in modo visibile del cartello indicante l orario d apertura ed il turno di chiusura Minimo 1.000,00 Massimo 2.000,00 P.m.r. 666,67 Si ricorda che per le violazioni di inosservanza dell orario diurno dell esercizio come da cartello orario esposto, dell obbligo di apertura festiva o chiusura compensativa, mancata attivazione dell impianto in ore notturne ( dalle 22,00 alle 07,00) prolungamento o effettuazione in altro periodo delle ferie estive, di competenza dell Ordinanza Sindacale del Comune, la sanzione è quella prevista dall art. 103/3 comma della legge regionale 6/2010, Minimo 500,00 Massimo 2.000,00 P.r.m. 666,67, Pagamento Ufficio Contravvenzioni Comunale, Ricorso al Valerio FERE