Regolamento dell Esposizione delle cose usate denominata Cose d altri tempi INDICE ART. 1- DEFINIZIONE ART. 2 - SEDE ART. 3 - MODALITA DI CONCESSIONE DELLE AREE ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL ESPOSIZIONE ART. 5 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEE DELLE AREE ART. 6 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ART. 7 - CORRETTE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE ART. 8 - SPOSTAMENTI TEMPORANEI DELL'ESPOSIZIONE ART. 9 - SANZIONI ART. 10 - ORGANI DI VIGILANZA ART. 11- NORME TRANSITORIE Art. 1 Definizione 1. E istituita una Esposizione delle cose usate denominata COSE D ALTRI TEMPI in 12 edizioni annuali in concomitanza con la fiera dell Antiquariato denominata CHI CERCA TROVA. 2. L Esposizione è gestita dall Amministrazione Comunale di Pieve di Cento, anche mediante convenzione, ed è intesa come attività di mostra di cose usate, e comunque non di oggetti in metallo pregiato o pietre preziose. 3. Sono antiche le cose che hanno maturato più di 50 anni. Sono usate tutte le altre cose che non hanno ancora maturato i 50 anni. 4. L esposizione delle cose usate, durante la quale non è ammessa alcuna forma di vendita, deve essere svolta con modalità che non interferiscano con le attività di vendita svolte nell ambito della fiera dell antiquariato Chi cerca Trova. Art. 2 Sede
1. L esposizione si svolge nelle giornate e nelle zone indicate nell allegato specifico al presente regolamento. 2. L orario di esposizione è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente. 3. L allestimento delle attrezzature e dei materiali di esposizione può iniziare 60 minuti prima dell orario di inizio stabilito per l esposizione. Le attrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l orario fissato per la cessazione della fiera ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri o dai rifiuti prodotti. 4. Non e consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell orario stabilito Art. 3 Modalità di concessione delle aree 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha validità annuale ed è rilasciata, previa presentazione di una domanda, sulla base della anzianità di presenza alla fiera come espositore occasionale. A parità di anzianità l area verrà assegnata per sorteggio. 2. La concessione dell area è rinnovabile tramite pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto in base allo specifico regolamento. 3. La disponibilità delle area libere è resa nota con avviso pubblico da esporsi all Albo Pretorio del Comune e in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione. 4. Non si può essere titolari di più di un area. 5. Lo scambio consensuale dell area è consentito previa comunicazione da parte di entrambi i richiedenti. 6. L area può essere occupata solamente dal titolare della concessione, o da altra persona indicata in calce alla concessione. L area non è cedibile ad alcun titolo. Art. 4 Modalità di pagamento della quota di partecipazione all esposizione 1. La partecipazione è assoggettata al pagamento di una quota di partecipazione fissa, stabilita con delibera della giunta comunale. 2. I titolari di aree dovranno versare detta quota in un unica soluzione annuale entro il mese di febbraio di ogni anno.
Art. 5 Assegnazione temporanee delle aree 1. Le aree non assegnate o temporaneamente non occupate per assenza del titolare verranno assegnate giornalmente seguendo il criterio del maggior numero di presenze come espositore. 2. All atto dell assegnazione dell area dovrà inoltre essere versato il pagamento per occupazione giornaliera di suolo pubblico, se dovuto, anche mediante ticket prepagati, secondo modalità e tariffe determinate con delibera della giunta comunale. Art. 6 Decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico 1. La concessione dell area decade qualora nell anno solare l interessato non utilizzi l area per 4 giornate. 2. Nel caso di maltempo o di assenza di oltre il 50% degli espositori l assenza viene giustificata. 3. Le assenze non vengono calcolate ai sensi del comma 1 nel caso di spostamento delle giornate dell esposizione. 4. La concessione viene revocata nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto, entro il termine stabilito. Art. 7 Corrette modalità di esposizione 1. Ogni operatore dovrà allestire il proprio banco all interno dello spazio assegnatogli. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. Al fine di consentire il passaggio pedonale il portico deve essere lasciato libero per uno spazio di metri 1,5. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso. 2. Le tende di protezione dei banchi e quant altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento. 3. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt.2. 4. L operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici al servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti ed ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall uso degli impianti.
5. Ogni operatore dovrà tenere in ordine e pulita l area assegnata. Al termine dell esposizione ogni operatore dovrà raccogliere i rifiuti eventualmente prodotti nell area di propria competenza secondo le modalità comunicate dall Amministrazione Comunale. Art.8 Spostamenti temporanei dell esposizione In caso di necessità di spostamento dell'esposizione la medesima si terrà in zone individuate di volta in volta dall'amministrazione. Art. 9 Sanzioni e ricorsi Saranno applicate le sanzioni in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. Art. 10 Organi di vigilanza La Polizia Municipale, è incaricata di fare rispettare le disposizioni ivi contenute. Art. 11 Norme transitorie Si ritengono valide le assegnazioni già rilasciate alla data dell approvazione del presente regolamento. Art.12 Abrogazione Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n.66 del 29 settembre 2005.
Allegato A Esposizione cose usate Cose d altri tempi versione diurna Caratteristiche: a. classificazione: esposizione. b. svolgimento: 4 domenica di ogni mese. La giorna ta di esposizione può essere modificata con ordinanza sindacale. c. ubicazione: Pieve di Cento, in Via Antonio Gramsci a partire dall intersezione con ingresso cortile comunale, fino all intersezione con Via Luciano Campanini; Via Marconi dall intersezione con Via S.Carlo a quella con Via Galuppi; Via SS.Trinità dall intersezione con Via Antonio Gramsci a quella con Via S.Carlo. d. Il totale dei posteggi disponibili è determinato con riferimento allo spazio disponibile nelle vie indicate. e. Nr. 5 posteggi, di dimensioni pari a 3 mt. lineari, situati in Via Gramsci nel tratto di fianco alla Chiesa, riservati ai bimbi delle scuole di Pieve di Cento di età inferiore a 14 anni. f. dimensione dei posteggi: varie g. Merceologia esclusiva: cose vecchie, collezionismo e usato. Esposizione cose usate Cose d altri tempi versione serale Caratteristiche: a) classificazione: esposizione. b) svolgimento: 2 mesi nel periodo primaverile-estivo in giornate determinate con ordinanza sindacale. c) ubicazione: Pieve di Cento, entro il centro storico. d) totale posteggi: n. 35. e) dimensione dei posteggi: varie. f) Merceologia esclusiva: cose vecchie, collezionismo e usato.