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Direzione Centrale Entrate Contributive Direzione Centrale Prestazioni Roma, 11 Gennaio 2007 Circolare n. 7 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. - Aliquote contributive e aliquote di computo per l anno 2007. SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1 gennaio 2007 per gli iscritti alla Gestione separata, così come disposto dalla legge finanziaria 2007.

1) Aliquote contributive La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, con l articolo 1, comma 770, ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Dispone, il predetto articolo, che con effetto dal 1 gennaio 2007 l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. Dalla lettura della norma emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie per i quali viene stabilita l aliquota del 23 per cento, e dei rimanenti soggetti iscritti alla gestione stessa. Pertanto, si ritiene superata la preesistente norma introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall articolo 45 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa all equiparazione dell aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti. Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore, per i quali viene stabilita l aliquota contributiva pensionistica al 16 per cento, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi e pertanto viene meno, a decorrere dal corrente anno 2007 la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie, così come a suo tempo disposto dall articolo 46, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). E opportuno precisare in merito agli associati in partecipazione che, risultando gli stessi iscritti alla gestione separata al 1 gennaio 2007, si ritiene superata la distinzione relativamente all aliquota contributiva introdotta dall art. 43 della legge n. 326/2003, come come modificato dall art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Pertanto, in assenza di un esplicito richiamo da parte del legislatore alla categoria degli associati in partecipazione, agli stessi si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione. Rimane tuttavia dovuta, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,50 per cento, stabilita dall articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell onere derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007. Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono complessivamente fissate come segue e descritte nell allegato n. 1:

a) 23,50 per cento (23,00 aliquota I. V. S. più 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 16,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria. 2) Massimale annuo di reddito. Le predette aliquote del 23,50 per cento e del 16,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata l raggiungimento del massimale di reddito previsto dall articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per il quale, in attesa di ricevere da parte dell ISTAT gli indici percentuali armonizzati di crescita dei beni di consumo, si fa espressa riserva di successiva comunicazione. 3) Ripartizione dell onere contributivo. Rimane immutata la ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3). Per i soli associati in partecipazione, resta altresì ferma la ripartizione disposta dall articolo 43 della legge n. 326/2003, fissata nella misura del 55 per cento a carico dell associante e del 45 per cento a carico dell associato. 4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2007. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell articolo 51 (già 48) del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2007, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2006. 5) Accredito contributivo. Per quanto concerne l accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si fa parimenti riserva di successiva comunicazione in attesa di ricevere dati ufficiali da parte dell ISTAT. 6) Aliquote di computo Con la presente circolare si aggiornano altresì, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata per l anno 2007. Come già accennato in precedenza, le novità in merito alle aliquote di computo sono state introdotte dall articolo 1, comma 770, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che, con effetto dal 1 Gennaio 2007, l aliquota contributiva di computo è allineata alle aliquote contributive.

Pertanto per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica l aliquota di computo è stabilita nella misura del 23%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, compresi gli associati in partecipazione già titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica, l aliquota di computo è stabilita nella misura del 16%. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata per l anno 2007 sono state aggiornate come indicato nella tabella contenuta nell allegato n. 2. Per completezza di informazione in merito alle aliquote di computo si ricordano le norme che si sono succedute nel tempo in tale materia: l art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 Gennaio 1998, l elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata, stabilisce che La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ; l art. 51, comma 1, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali; l art. 44, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto per gli iscritti alla gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, l incremento di 2,5 punti percentuali dal 1 Gennaio 2003, e di ulteriori 2,5 punti percentuali dal 1 Gennaio 2004 dell aliquota di computo della pensione. l art. 45 del decreto legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 Novembre 2003, n. 326, dispone che, con effetto dal 1 Gennaio 2004 l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei Commercianti (cfr. circolare n. 45 del 10 Marzo 2004 e circolare n. 8 del 27 Gennaio 2005). l articolo 43, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall articolo 1, comma 157, della legge n. 311 del 2004 ha stabilito che gli associati in partecipazione siano iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ad essi si applicano, pertanto, le medesime aliquote di computo previste per gli iscritti alla gestione che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Il Direttore Generale Crecco Allegato n. 1 Allegato n. 2

Allegato n. 1 Gestione Separata Aliquote contributive per l anno 2007 Aliquote % per il 2007 C A T E G O R I E I. V. S. Malattia, Maternità e A. N. F. TOTALE aliquota Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria 23,00 0,50 23,50 16,00 0,00 16,00

Allegato n. 2 Anno Aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26 Iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Titolari di pensione diretta Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione Associati in partecipazione 1996 10% 10% 10% -- 1997 10% 10% 10% -- 1998 12.50% 10% 10% -- 1999 12.50% 10% 10% -- 2000 14.50% 10% 10% -- 2001 14.50% 10% 10% -- 2002 15,50% 10% 10% -- 2003 15,50% 12,50% 10% -- 2004 2005 2006 19,30% 19,50% 19,70% Iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 15% 10% 15% 10% 15% 10% 19,30% 19,50% 19,70% Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 2007 23,00% 16,00%