IL PIANO CASA E GLI INCREMENTI VOLUMETRICI DI UN EDIFICIO ESISTENTE:

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Piano di edilizia abitativa (PIANO CASA) QUELLO APPROVATO CON decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, pubblicato nella G.U. n. 191 del 19 agosto 2009, è stato approvato il Piano di edilizia abitativa, previsto dall art. 11 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008. La Regione Puglia, nel corso della legislatura 2005-2010, con la collaborazione di un ampio partenariato istituzionale e socioeconomico, ha approvato norme e programmi innovativi finalizzati a fornire risposte al bisogno sociale di alloggi e allo stesso tempo a riqualificare, anche in sinergia con le norme per l abitare sostenibile (L.R. n. 13/2008) e i piani sociali di zona, parti di città e territori gravati da problemi di degrado fisico e disagio sociale, sottoutilizzazione e dismissione, inquinamento e congestione.

La legge Regionale n. 14 del 30/07/2009 in attuazione dell intesa tra Stato, regioni ed enti locali, sottoscritta il 1 aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata al rilancio dell economia mediante il sostegno all attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici, ha disciplinato all art. 3 gli Interventi straordinari di ampliamento e all art. 4 gli Interventi straordinari di demolizione e Ricostruzione.

L art. 5 Condizioni e modalità generali della stessa legge al comma 3 dispone che: Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA), o, in alternativa, mediante permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato: a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 b) alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che l'interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.

c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m 2 ) ogni 10 m 3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della volumetria realizzata con l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto unilaterale d obbligo, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo (10) ; Il Successivo comma 4 precisa che: Solo nel caso di interventi di cui all'articolo 3, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

L art. 6 Limiti di applicazione ha individuato le parti del territorio escluse dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 e al comma 2 ha stabilito che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della legge, possono disporre motivatamente: a) l esclusione di parti del territorio comunale dall applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica; b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti; d) l individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m 2 ) ogni 10 m 3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della volumetria realizzata con l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell intervento previsto dall articolo 3. ;. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto unilaterale d obbligo, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo (10) ;

4. Qualora sia dimostrata l impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee. Solo nel caso di interventi di cui all'articolo 3, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.