Le modifiche al Regolamento di esecuzione della L.R.n. 32/2002

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Le modifiche al Regolamento di esecuzione della L.R.n. 32/2002 Regolamento emanato con dpgr 11.02.2013, n. 5/R Concetta De Vitto

PRINCIPALI MODIFICHE L.R. 26.07.2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro Regolamento di esecuzione emanato con dpgr 8.08.2003 n. 47/R Con DGR 52 del 29.01.2013 sono state modificate alcune disposizioni del Regolamento di esecuzione (Reg. emanato con dpgr 11.02.2013, n. 5/R) inerenti: il sistema delle competenze (attuato con DGR 532/2009 e s.m.i.) le procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi mettere a regime la sperimentazione avviata con la DGR 1179/2011 che, in attuazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009, ha previsto le opzioni di semplificazione per la rendicontazione delle spese 2

Modifiche relative al sistema delle competenze 1/3 1. CANDIDATI ESTERNI Art. 66 nonies- Certificazione delle competenze 2. L'esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all'articolo 66-decies e può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all articolo 89, comma 3. Art.66 undeciesindennitàper i componenti della commissione d esame 2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti: a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativoe candidati esterni, indicati dall amministrazione competente, ai sensi dell articolo 66 nonies, comma 2; 3

Modifiche relative al sistema delle competenze 2/3 2. COMMISSIONE D ESAME Art. 66-decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze 1. La commissione d'esame per la certificazione delle competenze è nominata dall'ente di cui all'articolo 66-nonies, comma 1, ed è composta da: a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione; b) due esperti di settore; c) un componente designato dell'organismo attuatore di interventi formativi [ ] 2. [ ] 3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione. 4. I componenti di cui al comma 1, lettera b), sono nominati previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all'ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento. 5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall'organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative. 4

Modifiche relative al sistema delle competenze 3/3 3. QUALIFICHE PROFESSIONALI Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze Art. 66 duodecies, comma 2 2. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 1, lettera a) sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l apprendimento permanente (2008/C 111/01). 5

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 1/7 Testo pre-modifica Capo IV Procedure di monitoraggio e verifica Sezione I - Certificazione e rendicontazione delle spese Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenute Testo modificato Capo IV Procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica Sezione I - Rendicontazione delle spese Art. 89 Sistema di riconoscimento delle spese 1.Gli organismi attuatori degli interventi di cui all' articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giunta regionale. 1. Per gli interventi formativi di cui all articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, realizzati dagli organismi attuatori mediante convenzione o autorizzazione, l amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese: a) sistema della rendicontazione dei costi diretti e indiretti; b) sistema della rendicontazione dei costi diretti e forfetizzazione di quelli indiretti; c) sistema dei costi unitari standard. 2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione negli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il fondo sociale europeo. 6

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 2/7 Nuovo articolo Art.90 Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte 1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano all'amministrazione competente, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all articolo 89, comma 3. 2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per i costi diretti. 3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard, di cui all articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano all'amministrazione competente le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all articolo 89, comma 3. 7

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 3/7 Testo pre-modifica Testo modificato Art. 90 - Verifica dei rendiconti Art. 91 - Verifica dei rendiconti di spesa 1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale. 2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa 3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese: a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente; b) siano state correttamente classificate; c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell' articolo 89, comma 2; d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati; e) siano ammissibili, ai sensi dell' articolo 92 ; f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell' articolo 91. 1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano all amministrazione competente il rendiconto finale di spesa. 2. L'amministrazione effettua la verifica dei rendiconti di spesa. 3. La deliberazione di cui all articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri: a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto; b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento; c) comprovabilità; d) verificabilità dell'avvenuto pagamento. 4. Nel sistema di rendicontazione di cui all articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per i costi diretti. 5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l erogazione del finanziamento. 8

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 4/7 Nuovo articolo Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard 1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard, di cui all articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono all amministrazione competente la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa. 2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all articolo 89, comma 3. 3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l erogazione del finanziamento. 9

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 5/7 Nuovo articolo Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard 1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard, di cui all articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono all amministrazione competente la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa. 2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all articolo 89, comma 3. 3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l erogazione del finanziamento. Testo articolo non modificato Art. 91 - Bilancio consuntivo= Art.93 - Bilancio consuntivo 1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale. 10

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 6/7 Testo pre-modifica Art. 93 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione Testo modificato Art. 94 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione 1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi: a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del finanziamento; b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento; c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione del finanziamento. 2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni. 4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni. 1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi: a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall amministrazione; b) grave inadempimento degli obblighi posti dall amministrazione; c) non conformità della tipologia di destinatari dell intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l intervento stesso; d) rifiuto o grave impedimento opposti dall organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti. 2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni. 3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni. 11

Modifiche relative alla gestione degli interventi formativi 7/7 Testo pre-modifica Testo modificato Art. 94 - Monitoraggio degli interventi 1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza. Art. 95 - Monitoraggio degli interventi 1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza. 2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste. 3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza. 2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste. 3. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall art. 31, comma 6 della l.r. n. 32/2002. Art. 95 - Verifiche degli interventi 1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione dei Regolamenti Comunitari (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali. Art. 95 bis Verifiche degli interventi 1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali. 2. Nell ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità. 12