OGGETTO: Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata porta a porta. Regole per i condomini.

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COMUNE DI TERNI Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti Ufficio Rifiuti Corso del Popolo, 30 05100 Terni Tel. +39 0744.549870 Fax +39 0744.400415 PEC: comune.terni@postacert.umbria.it OGGETTO: Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata porta a porta. Regole per i condomini. IL SINDACO Visti il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in cui vengono riportate le norme in materia di gestione dei rifiuti e definite le competenze di ciascun ente; Visto che la Regione Umbria con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 Maggio 2009, n. 301 ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in materia di gestione dei rifiuti urbani e speciali; Vista la Legge Regionale n. 11 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate del 13 Maggio 2009, con la quale la regione Umbria ha disciplinato la gestione dei rifiuti e le procedure per l'attuazione e l aggiornamento del Piano Regionale. Considerato che l incremento della Raccolta Differenziata, è un obbligo imposto dalla normativa Nazionale (D.Lgs 152/06) e Regionale (Piano Regionale dei Rifiuti); Visto che con delibera n. 9 del 02.08.2012 l'assemblea dell ATI4 ha adottato il Piano di Ambito dei rifiuti urbani nonché la relativa documentazione oggetto di VAS; Vista la Delibera n. 282 del 03.12.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole al Piano di Ambito dei rifiuti urbani adottato dall ATI4; Considerate le finalità della normativa, ovvero favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero; Considerato che il Piano d Ambito prevede il raggiungimento dell obbiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata nel 2015 con una crescita costante della raccolta; Tenuto conto che una raccolta differenziata di qualità permette una gestione virtuosa dei rifiuti contribuendo a preservare l'ambiente da ulteriore inquinamento con un risparmio notevole di risorse naturali; Visto che l Amministrazione Comunale si pone come obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e, a tal fine, si sta impegnando in maniera continua e decisa per ottimizzare il servizio e nel divulgare tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rifiuti; Vista la D.G.C. n. 279 del 12/10/2011 avente ad oggetto Approvazione revisione del sistema di raccolta differenziata. Revoca D.G.C. n. 352 del 29/07/2010. ;

Vista la D.G.C. n. 204 del 06/06/2012 avente ad oggetto Adesione al Programma straordinario per la riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare. D.G.R. 578 del 7 giugno 2011 e D.G.R. 1248 del 24 ottobre 2011. Approvazione del progetto per la riorganizzazione per l estensione della raccolta differenziata ad intensità di ASM Terni S.p.A.. Considerata l Ordinanza Sindacale prot. n. 160962 del 04/11/2011 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata porta a porta. Sanzioni previste per i trasgressori. come modificata con Ordinanza prot. n. 161469/2012 ; Considerato che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Terni viene svolto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati ASM S.p.A. di seguito denominato Gestore. Ricordato che nelle zone del territorio comunale non interessate al progetto di raccolta porta a porta è attivo un servizio di raccolta differenziata stradale; Considerato che il comma 2 dell articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Visti in particolare i seguenti divieti contenuti nel D. Lgs. 152/2006: - divieto di immettere gli imballaggi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (art. 226, comma 2); - divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti di qualsiasi genere (art. 192). Visto quanto previsto dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti; Visto l art. Art. 7 bis D.Lgs. 267/00 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali Sanzioni Amministrative; Visto l art. 49 del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche richiamato alche nel corrispondente Regolamento Comunale; Vista l ordinanza prot. n. 4595 del 10/01/2013 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata porta a porta. Regole per i condomini. Considerato che lo scopo dell ordinanza è ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta rendendolo più efficiente per i cittadini e capace di raggiungere gli obiettivi richiesti dalla normativa e che, a tal fine, la collaborazione con i soggetti coinvolti risulta fondamentale; 2

Considerati i recenti incontri tra l amministrazione e le associazioni degli amministratori di condominio nel corso dei quali si sono concertate alcune modifiche da apportare all ordinanza prot. n. 4595 del 10/01/2013 in modo da chiarirne più approfonditamente alcuni aspetti al fine di facilitarne l ottemperanza; Ritenuto di dover procedere, dunque, a modificare l ordinanza relativamente ai seguenti punti: - la competenza di ASM Terni S.p.A. nella sanificazione dei contenitori - le responsabilità dell Amministratore di Condominio - la data di entrata in vigore dell ordinanza ; ORDINA nelle aree del Comune di Terni servite dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con la modalità porta a porta relativamente ad una o più frazioni merceologiche i condomini (più di 4 utenze) devono attenersi alle seguenti disposizioni: - effettuare la raccolta differenziata tramite bidoni condominiali forniti dal Gestore ad uso esclusivo del numero limitato degli utenti che fanno parte del condominio. In questo caso i rifiuti devono essere messi negli appositi sacchi che devono poi essere conferiti dagli utenti nei contenitori condominiali. - tali contenitori devono essere custoditi in aree di pertinenza condominiale e devono essere esposti, a cura del condominio, nei giorni di raccolta comunicati dal Gestore e ritirati una volta avvenuto lo svuotamento. L esposizione e il ritiro possono essere evitati laddove i contenitori possano essere collocati in un area privata di pertinenza condominiale ma facilmente accessibile per il Gestore. - È consentito collocare i contenitori su area privata ad uso pubblico o aperta al pubblico o su suolo pubblico in posto accessibile ai mezzi, senza che intralci la circolazione stradale o pedonale sui marciapiedi, solo per motivate esigenze tecniche, operative, strutturali o logistiche accertate e consentite dal Gestore e dal Comune. Tale collocazione è consentita previa richiesta di occupazione di suolo pubblico che sarà rilasciata al termine di una istruttoria condivisa tra Comune di Terni ed ASM Terni S.p.A.. L occupazione di suolo pubblico essendo motivata da esigenze di igiene e decoro urbano e dovendo garantire l organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani verrà rilasciata al Comune di Terni. - Nel caso in cui, nel corso dell istruttoria per l individuazione di una collocazione dei bidoni su suolo pubblico, si verifichi l impossibilità di trovare una soluzione che garantisca un idonea viabilità e il decoro urbano il Comune concorderà con il Gestore e con il condominio un altra modalità di conferimento che garantisca comunque lo svolgimento corretto del servizio. - Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche: - devono risultare facilmente accessibili per gli utenti e per il Gestore, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori; - la superficie dell area di deposito dei contenitori deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l accessibilità ad utenti con disabilità e la movimentazione dei contenitori; 3

4 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori; - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. - I condomini che hanno la possibilità di posizionare i bidoni in aree di pertinenza condominiale accessibili al Gestore possono utilizzare anche contenitori diversi da quelli forniti dal Gestore purché risultino idonei al servizio secondo quanto esposto nella presente ordinanza e concordando tale modalità di raccolta con ASM Terni S.p.A. - I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell utenza di riferimento. - I contenitori destinati alla raccolta sono concessi dal gestore all utente in comodato d uso gratuito; al loro utilizzo si applicano pertanto le norme vigenti in materia (artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile). All uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti, anche le disposizioni previste negli artt. da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché quanto previsto dall art. 6 della Legge 689/81, ovvero, delle conseguenze dell uso scorretto dei contenitori. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi e scritte. Il lavaggio esterno dei contenitori è a carico del condominio mentre la sanificazione interna rimane a cura di ASM Terni S.p.A.; - Le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo tale modalità organizzativa; nessun condomino può liberarsi degli obblighi insorti con rinunzia al diritto d uso dei contenitori; unica eccezione è ammessa nel caso in cui un utente conferisca, dimostrandolo, il 100% del rifiuto prodotto presso i centri di raccolta; - La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all utente per dolo o colpa, è a carico di ASM Terni S.p.A. Per altre cause, la manutenzione e la sostituzione sarà effettuata a pagamento; - I condomini devono individuare un referente del condominio da indicare nel verbale di comodato d'uso dei contenitori; - I condomini devono dare tempestiva comunicazione ad ASM Terni S.p.A., per mancata esecuzione del servizio di svuotamento, rottura del contenitore od altra problematica al numero verde 800215501 o tramite fax al n. 0744 391407 o inviando una e-mail all indirizzo: info@asmterni.it; il Gestore provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema; - Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del Gestore del servizio. Analoghi spazi per il deposito dei rifiuti differenziati dovranno essere previsti per le attività commerciali di nuovo insediamento.

- L'amministratore del condominio è tenuto a portare a conoscenza dei singoli condomini la presente ordinanza e ad attivarsi perché la raccolta venga organizzata secondo le disposizioni dell Amministrazione Comunale. - Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, i contenitori forniti da ASM Terni S.p.A. saranno dotati di una chiusura predisposta all inserimento di un lucchetto. Sarà cura dei condomini reperire i necessari lucchetti e fornire copia delle chiavi ad ASM Terni S.p.A. per consentire le operazioni di svuotamento. - Il proprietario, l utilizzatore, l amministratore o i condomini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto e ne rispondono in caso di manomissione, non corretto utilizzo o di sottrazione. In tali casi e a loro spese sono tenuti alla sostituzione del lucchetto. - Conferimenti impropri in temporanea assenza di sistema di chiusura saranno sanzionati. 5 Fatto salvo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e delle sanzioni previste dall ordinanza sindacale prot. n.160965 del 04/11/2011( Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata porta a porta. Sanzioni previste per i trasgressori. ) la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie: - nelle aree del territorio comunale servite dal porta a porta gli amministratori di condominio che non si attivino affinché la raccolta differenziata verga organizzata in ciascun condominio secondo quanto previsto nella presente ordinanza incorrono in una sanzione da 80 a 480. - nelle aree del territorio comunale servite dal porta a porta chiunque, avendone la responsabilità, non provveda a mantenere integri e puliti i contenitori concessi in comodato d uso dal Gestore incorre in una sanzione da 50 a 300. DEMANDA Agli agenti di Polizia Municipale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, anche su eventuale segnalazione della società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, e l applicazione delle sanzioni previste. La presente Ordinanza entra in vigore in data 15/03/2013 Il presente provvedimento viene portato a conoscenza della popolazione tramite affissione all Albo Pretorio, portale web del Comune di Terni e adeguate azioni informative su giornali, radio e TV locali. Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'umbria entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo. IL SINDACO (Sen. Leopoldo Di Girolamo)