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COPIA COMUNE DI ASCIANO PROVINCIA DI SIENA Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale Adunanza del 04/07/2014 Deliberazione n 61 Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Asciano ed il Sig. Marcello Laschi, relativo alla vertenza giudiziaria originata dalla Causa civile n. 1078/2006. L anno 2014 il giorno quattro del mese di luglio alle ore 08.30 in Asciano, nella sala della Giunta Comunale. Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori: Presenti Assenti 1 Bonari Paolo Sindaco X 2 Nucci Fabrizio Vice Sindaco X 3 Angelini Lucia Assessore X 4 Tozzi Daniela Assessore X 5 Zullino Francesco Assessore X 5 0 Presiede il Dr. BONARI PAOLO nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Dr. CAPALBO ANGELO che cura la redazione del presente verbale. Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all ordine del giorno.

PARERI Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Asciano ed il Sig. Marcello Laschi, relativo alla vertenza giudiziaria originata dalla Causa civile n. 1078/2006. ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti risultanze: Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to

Premesso: - che il Comune di Asciano è proprietario di un terreno di circa 520 mq, posto lungo la SP n. 60 detta Del Pecorile e catastalmente identificato al Fg. N. 148 part. 49; - che l accesso a detto terreno, come l accesso al terreno del confinante intestato al sig. Marcello Laschi, avviene tramite una strada privata laterale; - che è intenzione del sig. Lachi (confinante) di utilizzare il terreno di proprietà comunale per attraversarlo, al fine di ottenere dalla Amministrazione provinciale di Siena il nulla osta alla creazione di un accesso carrabile (oggi inesistente) che immetta dal suo terreno direttamente verso al SP n. 60; - che è in atto tra il Comune di Asciano ed il sig. Marcello Laschi una vertenza giudiziaria avviata innanzi al Tribunale di Siena RG 1078/2006, per la configurabilità del possesso ad usucapionem del riferito terreno di proprietà comunale catastalmente identificato al Fg. N. 148 part. 49; - che in data 4.07.2014 è indetta prossima udienza presso il Tribunale di Siena, nell ambito della Causa civile sopra menzionata; Considerato che il sig. Marcello Laschi con prot. n. 11416 del 9.12.2013 ha inoltrato al Comune proposta di transazione ed istanza di acquisto del terreno in questione, dichiarando la propria disponibilità a corrispondere 124,8; Richiamato l art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro ; Rilevato che l ufficio tecnico comunale nel marzo 2014 ha effettuato una propria perizia di stima dell area valutandola 561,00; Dato Atto che a seguito degli intervenuti incontri tra l Amministrazione comunale, nella persona del Segretario comunale, i legali di parte ed il sig. Marcello Laschi si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, accordarsi reciprocamente e transigere definitivamente ogni contenzioso, onde evitare la prosecuzione della controversia innanzi al Giudice ordinario ed andare incontro a significative spese legali, a fronte del modesto valore di mercato dell area contesa; Visto che con Delibera n. 14 del 3.04.2014 il Consiglio Comunale ha approvato l ipotesi di concludere la vertenza in modo bonario; Visto lo schema di Atto di Transazione predisposto dal Segretario comunale ed allegato al presente atto a formarne parte integrante; Dato Atto che le parti hanno concordato l acquisto del terreno da parte del sig. Laschi per la somma di 200,00 a completa e definitiva tacitazione di tutte le ragioni ed i motivi per cui quest ultimo ha convenuto in giudizio questo Ente; Considerato che: - il sig. Marcello Laschi con prot. n. 11416 del 9.12.2013 ha richiesto formalmente a questo Ente l acquisto della particella per 124,80; - L ufficio tecnico comunale ha redatto una perizia di stima per la vendita dell area in oggetto, quotandone il valore di mercato in 561,00; Dato Atto che l importo concordato in transazione risulta inferiore alla stima effettuata dall ufficio tecnico comunale e che, tuttavia, l accordo risulta conveniente per il Comune sul piano economico, in ragione del risparmio conseguito in termini di spese legali per la mancata prosecuzione della controversia, e sul piano del più generale interesse dell Ente alla definizione dei contenziosi in essere; Ribadito che: - con la sottoscrizione dell accordo transattivo l Amministrazione comunale beneficia di un risparmio in termini economici rispetto alle somme che avrebbe esborsato in ragione delle spese legali dovute per la prosecuzione della controversia;

- il perseguimento della controversia comporterebbe spese certe e maggiori, oltre la fisiologica incertezza sull esito finale della sentenza; - la soluzione stragiudiziale della vertenza, come formalizzata nello schema di atto di transazione allegato, non comporta oneri ulteriori per il comune; Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra indicate, addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, al fine di non proseguire le azioni legali avviate; Accertata l alienabilità del bene come da parere legale dell Avv. Giacomo Mancini (professionista incaricato della rappresentanza dell Ente nella citata causa civile) allegato al presente atto; Preso atto dell allegato parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 24.06.2014 e pervenuto a questa amministrazione in data 01.07.2014 prot. 6269; Visti i pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000; DELIBERA Per le motivazioni esposte in narrativa a cui si rinvia per costituire parte integrante ed essenziale del presente atto, 1) di addivenire, per quanto espresso in narrativa, ad una soluzione stragiudiziale del contenzioso tra il Comune di Asciano ed il sig. Marcello Laschi; 2) di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale; 3) di dare atto che il Comune di Asciano accetta di vendere al sig. Laschi il terreno di cui al Fg. n. 148 part. 49, per il corrispettivo di 200,00; 4) di autorizzare il Responsabile dell area Tecnica e Tecnico Manutentiva, Arch Simona Ciampolini, alla sottoscrizione dell atto di transazione in rappresentanza del Comune di Asciano; 5) di dichiarare a voti separati favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. CAPALBO ANGELO IL SINDACO F.to Dr. BONARI PAOLO Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, 08/07/2014 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Michela Rocchigiani CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. Asciano lì, 08/07/2014 La stessa deliberazione : [ X ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Asciano lì, 08/07/2014 Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Asciano lì,