DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2703

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N COTA, SIMONETTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2642

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 426

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2433

d iniziativa dei senatori Alberto FILIPPI, PINZGER, CASTIGLIONE, PALMIZIO, FLERES, POLI BORTONE e SAIA

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all alimentazione umana.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

d iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

(Atti legislativi) DIRETTIVE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori FUCKSIA, BATTISTA, BLUNDO, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, COTTI, CRIMI, LEZZI, MARTELLI, ORELLANA e Maurizio ROMANI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all alimentazione umana.

Decreto legislativo n.186 del

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IT Unita nella diversità IT A7-0122/67. Emendamento. Francesco Enrico Speroni a nome del gruppo EFD

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme a sostegno delle attività del carnevale e delle sue manifestazioni

L esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

76/211/CEE. (10G0026)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCUZZI

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2360

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/28/CU13/C10

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

EMANA Il seguente decreto legislativo: TITOLO I (CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI GENERALI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830

d iniziativa dei senatori BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO e ZIZZA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/20/CU03/C10

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2452

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2795

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore RIZZI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2012 Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti con ingredienti non testati su animali TIPOGRAFIA DEL SENATO (0)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3576 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI COLLEGHI. L attenzione ai diritti di milioni di cittadini consumatori che amano e rispettano gli animali e che, in quest ottica, effettuano scelte di vita etiche che li portano a non causare sofferenze ad altri esseri viventi, risulta oggi più che mai uno degli obiettivi fondamentali da perseguire perché vengano a loro riconosciute pari opportunità, come sancito dalla Costituzione. Tali cittadini votano e pagano le tasse e hanno, quindi, il diritto di essere chiaramente informati con strumenti trasparenti non solo in merito a scelte dal punto di vista della salute fisica, ma anche da quello della serenità e della qualità della loro vita morale. Il presente disegno di legge intende, quindi, introdurre un sistema obbligatorio di etichettatura, per i prodotti di ogni comparto, che consenta al consumatore di effettuare le proprie scelte nel rispetto di altri esseri viventi, gli animali, che sono soggetti di diritto per la legge italiana e ai quali anche il trattato di Lisbona ha riconosciuto lo status di essere senzienti. Il sistema deve essere adottato quindi, su base obbligatoria, su un modello di tracciabilità di tutti i componenti intermedi del prodotto testati sugli animali e sul prodotto finito. Indicare, perciò, a chiare lettere e in maniera evidente sulle etichette di qualsiasi prodotto testato sugli animali la dicitura: «prodotto finito testato sugli animali» oppure «ingredienti testati sugli animali» oppure «prodotto finito e ingredienti testati sugli animali» oppure «pet friendly cruelty free: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» nasce dall esigenza di riconoscere ai cittadini che, sempre più numerosi hanno deciso di condurre le proprie vite nel rispetto di quelle di altri esseri viventi, il diritto di effettuare le proprie scelte in maniera consapevole e informata.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 3576 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Etichettatura obbligatoria di prodotti testati su animali) 1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere adeguata informazione sul processo di test sugli animali sia dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano sia dei prodotti provenienti da mercati esteri, è fatto obbligo alle imprese di adottare un sistema di etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di ogni comparto produttivo che evidenzi se il prodotto stesso e i suoi componenti siano stati testati oppure non testati sugli animali. 2. Nell etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l azienda deve fornire altresì una certificazione sull esclusione di qualsiasi test effettuato sugli animali. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e di utilizzo delle denominazioni «prodotto finito testato sugli animali» oppure «ingredienti testati sugli animali» oppure «prodotto finito e ingredienti testati sugli animali» oppure «Pet friendly cruelty free: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» ai sensi dell articolo 2, nonché le modalità dei relativi controlli.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 3576 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 2. (Utilizzo della denominazione) 1. L utilizzo della denominazione «pet friendly cruelty free: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» è concesso all impresa che ne faccia richiesta per prodotti finiti per i quali tutte le fasi di lavorazione non abbiano implicato alcun test sugli animali e nel rispetto degli obblighi previsti dall articolo 1. 2. Per fasi di lavorazione si intendono tutti i passaggi, dalla materia prima attraverso qualsiasi altro ingrediente che non sia stato testato sugli animali, compiuti interamente nel territorio nazionale o in Paesi terzi. 3. La denominazione «prodotto finito testato sugli animali» o «ingredienti testati sugli animali» o «prodotto finito e ingredienti testati sugli animali» o «pet friendly cruelty free: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» deve essere apposta sul prodotto finito in forma indelebile, non sostituibile e in caratteri evidenti. Art. 3. (Sanzioni) 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale dei prodotti di cui all articolo 1 che non riportino, in forma chiaramente leggibile e ben visibile, le indicazioni di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. 2. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che, ai sensi della presente legge, è soggetto al sistema di etichettatura obbligatoria, senza che esso sia munito delle indicazioni riguardo a test effettuati sugli animali, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. 3. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto la cui etichettatura riporti

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 3576 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI indicazioni non veritiere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 24.000 euro e si applicano il sequestro e la confisca delle merci. Art. 4. (Clausola di invarianza) 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

E 1,00