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copia VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 565 DELLA GIUNTA MUNICIPALE PROT. N. 2012-0005856 / PTRCA00039 ASSENSO AL SUBENTRO TEMPORANEO NELLA CONCESSIONE LOCALI AL PIANO TERRA P.ED. 208/1 IN FAVORE DELLA DITTA PAOLO DANTI DI RIVA DEL GARDA A SEGUITO CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA L anno duemiladodici, addì ventuno del mese di febbraio (21-02-2012), alle ore 11:15 nella Sala riunioni, si è convocata la Giunta Municipale. Risultano presenti i signori: MOSANER ADALBERTO - Sindaco BERTOLINI ALBERTO - Vice Sindaco VIVALDELLI MARCO - Assessore SERAFINI MIRELLA - Assessore BOLLETTIN RENZA - Assessore BRUNELLI MARIA FLAVIA - Assessore ZANONI ALESSIO - Assessore Partecipa la Sig.ra CATTOI ANNA - Vice segretario generale Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOSANER ADALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1636 dell ordine del giorno. ********************* PRPGCDL120040 1

LA GIUNTA MUNICIPALE Premesso che con precedente deliberazione giuntale dd. 30/12/2010 n. 188 esecutiva, veniva approvato la concessione dei locali siti al pianoterra e piano seminterrato dell'edificio comunale Palazzo Salvadori in Riva del Garda - p.ed. 208/1 C.C. Riva sub. 15, ad uso negozio abbigliamento, per una durata di dodici anni a decorrere dalla data di formale consegna e fino al 31 dicembre 2022, al canone iniziale annuo di. 26.000,00, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata allo schema di contratto ed alle condizioni previste nel disciplinare approvato contestualmente; Che l'atto di concessione risulta sottoscritto in data 21.2.2011 e registrato a Riva del Garda in pari data al n. 446 serie 3; Che con nota di data 30 dicembre 2011, il signor Paolo Danti, ha comunicato che in data 29.12.2011 ha stipulato con la società Confezioni Danti di Pelkan Wilma & C. sas, titolare della concessione dei locali di proprietà comunale in oggetto, una promessa di affitto d'azienda; Che l art. 6 del contratto di concessione dd. 21.2.2011 prevede che Il Concessionario può subconcedere totalmente o parzialmente i locali, o chiedere il subentro di terzi nella concessione, previa accettazione della relativa disciplina, purché venga assieme locata o ceduta l azienda commerciale, dandone comunicazione al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Comune può rifiutare, per gravi motivi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la delibera di presa d atto o di assenso. La concessione oggetto del presente atto si intende accordata fatti salvi eventuali diritti di terzi e con il riconoscimento all Amministrazione concedente della facoltà di imporre al Concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse ; Precisato che alla richiesta di autorizzazione al subentro nella concessione è stato dato riscontro con nota di data 10.1.2012 prot. n. 781 comunicando ai richiedenti che l'autorizzazione resta subordinata all'accettazione delle condizioni nella stessa riportate; Che con nota 31.1.2012 sub. 3186 il richiedente Paolo Danti legale rappresentante della omonima ditta individuale con sede in piazza Catena 7 a Riva del Garda ha restituito sottoscritta per accettazione la nota contenente le condizioni poste dall'amministrazione Comunale, compreso l'impegno all'estinzione delle posizione debitoria per canoni di concessione scaduti e non pagati che vengono assunti a carico della ditta subentrante sulla base di un piano di rientro comprensivo degli interessi di mora maturati; Visto il contratto di affitto d'azienda intervenuto tra la società Confezioni Danti di Pelkan Wilma & C. sas, e la ditta individuale Paolo Danti n. 127420/Rep. n. 28861 Racc. Notaio dott. Luigi Maria d'argenio di Riva del Garda, il quale prevede: PRPGCDL120040 2

che s'intendono compresi nel patrimonio aziendale affittato la concessione dei locali di proprietà comunale di cui all'atto di concessione sottoscritto in data 21.2.2011 e registrato a Riva del Garda in pari data al n. 446 serie 3; che l'affittuario, ditta individuale Paolo Danti, si assume tutti gli oneri conseguenti il subentro nella concessione comprese tutte le somme che la società è tenuta a versare al Comune di Riva del Garda per canoni scaduti fino alla data di stipula della scrittura; che il contratto di affitto d'azienda ha una decorrenza dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, con rinnovo di ugual periodo, successivamente a detta scadenza, in assenza di disdetta. Considerato che con il perfezionamento dell'accordo contrattuale di affitto d'azienda la ditta individuale Paolo Danti subentra a tutti gli effetti nella gestione dell attività commerciale per tutta la durata del contratto di affitto d'azienda come sopra specificato, assumendo pure a proprio carico l'onere del pagamento al Comune proprietario dei canoni scaduti e non pagati; Che quindi secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'atto di concessione dd. 21.2.2011 nulla osta all'assenso al subentro temporaneo della ditta individuale Paolo Danti nella titolarità della concessione locali siti al pianoterra e piano seminterrato dell'edificio comunale Palazzo Salvadori in Riva del Garda - p.ed. 208/1 C.C. Riva sub. 15, avendone accettato la relativa disciplina; Ritenuto inoltre che con riferimento all'indennizzo spettante al concessionario per l'esecuzione di lavori di miglioria ai locali consistenti nella posa e fornitura di collegamento ai servizi igienici al piano rialzato di. 1.874,00 e riconosciuto con deliberazione di data 30 dicembre 2010 n. 188, di autorizzare la compensazione del importo in conto canoni di concessione scaduti e non pagati; Dato atto che è stato previamente acquisito il parere stabilito dall art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso ed inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte integrante; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, dichiarata immediatamente esecutiva e inviata alla Giunta Provinciale per il controllo in data 22.12.2000, la quale nella seduta del 2.03.2001 sub. n.3643/01-r.12 ha preso atto dell'avvenuta esecutività, nonché successive modifiche ed integrazioni; Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1; Su invito dell`assessore al PATRIMONIO - ZANONI ALESSIO; Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano: DELIBERA PRPGCDL120040 3

1. di prendere atto dell'intervenuto contratto di affitto d'azienda tra la società CONFEZIONI DANTI di Pelkan Wilma & c. sas di Riva del Garda e la ditta individuale PAOLO DANTI con sede in Riva del Garda, Piazza Catena, 7 (P.IVA 02234690226) legalmente rappresentata dal signor Paolo Danti di Riva del Garda, giusto atto stipulato in Riva del Garda dal notaio dott. Luigi Maria d'argenio n. 127420/Rep. n. 28861 Racc.m, che comprende nel patrimonio aziendale affittato la concessione dei locali di proprietà comunale di cui all'atto di concessione sottoscritto in data 21.2.2011 e registrato a Riva del Garda in pari data al n. 446 serie 3; 2. di riconoscere l'assenso al subentro temporaneo nell'atto di concessione di data 21.2.2011 disciplinate l'utilizzo locali di proprietà comunale siti al pianoterra e piano seminterrato dell'edificio comunale Palazzo Salvadori in Riva del Garda - p.ed. 208/1 C.C. Riva sub. 15, in favore della ditta individuale PAOLO DANTI di Riva del Garda, per la medesima durata del contratto di affitto di azienda ossia fino al 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'atto di concessione; 3. di dare atto che trattandosi di rapporto concessorio lo stesso è svincolato dalla disciplina ella Legge 392/1978 e dalle norme derogatorie dalla stessa previste, e quindi l'assenso al subentro nel atto di concessione di data 21.2.2011 di cui al precedente punto 2), è limitata al periodo di durata del contratto d'affitto d'azienda, non si configura come cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 del Cod. civile, e pertanto non libera il concessionario originario che assume un'obbligazione solidale avente natura eventuale e sussidiaria nei confronti del Comune subordinata all'inadempimento dell'affittuario dell'azienda. 4. di stabilire che alla scadenza del 31 dicembre 2013 qualora la durata del contratto d'affitto d'azienda di cui al precedente n. 1) sia prorogata o rinnovata, la conferma del subentro nella titolarità della concessione dei locali di proprietà comunale è soggetta a comunicazione al Comune proprietario secondo quanto previsto dall'art. 6; 5. di accettare l'impegno della ditta subentrante nell'atto di concessione, al pagamento dei canoni di concessione scaduti e non pagati come da piano di rientro sottoscritto da legale rappresentante Paolo Danti in allegato alla nota 31.1.2012 sub. 3186; 6. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla società Confezioni Danti sas, a garanzia dell esatto adempimento obbligatorio della concessione di cui al precedente punto 2) rappresentata dall atto di fidejussione della Cassa Rurale Alto Garda di Arco n. 02/97133 di data 9/2/2011, per l importo di Euro 6.500,00, previo contestuale reintegro della stessa a cura della ditta subentrante Paolo Danti di Riva del Garda; 7. di autorizzare la compensazione del credito vantato dal concessionario per migliorie di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta Municipale di data 30.12.2010 n. 188 nell'importo a saldo non liquidato di. 1.874,00 in conto canoni di concessione cap. 3239/E; 8. di dare atto che la concessione oggetto del presente atto si intende accordata fatti salvi eventuali diritti di terzi; PRPGCDL120040 4

9. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; 10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, agli effetti del subentro nella concessione. TM PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO SETTORE 5 AREA DEL PATRIMONIO, ESTIMO E PROVVEDITORATO Ai sensi e per gli effetti dell art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1 comma, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare. lì, 17.02.2012 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA f.to Massimo Tomasoni /mcdp. Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL SINDACO f.to Mosaner IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.to Cattoi PRPGCDL120040 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Il sottoscritto Segretario generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo c e r t i f i c a che il presente provvedimento è in pubblicazione all`albo comunale e all`albo pretorio informatico, nei modi di legge, dal 24-02-2012 al 05-03-2012. Attesta altresì che, contestualmente all affissione all albo, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all art. 37, comma 4, dello Statuto, ai sensi dell art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01-02-2005, n. 3/L. lì, 24 febbraio 2012 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Moresco PRPGCDL120040 6

COPIA CONFORME ALL`ORIGINALE Si attesta che la riproduzione del sopraesteso documento è stata effettuata mediante stampa del testo originale della deliberazione come predisposto - ai sensi dell`articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - tramite sistema informativo automatizzato e che pertanto è conforme all`originale; il codice a piè di pagina del testo medesimo è codice univoco di rappresentazione nell`archivio delle delibere, i cui originali in forma cartacea sono conservati presso la Segreteria generale, a disposizione di chiunque sia interessato a prenderne visione o estrarne copia. lì, 06 marzo 2012, ore 10.08 DiPanfiloMCristina (Firma autografa sostituita dall`indicazione a stampa del nominativo del responsabile della riproduzione, per copia conforme ad uso amministrativo, ai sensi dell`art. 3 comma 2 del D.Leg. 12/2/1993, n. 39.) ESECUTIVITA` La presente delibera è divenuta esecutiva il 21-02-2012 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità per l`urgenza, ai sensi dell`art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01-02-2005, n.3/l, e non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi del precitato art. 79, comma 5. lì, 6 marzo 2012 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Moresco PRPGCDL120040 7

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