STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO. Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

STATUTO dell associazione di volontariato PUGLIA LAB

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

STATUTO. Art. 1. Art. 2

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO. Associazione di Promozione Sociale AmicinBici-bik&motion

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

E.I.P.A. ONLUS S T A T U T O

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto associazione di volontariato

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO Associazione Culturale Villacultura

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Genitorinsieme

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Costituzione di comitato tecnico

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON PERDIAMO LA TESTA

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

Protezione Civile Coordinamento Provinciale di Torino STATUTO

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Atto costitutivo e Statuto. Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

TRACCIA DI STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI CHE RICHIEDONO L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE STATUTO

Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Art.1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO. Associazione Protezione Civile Valsamoggia Savigno

Statuto Associazione Friesian Horse. Art. 1 Denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2

STATUTO Associazione di promozione sociale VERBANIA UNITA

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Volontari a Cavallo A.C.E. Per la Protezione Ambientale Civile

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIAP Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio

STATUTO DELLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA DELLE ACQUE CORRENTI

STATUTO Associazione WIDE

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

Amici del Cammino di Santiago

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Burc n. 80 del 23 Novembre 2015 REGIONE CALABRIA. (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO ARCI I BEVITORI LONGEVI. Art. 1 Denominazione - Sede

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

ASSOCIAZIONE Gruppo di ricerca filosofica Chora STATUTO

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI STATUTO

67$7872'(// $662&,$=,21(³$5&2%$/(12

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

ART. 2 ATTIVITA DELL ASSOCIAZIONE ART. 3 COMPITI DELL ASSOCIAZIONE

Regolamento Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato. V Municipalità Arenella/Arenella. Norme di carattere generale ART 1

Transcript:

STATUTO di ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) E costituita ai sensi della legge 383/00 l Associazione di promozione sociale denominata Associazione Rurale Italiana", abbreviabile in ARI, con sede in Verona, Corte Palù della Pesenata n 5, Colà di Lazise, cap 37010 (VR). La durata dell Associazione è di anni trenta dalla data di costituzione. ART. 2 (Scopi sociali) (Attività ed iniziative) L Associazione è autonoma, apartitica, aconfessionale ed a carattere volontario. Non persegue fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto. L'ARI, promuove la partecipazione di contadini e di cittadini per la crescita della società civile, un'agricoltura contadina socialmente giusta ed un corretto utilizzo di tutte le risorse naturali rispettoso della biodiversità, attento ad una produzione ecologicamente durevole. Per la realizzazione dei propri scopi e nell intento di operare per il bene comune, l Associazione si propone: a) azioni di salvaguardia e sostegno del mondo rurale-agricolo; b) scambi in ambiente rurale, a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale per favorire una reciproca conoscenza, che permetta di valutare meglio le rispettive situazioni, valorizzare la rispettiva cultura ed esperienza; c) la formazione, mediante incontri e corsi di aggiornamento su tematiche di attualità che riguardano l'ambiente rurale; d) l'informazione nell'ambito rurale con la diffusione di notizie riguardanti problemi emergenti, nuove normative e leggi rurali-agricole; e) la collaborazione con altri movimenti o associazioni rurali ed il loro coordinamento. Per lo svolgimento delle suddette attività, l Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. 1

ART. 3 (Risorse Economiche) L Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi degli aderenti e dei privati; b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell Associazione, né all atto del suo scioglimento. L esercizio finanziario dell Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all approvazione dell Assemblea dei soci entro il mese di aprile. ART. 4 (Soci) L'ARI associa contadine e contadini, abitanti delle zone rurali e cittadini, che ne condividano le finalità, ne sottoscrivano la Dichiarazione di Principio (che ad ogni assemblea per il rinnovo delle cariche verrà attualizzata) e paghino la quota fissata, impegnandosi a collaborare nelle attività, in modo spontaneo e gratuito. Possono aderire all'ari anche entità collettive senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell Associazione e ad osservare il presente statuto. Il numero dei soci è illimitato. I soci sono raggruppati in 2 categorie: A. i Soci contadini" costituita da contadini singoli o associati; essi, in ogni momento, devono costituire almeno la metà degli associati ARI; B. i Soci Sostenitori che militano a titolo di cittadini o rurali singoli o associati, in favore di un'agricoltura contadina. Ogni entità collettiva aderente all ARI viene rappresentata da un proprio delegato con diritto ad un unico voto qualunque sia la sua consistenza. ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci) L ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la 2

quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell anno in corso. L esclusione dei soci è deliberata dai 2/3 dei votanti dell Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: a) mancato versamento della quota associativa per due anni; b) comportamento contrastante con gli scopi dell Associazione; c) persistenti violazioni degli obblighi statutari. In ogni caso, prima di procedere all esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. ART. 6 (Doveri e diritti degli associati) Obblighi dei soci: a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) avere un comportamento corretto nei confronti dell Associazione; C) versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Diritti dei soci: a) partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; b) partecipare all Assemblea con diritto di voto; c) accedere alle cariche associative. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell Associazione. ART. 7 (Organi dell Associazione) Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; e) la Commissione permanente dei portavoce regionali. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. ART. 8 (Assemblea) L Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega. L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed in particolare: a) approva il bilancio consuntivo; b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera l eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d) delibera l esclusione dei 3

soci; e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l opportunità. L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell Associazione. L Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. ART. 9 (Il Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, di cui almeno 2/3 scelti fra i Soci contadini, nominati dall Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo sono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio; nell impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta di: a) curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; b)predisporre il bilancio consuntivo; c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all Associazione; e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal 4

Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o un terzo dei componenti del direttivo lo ritiene necessario. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. ART. 10 (Il Presidente) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell adunanza immediatamente successiva. ART. 11 (Commissione permanente dei portavoce regionali) La Commissione permanente dei portavoce regionali è composta da un delegato per sezione regionale. Per sezione regionale si intende il territorio amministrativo cui fa capo ciascuna Regione dello stato italiano. Tale commissione svolge un ruolo di appoggio ai lavori del Consiglio direttivo e si riunisce periodicamente su richiesta del Presidente o di almeno 1/5 dei componenti. ART. 12 (Scioglimento) In caso di scioglimento dell Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale. All Assemblea di liquidazione dovranno partecipare almeno 3/4 dei soci e decidere con la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti. ART. 13 (Norma finale - rinvio) Per quanto qui non espressamente riportato si fa riferimento al codice civile e a norme di legge vigenti in materia di associazionismo. 5