COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

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ID 992393906 COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE PG n. 155331/2016 ORDINANZA TL N. 1695/2016 PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER STAGIONE BALNEARE INVERNALE I L S I N D A C O VISTA l'ordinanza Balneare n. 1/2016 del 23/03/2016, con la quale la Regione Emilia- Romagna ha disciplinato l esercizio delle attività balneari e l uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell ambito del litorale marittimo di competenza, per l anno 2016 e vigenti fino all emanazione della successiva ordinanza; PRESO ATTO che la sopra citata Ordinanza Balneare ha stabilito all art. 1 p. 1 il periodo della stagione balneare per l anno 2016, prevedendo altresì che i Comuni possano riconoscere formalmente, con propria ordinanza integrativa, eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti - per l elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di spettacolo e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali - in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nell ordinanza regionale e che al punto 6 del medesimo art. 1, l Ordinanza Balneare sopra citata, ha stabilito che i Comuni possano determinare con apposita Ordinanza integrativa le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali; CONSIDERATA la volontà dell Amministrazione comunale di pervenire ad una rimodulazione della disciplina delle aperture degli stabilimenti balneari e dello svolgimento di pubblici spettacoli all interno dei medesimi, contemperando le esigenze delle imprese e la fruizione delle attività previste da parte dei cittadini; STANTE comunque l esigenza di consentire l avvio della stagione balneare invernale in attesa di introdurre la nuova disciplina attualmente in fase di studio ed elaborazione; RICHIAMATI i divieti e le prescrizioni permanenti di cui all art. 9 dell Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2016, sopra citata; ATTESO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 40441/52 del 17/03/2016 è stato approvato il RUE Piano dell Arenile 2015, pubblicato sul BUR n. 92 del 06/04/2016 e che detto Piano all art. 3 c. 2 lett. e) prevede tra gli obiettivi quello della destagionalizzazione delle strutture per un offerta turistica maggiormente flessibile; VISTE le normative previste dal suddetto Piano dell Arenile, ed in particolare: 1

- l art. 7 c. 1 Stagione Balneare (Sta) che prevede <1. per stagione balneare (STA) si intende ciascuno degli specifici periodi d uso della spiaggia (estivo/invernale) che vengono definiti da apposite ordinanze>; - l art. 33 Stabilimenti balneari ; - il Capo 4 Indici edilizi e Interventi ammessi per tipologia strutturale ed in particolare l art. 37 che prevede le condizioni e modalità delle strutture precarie temporanee (Spt) realizzabili in base alla caratteristica costruttiva per la permanenza di dette strutture nella stagione balneare estiva e nella stagione balneare invernale; DATO ATTO che con ORDINANZA TL 463/2016 PG n. 52391/2016 del 13/04/2016, anche ai fini dell applicazione delle citate norme del Piano dell Arenile, si è provveduto a identificare per stagione balneare estiva la stagione balneare come determinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione Emilia- Romagna e come stagione balneare invernale il periodo dell anno non compreso nella stagione estiva; DATO ALTRESÌ ATTO che con la sopra citata ORDINANZA N. TL 463/2016 si è altresì provveduto a disciplinare le condizione e gli orari di apertura degli stabilimenti balneari anche nella cd. Stagione balneare invernale; CONSIDERATO che il sopra citato articolo 38 del Piano dell Arenile stabiliscono che nella stagione invernale con programma le strutture precarie temporanee possono rimanere sull arenile se utilizzate; RITENUTO OPPORTUNO pervenire all individuazione dei contenuti e delle condizioni minimali che identificano il Programma di iniziative che i concessionari e/o i titolari di stabilimenti balneari ed altresì le imprese operanti sull arenile demaniale marittimo possono presentare al fine della relativa adesione alla stagione balneare invernale con programma ; VISTI la legge Regionale 31 Maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"; la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.; la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205 ; il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30,1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27,28 e 59; l art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 2

tutto ciò premesso D I S P O N E A) di determinare i contenuti e le condizioni minimali che identificano il Programma di iniziative che i concessionari e/o i titolari degli stabilimenti ed altresì i titolari di attività d impresa operanti sull arenile demaniale marittimo possono presentare al fine dell adesione alla stagione balneare invernale con programma come segue: il Programma di iniziative si compone di un calendario di iniziative, da svolgersi presso lo stabilimento balneare e/o le aree di demanio marittimo in concessione durante il periodo della stagione balneare invernale, così come definita con la specifica ordinanza comunale indicata in premessa e, precisamente, nel periodo dal 02 novembre 2016 fino alla emanazione del nuovo provvedimento in corso di approntamento che l Amministrazione comunale intende adottare per le aperture degli stabilimenti balneari e dello svolgimento dei pubblici spettacoli all interno dei medesimi durante le stagioni balneari invernale ed estiva; 1. data di avvio della stagione balneare 2017 così come sarà individuata nell Ordinanza Balneare Regionale per la stagione 2017; 2. le iniziative da inserire nel Programma possono avere carattere ricreativo, sportivo, culturale, ambientale, di spettacolo, ludico e turistico-promozionale; 3. il Programma di iniziative deve contenere un numero minimo di dieci giornate di apertura per lo svolgimento di iniziative - come definite al precedente punto 2 - che il concessionario e/o titolare di stabilimento balneare o di altra attività d impresa operante sull arenile demaniale può individuare a suo piacimento nell ambito della stagione balenare invernale, come definita al punto 1).; 4. durante i giorni di apertura dello stabilimento balneare per lo svolgimento delle iniziative previste nell ambito del programma è consentita, come servizio complementare, la somministrazione annessa oltre alle altre eventuali attività connesse alla principale per le quali si sia in possesso dei requisiti di legge e delle necessarie autorizzazioni; 5. in relazione ad ogni iniziativa di cui si compone il calendario nel Programma deve essere indicato: il periodo di durata e gli orari dell iniziativa; una breve descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell iniziativa; l indicazione della localizzazione dell iniziativa; individuazione delle strutture precarie temporanee utilizzate per lo svolgimento delle iniziative del Programma, in conformità a quanto previsto dall art. 39 del Piano dell Arenile vigente; 6. il Programma delle iniziative dovrà essere presentato al SUAP del Comune di Ravenna almeno 15 giorni prima dell avvio della stagione balneare invernale e/o, in ogni caso, prima dell'avvio delle iniziative. Eventuali successive modificazioni del Programma presentato ovvero la presentazione del Programma 3

oltre il termine sopra indicato dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dell avvio delle iniziative modificate (nelle date o nei contenuti) o di nuovo inserimento; 7. qualora le iniziative previste nel Programma vengano svolte nell ambito delle aree in concessione demaniale marittima o su aree private e le stesse non siano soggette a specifiche autorizzazioni previste da leggi, regolamenti o altri atti a valenza normativa, la presentazione del Programma di iniziative presso il Servizio SUAP ed ATTIVITA ECONOMICHE con riferimento alle iniziative ivi previste, non è soggetto all obbligo di presentazione di comunicazione al Comune come stabilito dall Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2016. Qualora la realizzazione delle iniziative inserite nel Programma sia invece soggetta a specifiche autorizzazioni o altri atti di consenso comunque denominati, il concessionario o titolare dello stabilimento balneare o di altra attività d impresa operante sull arenile demaniale è tenuto a munirsi delle specifiche autorizzazioni o di altri atti di consenso prima della realizzazione delle iniziative previste nel Programma in quanto l inserimento dell iniziativa nel Programma non costituisce in alcun modo titolo autorizzatorio allo svolgimento dell iniziativa medesima; 8. al fine di promuovere la definizione di calendari di iniziative che coinvolgano operatori e parti significative delle singole località della costa, fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, il Programma delle iniziative può essere presentato in forma congiunta da più operatori della medesima località: in tal caso il Programma dovrà essere sottoscritto da tutti i concessionari e titolari di stabilimenti balneari interessati o di altre attività d impresa, dovrà contenere un calendario delle iniziative ed indicare quali iniziative si svolgono nei singoli stabilimenti balneari interessati. Il Programma presentato in forma congiunta dovrà prevedere complessivamente un numero minimo di giorni solari pari a 15 ed un numero di giornate di attività uguale o superiore a 5 per ogni singola struttura balneare. Qualora l aggregazione venga promossa dalle Cooperative della Balneazione nell ambito di iniziative di intere località, il Programma delle iniziative dovrà riportare l impegno dei singoli gestori degli stabilimenti balneari coinvolti a garantire l apertura delle strutture e la realizzazione delle iniziative proposte; 9. la valutazione della compatibilità tra diverse iniziate terrà conto anche della durata dei Programmi. B) di dare atto che il mantenimento delle strutture precarie temporanee necessarie e funzionali alla realizzazione del Programma è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all at. 39 del Piano dell Arenile citato in premessa. a) gli stabilimenti che presentano il Programma di iniziative durante la stagione balenare invernale, potranno rimanere aperti dall alba fino alle ore 19,00 di tutti i giorni, festivi compresi; b) è vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 02,00 alle ore 05,00 del mattino; c) eventuali ulteriori deroghe in relazione a particolari eventi potranno essere oggetto di specifica successiva ordinanza integrativa. 4

D) di richiamare i divieti e le prescrizioni permanenti di cui all art. 9 dell Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2016, sopra citata; C) di stabilire che la presente ordinanza decorre dal 2 novembre con efficacia fino alla emanazione di nuovo provvedimento sindacale, citato al punto A) della medesima. A V VE R T E 1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 2. Il mancato rispetto degli orari di apertura degli stabilimenti balneari fissati alla lett. C) del dispositivo dalla presente ordinanza comporta violazione delle vigenti norme in materia e la conseguente applicazione delle sanzioni fissate dalle vigenti normativa di settore. 3. Fatto salvo quanto sopra previsto al comma precedente, le infrazioni di cui alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/91 le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1e 2 e successive modificazioni ed integrazioni: - comma 1 : pagamento di una somma da 1.032,00 Euro 3.098,00 Euro; - comma 2 pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro. Si precisa al riguardo che la sanzione pecuniaria di cui al 2 comma dell art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1 comma dell Art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi. Proventi, al Comune di Ravenna. I N F O R M A che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni. Ravenna, 31 ottobre 2016 F.to IL VICE SINDACO Eugenio FUSIGNANI 5