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http://wwwinailit/portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_ 1 di 5 10/12/2010 1701 Home Normativa e atti ufficiali INAIL Istruzioni Operative 2010 10 dicembre 2010 10 dicembre 2010 Direzione Centrale Rischi Ufficio Entrate ProtINAIL6001010/12/20100008920 Alle Strutture Centrali e Territoriali Oggetto: - Autoliquidazione 2010/2011 Agevolazioni contributive Modifica del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (1031) Si illustrano le agevolazioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2010/2011, da indicare nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni 1, nonché le percentuali di riduzione da applicare al premio, previste a favore di alcune categorie di imprese Le indicazioni sono fornite a legislazione vigente e potrebbero subire variazioni, qualora la "Legge di stabilità" per l'anno 2011, in corso approvazione, modifichi l'ambito applicativo di dette riduzioni A vantaggio delle Sedi, è riportato il codice identificativo di ciascuna agevolazione all'interno della procedura di gestione (GRA) Riduzione per il settore edile (codice 103) La riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2010 è stata confermata nella misura dell'11,50 % dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2010, in corso di pubblicazione e si applica alla sola regolazione 2010 La riduzione è prevista a favore dei datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa specifica 2 e generale 3 Per le condizioni di accesso al beneficio (requisiti, adempimenti del datore di lavoro, adempimenti di Sede), si conferma quanto indicato con la nota prot 10792 del 16122009 in occasione dell'autoliquidazione 2009/2010 Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778) Ai premi speciali unitari dovuti per l'anno 2010 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50% 4 Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2010 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto Si ricorda che per l'anno 2010 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati i tassi per l'anno 2010 ed è stato inviato alle imprese interessate il mod 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso 5 Riduzione per il settore della pesca (codice 105) La riduzione è fissata nella misura dell'80 % del premio, sia per la regolazione che per la rata, e si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari 6 Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice 109)

http://wwwinailit/portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_ 2 di 5 10/12/2010 1701 Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista la riduzione del premio nella misura del 50% 7, sia in regolazione che in rata L'agevolazione è concessa dalle Agenzie per l'impiego e si applica per un periodo non superiore a dodici mesi, a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti per il DURC Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codici 106 e 108) Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, 8 sia in regolazione che in rata, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili Lo sconto è applicabile per il periodo massimo di agevolazione previsto dalla singola convenzione 9 Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 107) Lo sgravio contributivo 10 si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione che alla rata, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC Riduzioni per i contratti di formazione e lavoro I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione soltanto per la Pubblica Amministrazione 11 Le riduzioni sono pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente esenti, con il relativo codice Riduzioni per i contratti di inserimento Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n 276/2003 12 e dal regolamento CE n 2204/2002 13 Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti, con il relativo codice Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'italia (codice agevolazione 003) Anche per l'autoliquidazione 2010/2011, al premio calcolato per le PAT con sede lavori a Campione d'italia è applicata la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata 14 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati (codici 005 e 025) A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici 15 sono previste specifiche riduzioni contributive 16 Al momento, alla regolazione del premio relativa all'anno 2010, si applica: a) per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2010 17 - la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati - la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate b) per il periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2010 18 - la riduzione del 70% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati - la riduzione del 40% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate Al momento, alla rata di premio per l'anno 2011, si applica: - la riduzione del 70% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati - la riduzione del 40% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate Poiché il disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, all'articolo 1, comma 45, stabilisce che siano applicate, a decorrere dal 1 agosto 2010, le percentuali del 75 % e del 68 % già previste per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2010, sul punto si fa riserva di ulteriori

http://wwwinailit/portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_ 3 di 5 10/12/2010 1701 istruzioni 19 Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n 296/2006 (codice 126) L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n 296/2006, con effetto dal 1 gennaio 2008 ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti, una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali 20 Per quanto riguarda le riduzioni per gli anni 2009 e 2010, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto ministeriale, si fa riserva di successive istruzioni Fermo restando quanto sopra, a partire dall'anno 2011, la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali, a condizione che gli interessati abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio Al fine di semplificare le modalità di presentazione, la richiesta si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni relativo all'autoliquidazione dell'anno precedente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge Per usufruire della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011, sia per i premi ordinari, che per i premi speciali unitari, in occasione dell'autoliquidazione 2011/2012 (scadenza 1622012), gli artigiani devono barrare la casella appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2010/2011, recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art 1, commi 780 e 781" ( allegato 1 ) La riduzione, al momento, si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 21 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall'istituto rilevando gli infortuni denunciati, escluse le franchigie Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l'annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es per la riduzione da applicare alla regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2009-2010) Agevolazione relativa al pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi 22 Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve manifestare tale volontà barrando la casella "SI" del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni Il datore di lavoro che aveva barrato la casella "SI" nelle precedenti dichiarazioni delle retribuzioni, qualora intenda avvalersi del beneficio della rateazione anche per il pagamento del premio 902011, non deve barrare nuovamente la casella Diversamente, qualora non intenda più avvalersi del pagamento in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella "NO" del citato modulo Si precisa che, qualora nel corso del 2010, il codice di agevolazione "070" sia stato revocato a seguito di variazioni di qualsiasi tipo, la Sede deve comunicare al datore di lavoro che, se intende avvalersi della rateazione del premio 2010/2011, deve barrare nuovamente la casella "SI" della dichiarazione delle retribuzioni Si ricorda che il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e che le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi Il tasso di interesse da applicare sarà comunicato in tempo utile per il versamento della 2, 3 e 4 rata 23 BENEFICI CONTRIBUTIVI SOGGETTI A DURC Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte delle ditte che usufruiscono dei benefici indicati nell'allegato alla circolare ministeriale n 5/2008, le Sedi, come di consueto, devono effettuare la verifica d'ufficio della regolarità anche presso l'inps (e, nel caso dello "sconto edili", anche presso la Cassa Edile) Ai fini della fruizione di detti benefici, la regolarità deve essere accertata alla data in cui si effettua la verifica e, in caso di irregolarità, si ricorda che vi è sempre l'obbligo da parte della Sede di invitare la ditta alla regolarizzazione Relativamente al possesso degli altri requisiti previsti dal DM 24102007, si rammenta che i controlli relativi all'assenza delle violazioni di cui all'allegato A del citato decreto sono di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti 24, a cui le Sedi devono inoltrare apposita richiesta di verifica Sul punto, questa Direzione ha già fornito adeguata informativa con la nota prot 4123 del 2052010, alla quale si fa integrale rinvio Per i soli controlli relativi allo "sconto edili" in ordine all'assenza di condanne penali nel quinquennio ex lege 248/2006, le Sedi devono acquisire dal datore di lavoro la relativa autocertificazione ed effettuare le verifiche a campione presso il Casellario Giudiziario 25 Il Direttore Centrale Fto Ing Ester Rotoli

http://wwwinailit/portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_ 4 di 5 10/12/2010 1701 1 La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (modello 1031) deve essere effettuata entro il 16 febbraio 2011; nel solo caso di presentazione per via telematica il termine ultimo di presentazione è il 16 marzo 2011 2 Articolo 36 bis, comma 8, del decreto-legge 472006 n 223, convertito, con modificazioni dalla legge 382006 n 248: "Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n 341 trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza" 3 Articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006 n 296: "A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"; DM 24102007 recante disposizioni in tema di DURC; vedi anche le Circolari Ministeriali n 5/2008 e n 34/2008, nonché le Circolari Inail n 7/2008 e n 79/2008 in merito al DURC per la fruizione di benefici contributivi 4 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 282010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 250 del 25102010 5 Vedi note prot 1447 del 1522010, prot 1953 del 132010, prot 4245 del 2752010, prot 4424 del 762010, prot 5742 del 2272010 e prot 7771 del 27102010 6 L'articolo 2, comma 2, della legge n 203/2008 ha fissato, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare del beneficio nella misura dell'80% 7 Articolo 20, comma 2, della legge 781997 n266 8 Articolo 13 della legge 2331999 n 68 nel testo previgente alla modifica operata dall'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n 247 9 Con note della Direzione Centrale Rischi del 7 agosto 2008 prot 6516 e del 14 gennaio 2009 prot 763 sono state date istruzioni operative in merito alla gestione delle convenzioni stipulate a tutto il 2007 10 Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2632001 n151 nel testo vigente 11 Articolo 86, comma 9, del decreto legislativo 1092003 n 276 12 Articoli 54-59 del decreto legislativo 1092003 n 276 13 Regolamento della Commissione Europea 12122002 n2204, relativo all'applicazione del Trattato CEE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione 14 Articolo 1-quater della Legge 3111986 n11 15 Imprese agricole tenute all'obbligo assicurativo nei confronti dell'inail ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 giugno 1984, n 240, come modificato dall'articolo 1, comma 61, della legge n 247/2007 16 A gevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n 67, e successive modificazioni 17 Articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n 191 18

http://wwwinailit/portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_ 5 di 5 10/12/2010 1701 Deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n 42 ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n 146 e articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n 81 19 L'articolo 1, comma 45, della "legge di stabilità" 2011, all'esame del Parlamento, stabilisce che "A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo" 20 Per l'anno 2008, la riduzione è stata applicata nella misura del 2 %, come stabilito dal DM 27 marzo 2009, pubblicato sulla GU n 119 del 25 maggio 2009 21 L'articolo 304, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n 81/2008 ha infatti abrogato il decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626 citato dall'articolo 1, comma 781, della legge n 296/2006 22 Articolo 59, comma 19, della legge 27121997 n 449 e articolo 55, comma 5, della legge 1751999 n 144 23 Il tasso di interesse per la rateazione ex 449 è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente fissato dal Ministero dell'economia e Finanze 24 Vedi circolari ministeriali n 34/2008 e n 10/2009, nonché note ministeriali n 4549/2009 e n 6675/2009 25 Vedi nota della Direzione Centrale Rischi prot n 10792 del 16122009 e relativo fac-simile allegato <!-- documentwrite('<p id=\"funzionipagina\"><a href=\"javascript:stampapagina()\" title=\"stampa la pagina che stai visualizzando\" id=\"stampa\">stampa pagina<\/a> <a id=\"inviapagina\" href=\"mailto:?subject=portale%20inail%20-%20invia%20questa%20pagina&body=http://wwwinailit:80/portale/appmanager /portale/desktop?_nfpb=true%26_pagelabel=page_normativa%26nextpage=inail/istruzioni_operative/2010/info- 827420966jsp" title=\"invia questa pagina ad un amico\">invia questa pagina<\/a> <a href=\"#testata\" id=\"su\" title=\"torna all\'inizio di questa pagina\">vai a inizio pagina<\/a>'); --> Informazioni generali sul sito Avviso all utenza - Copyright 2008 INAIL - Partita IVA 00968951004 Torna alla navigazione interna