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Transcript:

Roma, 22 giugno 2011 Gentile Partecipante, Le comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di questo Fondo ha deliberato la convocazione dell Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle Cariche Sociali del Fondo stesso nel giorno 21 settembre 2011, ore 17,30, in 1 a convocazione presso la sede del Fondo, in Piazza del Monte di Pietà n. 33, Roma e nel giorno 14 ottobre 2011 ore 17,30, in 2 a convocazione presso la Sala Conferenze di Unicredit, Viale U.Tupini, 180, Roma (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.70 del 21 giugno 2011) In relazione a quanto precede, al fine di consentire la presentazione delle liste elettorali e delle candidature singole, ai sensi dell art. 2 del Regolamento elettorale, Le forniamo le indicazioni che seguono unitamente al Regolamento per le elezioni. A) LISTE ELETTORALI 1. L articolo 2 del Regolamento elettorale in appendice allo Statuto, che si richiama integralmente e si allega, dispone che le liste elettorali per le candidature alle cariche elettive del Fondo devono essere predisposte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali di cui all art. 2, lett. e) dello Statuto del Fondo ovvero predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti (iscritti in servizio e pensionati titolari di pensione diretta del Fondo); in quest ultimo caso, poiché i Partecipanti risultano pari a n. 20.740, ciascuna lista dovrà riportare un numero di sottoscrizioni non inferiore a 692. 2. Devono essere presentate liste separate per l elezione alla carica di Consigliere ed a quella di Revisore. 3. Le liste elettorali devono essere presentate al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma, Piazza del Monte di Pietà n. 33 00186 Roma Comitato Elettorale: - direttamente, a cura dei presentatori, entro il 20 luglio 2011 dalle ore 9:00 alle ore 16:00; ovvero - tramite raccomandata A/R a mezzo servizio postale statale; le raccomandate devono pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 20 luglio 2011. 4. Le liste elettorali devono pervenire corredate dalla seguente documentazione comprovante il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n 79 (di seguito, DM Lavoro 79/07): 4.1 certificato generale del casellario giudiziale da cui risulti che lo stesso non ha riportato condanne, con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; b) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 4.2 dichiarazione sottoscritta dall interessato (autocertificazione) da cui risulti che lo stesso non è stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 4.3 dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, autenticata secondo le modalità indicate nell art. 21 D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti: l insussistenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all art. 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all art. 2399 del codice civile; per i componenti dell organo di amministrazione, il possesso dei requisiti di cui all art. 2, DM Lavoro 79/07; detti componenti, quindi, devono aver maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l esercizio di: a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo; b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali; g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni 2

similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 3, DM Lavoro 79/07 entro i termini fissati dall art. 2 del medesimo Decreto. A tal fine il candidato specifica, nella dichiarazione sostitutiva: - le attività/funzioni svolte ai sensi delle precedenti lett. da a) a g); - l ente, l impresa, la forma pensionistica, l istituto universitario, la pubblica amministrazione, l organismo, il comitato di settore presso cui le suddette attività/funzioni sono state svolte. che nel corso di almeno i due esercizi precedenti l adozione dei provvedimenti di cui alle lettere successive: a) non abbia svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; b) non abbia svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate; c) non abbia svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) non sia stato destinatario dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005. L impedimento ha la durata di tre anni dall adozione dei provvedimenti di cui alle lettere precedenti. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. 4.4 certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero autodichiarazione che attesti l inesistenza in capo all interessato di carichi pendenti; 4.5 per i componenti dell organo di controllo, il certificato di iscrizione al ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 5. Al fine di poter effettuare gli idonei controlli circa la veridicità ed esattezza delle autocertificazioni presentate, i dichiaranti interessati dovranno altresì rilasciare impegno scritto a produrre, successivamente all eventuale elezione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese. 6. Inoltre, le liste predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti devono essere corredate da copia di un documento d identità per ciascun sottoscrittore, in cui il sottoscrittore medesimo dovrà dichiarare specificamente, sotto la sua responsabilità, di essere iscritto in servizio, ovvero di essere titolare di pensione diretta del Fondo, e di aver sottoscritto una sola lista elettorale relativa alla carica elettiva di Consigliere ed una sola lista elettorale relativa alla carica elettiva di Revisore. 7. Ciascuna lista per l elezione alla carica di Consigliere deve essere composta da un numero complessivo di candidati pari a sette, di cui non meno di uno e non più di due Consiglieri effettivi appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta dal Fondo; nell ambito della lista, dovranno essere specificatamente indicati n. 3 supplenti appartenenti esclusivamente al personale iscritto al Fondo e n. 1 supplente appartenente alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo. 3

Nell ambito di ciascuna lista per l elezione alla carica di Consigliere almeno 4 candidati effettivi e 2 supplenti devono possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto 4.3, lettere da a) a f), della presente circolare. 8. Ciascuna lista per l elezione alla carica di Revisore deve essere composta da un numero pari a due candidati alla carica di Revisore effettivo ed un candidato alla carica di Revisore supplente; tutti i candidati devono comunque appartenere alla categoria dei Partecipanti. Nell ambito di ciascuna lista per l elezione alla carica di Revisore, i candidati devono tutti essere iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia; inoltre: - almeno un candidato effettivo e il supplente, devono aver esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore tre anni; - il secondo candidato effettivo dev essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a f). 9. Lo stesso candidato non può concorrere contemporaneamente per la carica di Consigliere e quella di Revisore. 10. Possono essere validamente votate soltanto le liste che siano state convalidate dal Comitato Elettorale. 11. Sono considerate valide le liste che: a) siano state presentate entro i termini sopra indicati; b) siano corredate da tutta la documentazione sopra elencata; c) e, nel caso di liste predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti, siano presentate con modalità conformi a quelle specificamente previste. 12. Inoltre, sono considerate valide le liste sottoscritte da Partecipanti che, alla data di presentazione delle liste stesse, non appartengano più alla predetta categoria di Partecipanti. 13. Qualora dall esame della documentazione su elencata il Comitato Elettorale rilevi la mancanza di uno dei requisiti richiesti, il Comitato medesimo provvederà ad invalidare l intera lista. 14. All atto della presentazione della lista, dovrà essere specificamente indicato il referente della lista medesima e nonché l indirizzo, il recapito telefonico/fax. 15. La convalida o mancata convalida delle liste presentate è comunicata dal Comitato Elettorale entro il 5 giorno dal termine ultimo di presentazione delle liste stesse, con le seguenti modalità: - nel caso di lista presentata dalle Organizzazioni Sindacali, al referente della lista preventivamente individuato dalle medesime Organizzazioni Sindacali; - nel caso di lista presentata e sottoscritta da un trentesimo dei Partecipanti, al referente della lista preventivamente individuato dai presentatori la lista stessa. B) CANDIDATURE SINGOLE 1. Le candidature singole per l elezione dell ottavo membro del Consiglio, riservate agli appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo, vengono sottoscritte dall interessato. 2. Le candidature singole sono presentate dall interessato: 4

- nelle forme ed entro i termini indicati alla lettera A), punto 3; - corredate dalla documentazione indicata alla lettera A), punti 4 e 5; - specificando gli elementi identificativi di cui alla lettera A), punto 14. 3. Possono essere validamente votate soltanto le candidature singole che siano state convalidate dal Comitato Elettorale, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera A), punti 11, lett. a) e b), e 13. 4. La convalida o mancata convalida della candidatura singola è comunicata all interessato entro i termini indicati alla lettera A), punto 15. 5. In caso di candidatura singola, il candidato non può figurare in liste elettorali. A disposizione per qualunque chiarimento, che Le potrà essere fornito dalla Direzione del Fondo, è gradita l occasione per inviarle cordiali saluti. Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma Il Presidente (Prof. Avv. Leonardo Di Brina) 5