STABILITÀ E INTEGRAZIONE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NEL SISTEMA UNIVERSITARIO REQUISITI e COMPETENZE delle DOCENZE PROFESSIONALIZZANTI Prof. Adriano Ferrari Bologna, 24 settembre 2016
Tipologie di docenza a) Docenza universitaria professori di ruolo ricercatori b) Docenza non universitaria ex art. 23, L. 240/2010 (Riforma Gelmini) in convenzione con il SSN a contratto (docenti esterni)
a) Docenti in convenzione con il SSN art. 23 L. 240/2010: «Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca [ ] possono stipulare contratti [ ] per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale [ ]»
segue - a) Docenti in convenzione con il SSN D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - art. 6, comma 3: Riordino della disciplina in materia sanitaria «[ ] la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. [ ] La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. [ ]»
b) Docenti a contratto (esterni SSN) art. 23 L. 240/2010: «Le università, possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale [ ]» Ma ci sono i vincoli relativi al pubblico impiego
Segue - b) Docenti a contratto (ESTERNI SSN) IL REQUISITO DELLA PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE ANCHE UNIVERSITARIA ex art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico impiego) «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [ ], ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. [ ]» Circolare funzione pubblica n. 2 del 2008 «l espressione [specializzazione universitaria] deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l oggetto dell incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale».
Segue - b) Docenti a contratto Requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria DEROGA (art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001) «[ ] si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria [ ]: per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica, nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro [ ], purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Parere ANVUR n. 14 del 18.01.2011 Requisiti per la docenza non universitaria per le Professioni Sanitarie TITOLARITA DI INSEGNAMENTO nella DISCIPLINA PROFESSIONALIZZANTE a) possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente b) possesso della laurea magistrale c) esperienza professionale d) esperienza didattica in corsi universitari e) altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l insegnamento richiesto (quali MASTER e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa) f) pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina
segue - Titoli di studio La laurea magistrale è trasversale alla classe ma non può essere abilitante per l insegnamento di ogni specifica disciplina professionalizzante in ogni singolo CdL I corsi di perfezionamento e i master di primo o secondo livello conferiscono competenza professionale su una specifica disciplina ma non costituiscono titolo abilitante all insegnamento
segue - Titoli di studio Come si comportano gli Atenei: alcuni esempi Ateneo Requisito LM docenza non universitaria eventuali deroghe Alma mater studiorum - Università di Bologna Possono essere ammessi alle selezioni: - per il conferimento della titolarità degli insegnamenti e delle attività di qualificazione e specializzazione: soggetti che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni; - per il conferimento di moduli didattici: soggetti che siano in possesso della laurea magistrale o equipollente; In relazione ai dipendenti delle aziende del SSN: - rispetto al titolo di studio richiesto (possesso della Laurea Magistrale o titolo equivalente nei precedenti ordinamenti), è accettabile anche un titolo di studio aderente alla professionalità maturata quando quest ultima è funzionale e congruente con l insegnamento Università degli studi di Verona Università degli studi di Parma Università degli studi di Ferrara Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Laurea Magistrale* pertinente conseguita da 3 anni, attività professionale didattica scientifica attinente al modulo. L attribuzione della titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante prevede prioritariamente (tra gli altri): - il possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale - adeguati requisiti scientifici e professionali - "diploma di laurea" - comprovata specializzazione anche universitaria *E ammessa la possibilità, in particolare per i SSD da MED/45 a MED/50, di affidare tali incarichi a docenti non in possesso dei suddetti requisiti purché ne sia documentata la competenza specifica nell ambito dell insegnamento e l appartenenza al profilo professionale del corso di studi. Assenza di vincoli precisi per docenti in convenzione SSN
b) Esperienza professionale 1. Anni di esperienza lavorativa: < 5 anni < 10 anni tra i 10 e i 30 anni oltre i 30 anni Anni di attività
Segue - b) esperienza professionale 1. Anni di attività lavorativa 2. Luogo di lavoro casistica numerosa e diversificata 3. Ruoli ricoperti in ambito lavorativo 4. Continuità nella formazione corsi ECM, convegni, ecc. 5. L idoneità professionale alla docenza non è assoluta ma relativa ad un SSD di riferimento e ad un definito ambito 6. Esperienza clinica (non solo anzianità)
c) Esperienza didattica in corsi universitari criterio insuperabile d) Pubblicazioni specifiche riferite al SSD coerenti con la disciplina inerenti il tema affidato
Considerazioni 1. I docenti necessari per insegnare le materie professionalizzanti nei CdS sono reclutabili fra i professionisti che hanno tra i 5 ed i 30 anni di anzianità 2. Esperienza clinica elemento fondamentale per insegnare materie professionalizzanti 3. Per i dipendenti SSN la tendenza è quella di non richiedere la laurea magistrale 4. Per gli esterni al SSN? potrebbero avere i titoli ma non l esperienza clinica
Conclusioni
Epilogo: teoria o prassi?
Vi ringrazio