Newsletter n. 11 del 15 Maggio 2012



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Newsletter n. 11 del 15 Maggio 2012 1. Registro delle imprese Nuova modulistica informatica per il deposito degli atti in vigore dal 1 giugno A partire dal 1 giugno 2012 per il deposito degli atti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), dovrà essere utilizzata la nuova modulistica informatica realizzata secondo le specifiche tecniche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256). La data, inizialmente fissata al 9 maggio 2012, è stata posticipata al 1 giugno 2012, su comunicazione di Unioncamere del 11 maggio 2012, Prot. 0008997. A partire da tale data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 agosto 2009, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici. Dalla stessa data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base del decreto ministeriale 30 marzo 2005. Sarà, dunque, possibile utilizzare solo i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come il programma Comunica-Starweb, il software FedraPlus o altri programmi equivalenti. Si ricorda che la nuova release del software Fedra 06.60.04 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio, per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma ComunicaStarweb (o programmi equivalenti). Si ricorda, infine, che alla pubblicazione del decreto ha fatto seguito la Circolare n. 3646/C del 30 novembre 2011, Prot. 00227793, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte dal decreto, e la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, nella quale sono state fornite le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica per il Registro delle imprese e il REA. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo delle nuove istruzioni si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO Registri Registro delle imprese. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=1 2. Nuovi adempimenti per agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi e spedizionieri TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 1/9

A decorrere dal 12 maggio 2012, sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 che prevedono nuove modalità d iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi, sostituiti ora dal Registro Imprese. Queste le principali novità: 1) I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate devono presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura COMUNICA, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), utilizzando l apposito modello ministeriale, sottoscritto con firma digitale. 2) Rimangono invariati i requisiti professionali e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa. 3) Per ogni luogo dove l impresa esercita l attività dovrà essere allegata, alla denuncia di inizio di attività al REA, una SCIA con la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti richiesti che, a qualsiasi titolo, esercita l attività. 4) Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed alle eventuali unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell impresa. 5) Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere l iscrizione nell apposita Sezione del REA. Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012-12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dal decreto. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo dei decreti e della relativa modulistica si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO Registri Registro delle imprese. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=1 3. Nuovo regime di controlli nelle SRL I primi profili applicativi Con il rinnovo degli incarichi triennali dei collegi sindacali per le S.r.l. si segnalano le prime applicazioni del nuovo regime dei controlli introdotto dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità per l anno 2012), successivamente modificato sia dal D.L. n. 5/2012 (decreto Semplificazioni) che dalla legge di conversione n. 35/2012. Secondo il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 124), in base al disposto dell art. 2477 C.C., il regime legale dei controlli nella SRL, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (di cui all'art. 2403 C.C.), sia quella di revisione legale dei conti (di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione di organo di controllo o revisore. TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 2/9

La conseguenza di maggiore impatto derivante da tale interpretazione è che, nel caso in cui la società dovesse decidere di nominare un solo revisore legale, questo sarà tenuto ad esercitare anche la funzione di controllo di gestione. Secondo ASSONIME, la interpretazione data dal Consiglio Notarile di Milano non appare in linea con il dettato dell'art. 2477 C.C. (secondo cui nella S.r.l. la funzione di controllo sulla gestione non è più necessariamente svolta da un organo collegiale, ma può essere esercitata da un organo monocratico), e con un'interpretazione sistematica della stessa. In un documento intitolato "Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella Srl (caso n. 3/2012)", ASSONIME sostiene che, con il termine revisore di cui all art. 2477 C.C. non si è inteso far riferimento in senso generico ad un soggetto esterno alla società al quale possa essere attribuita una generale funzione di controllo, ma indica una persona fisica o giuridica abilitata a svolgere le funzioni di revisione legale dei conti annuali e consolidati. In altri termini, il fatto di aver ammesso la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo è indice della volontà legislativa di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere. Per un approfondimento sull argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO Temi di diritto societario e d impresa Società di capitali Collegio sindacale Sindaco unico.. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=187 4. Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. - Nota interpretativa del CNDCEC Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha redatto una nota interpretativa nella quale si esaminano le recenti trasformazioni degli assetti dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l.. Il documento fornisce un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all attribuzione delle relative funzioni, a seguito delle novità introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni, il quale si inserisce in un articolato iter legislativo che, pur nella perdurante mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell ordinamento societario, ha introdotto la figura del sindaco unico. Nell ultima versione dell assetto dei controlli, la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., è stata confermata esclusivamente in quest ultimo tipo societario, peraltro prevendendone rilevanti modifiche. Con questa nota interpretativa, il Consiglio nazionale prende dunque posizione sulle questioni sollevate dalla nuova versione del codice civile. Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto. http://bit.ly/kzigf6 5. Cambio di residenza in tempo reale Circolare del Ministero dell Interno Ma si tratta di vera semplificazione? TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 3/9

Dal 9 maggio 2012 i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno con la Circolare 27 aprile 2012, n. 9 con la quale interviene in materia di cambio di residenza in tempo reale, come previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012. Una novità riguarda la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di appositi moduli, che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. I cittadini potranno, dunque, presentare le dichiarazioni anagrafiche anche tramite raccomandata, fax e via telematica. In quest'ultimo caso bisognerà: sottoscrivere la dichiarazione con firma digitale; essere identificati dal sistema informatico, attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) o attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS); inviare la dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante e trasmettere per posta elettronica "semplice" copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante. In sostanza, per fare il cambio di residenza on-line sarà necessario avere: casella di posta certificata (PEC), firma digitale, carta d'identità elettronica (CIE) e/o carta nazionale dei servizi (CNS), casella di posta elettronica normale, scanner per fare la copia della dichiarazione autografa e del documento di identità del dichiarante. Se questa è semplificazione, c è da rimanere allibiti!!!! Forse è ancora meglio andare allo sportello del Comune e compilare la modulistica cartacea... come ai bei tempi!!!!! Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo della circolare del Ministero dell Interno si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO E-Government e E- Learning Residenza Cambio in tempo reale. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=485 6. Stato civile - Cambiano le procedure per cambiare il nome o il cognome E stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012, il D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, recante il Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Il regolamento che entrerà in vigore il 9 luglio 2012 - modifica le disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 4/9

Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al Prefetto. Trascorso il termine previsto, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonchè la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 7. Decreto legislativo n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Servizi In arrivo disposizioni integrative e correttive Molte e rilevanti le novità introdotte Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso ha approvato, in via preliminare, il testo di uno Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Il provvedimento, come si legge nel comunicato stampa del Governo, apporta, a distanza di due anni dall attuazione della Direttiva Servizi, alcuni necessari correttivi al D.Lgs. n. 59/2010, riguardanti soprattutto l introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA). Nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si prevede che si applichi, salvo le eccezioni di legge, l istituto del silenzio-assenso. Il provvedimento contiene numerosi interventi di immediata semplificazione, riguardanti le attività di commercio all ingrosso nel settore alimentare (previste modifiche all art. 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali), di facchinaggio, di intermediazione commerciale e di affari, di spedizioniere, di acconciatore, di estetista, di lavanderia e di disciplina dei magazzini generali e dei mulini. Abrogate le disposizioni che regolavano il commercio all ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati. Prevista l abrogazione dell Albo dei commissionari, mandatari ed astatori e del Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. Prevista la soppressione del ruolo per il mediatore delle unità da diporto. Previste modifiche riguardanti il Ruolo dei periti e degli esperti. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto legislativo si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO Semplificazione amministrativa Direttiva Servizi 2006/123/CE http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=337 8. Professioni non regolamentate La Camera approva un Disegno di legge TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 5/9

Il 17 aprile 2012 la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge n. 3270 recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi la disciplina delle professioni non regolamentate o non protette, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. In particolare il testo unificato del disegno di legge definisce "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull autonomia, sulle competenze e sull indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Per un approfondimento dell argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO Attività economiche e figure professionali Professioni non organizzate in ordini o collegi http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=484 9. Liberalizzazioni Disciplina degli orari e tempi di chiusura degli esercizi commerciali Parere del Prof. Valerio Onida Su incarico della Confcommercio, il Prof. Avv. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha redatto un parere pro veritate sulla questione della legittimità costituzionale e compatibilità comunitaria dell articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (legge Salva Italia ) con cui sono stati liberalizzati gli orari e i tempi di chiusura degli esercizi commerciali. Il parere mette in luce le ragioni per le quali la realizzazione di una deregolamentazione totale e selvaggia (così viene testualmente definita) degli orari, unitamente alla mancata previsione di un qualunque adattamento che tenga conto della peculiarità dei territori e delle caratteristiche degli operatori, TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 6/9

contrasta con le norme e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale e dai Trattati europei. In particolare, ricostruisce, attraverso l approfondita disamina di una copiosa, quanto consolidata, giurisprudenza costituzionale e comunitaria, il corretto significato e la reale portata del principio di tutela della concorrenza - sul quale il legislatore ha ritenuto di poter fondare il proprio titolo di intervento - giungendo alla conclusione che la misura comporta una clamorosa violazione sia dell attuale sistema costituzionale anche, e non solo, sotto il profilo del riparto di competenze - che dei Trattati europei. Per scaricare il testo del parere clicca sul link riportato sotto. http://bit.ly/kz89de 10. Concessioni di aree demaniali marittime Comunicazione all Anagrafe Tributaria Dal 1 gennaio 2013 tutte le Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime (Regioni, Comuni, Capitanerie di porto e altre autorità portuali) dovranno comunicare all anagrafe tributaria i dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime attraverso il Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.), gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti, curandone il corretto aggiornamento dei dati, attraverso l acquisizione del modello di domanda normalizzata (DO.RI. DOcumentazione RIchiedente), disponibile sul sito internet del predetto Ministero. Lo ha stabilito il Direttore dell Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 3 maggio 2012, Prot. n. 2012/59763, pubblicato sul sito dell Agenzia. Tale adempimento risponde all obbligo, posto a carico degli uffici pubblici, di comunicare gli atti di concessione, autorizzazione e licenza, di cui al comma 1, art. 6, D,P,R. n. 605/1973. In sede di prima applicazione, i dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011 dovranno essere comunicate al S.I.D., entro il 31 dicembre 2012. Per l omissione delle comunicazioni al S.I.D. ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 103,29 euro a 2.065,83 euro. Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto. http://bit.ly/iwljsn 11. Dipartimento della Funzione Pubblica "dà voce" al sito con ReadSpeaker Da mercoledì 16 maggio il Dipartimento della Funzione pubblica consente ai visitatori del proprio sito di "ascoltare" le pagine web: primo tra le Amministrazioni centrali, inaugura ReadSpeaker, servizio di vocalizzazione dei testi e dei contenuti delle pagine web. Grazie a un clic sull'icona "ascolta" che compare all'inizio di ciascuna pagina del sito, i cittadini potranno sentire una voce text-to-speech (di sintesi vocale), TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 7/9

che, con chiara dizione, legge i testi. Il sistema permette di variare il tono della voce e la velocità di lettura. Il servizio risponde pienamente ai criteri di accessibilità, è di facile uso e offre, inoltre, la possibilità di selezionare parti di testo da ascoltare, per ottimizzare il tempo di fruizione. La vocalizzazione del sito web è stata introdotta per aumentare l'accessibilità, prevalentemente a vantaggio dei cittadini che soffrono di disturbi della vista (ipovedenti) e di alterazioni della capacità di lettura, come la dislessia; ma anche a vantaggio di cittadini immigrati che non siano ancora in grado di leggere la lingua ma ne comprendano il parlato. La tecnologia del sistema di vocalizzazione ReadSpeaker permette anche di salvare il testo letto, in formato mp3, sul proprio hard disk ed è possibile ascoltare i testi da tutti gli strumenti di ascolto oggi disponibili: ipod touch, ipad, iphone, smartphone o tablet a standard Android. Il "sito parlante" del DFP verrà presentato in occasione del FoumPA 2012 che si terrà nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2012. (Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione) Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto. http://bit.ly/l0eang 12. I blog NON sono stampa clandestina e NON sono un prodotto editoriale - Storica Sentenza della Cassazione I blog - anche giornalistici - non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina. La Terza Sezione della Corte di Cassazione, il 10 maggio 2012, ha emesso una sentenza molto attesa ponendo così fine a cinque anni di dispute dottrinarie e infuocati dibattiti sulla natura dei blog giornalistici e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l apposito registro delle testate editoriali del Tribunale. La III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino, con la relazione del magistrato Santi Gazzara e la presenza del sostituto procuratore generale Policastro, ha deciso, in udienza pubblica, sullo scottante caso degli obblighi di registrazione come testata telematica dei blog e sulla natura di stampa clandestina dei blog non registrati. La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta, giornalista e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina; pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania. TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 8/9

ATTENZIONE a sottoscrivere moduli on-line di guide e repertori L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha invitato le Camere di Commercio italiane ad allertare le imprese in relazione a informazioni altamente ingannevoli contenute in moduli che due diverse società stanno inviando alle imprese, richiedendone la sottoscrizione e il reinvio alle società medesime. Nel primo caso si tratta della società AVRON S.R.O. di Bratislava (Slovacchia) la quale chiede di controllare e/o modificare i dati relativi alla propria azienda, riportati in un modulo. La sottoscrizione e restituzione in busta pre-affrancata di tale modulo, contenente informazioni altamente ingannevoli, determina la registrazione inconsapevole in una guida internet, denominata Registro del mercato nazionale, della durata di tre anni, al costo di 1.279,00 euro. Nel secondo caso si tratta della società messicana EXPO GUIDE S.C. che gestisce una guida internet denominata Guida per fiere ed espositori. Anche in questo caso si invitano le imprese destinatarie a controllare i dati riportati in un modulo e a re-inviarlo, senza informare che così facendo aderiscono a una registrazione triennale a tale banca dati, al costo di 1.180,00 euro all anno. Nei confronti di entrambe le società, l AGCOM ha già provveduto ad irrogare una sanzione pecuniaria di 100.000,00 euro, con i provvedimenti PB682- AVRON e PB628-RHEINGOLF/EXPO-GUIDE. TuttoCamere Newsletter n. 11 15 Maggio 2012 Pag. 9/9