SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI INCARICO

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Allegato A E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario SASSARI SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI INCARICO recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori per Il recupero funzionale ed architettonico degli immobili della ex Fondazione Brigata Sassari finalizzati alla realizzazione di nuova casa dello studente ARTICOLO 1 - Oggetto dell'incarico L ERSU di SASSARI, nella persona del conferisce a iscritto a Codice Fiscale Partita IVA, l'incarico per l espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori relative all intervento di Il recupero funzionale ed architettonico degli immobili della ex Fondazione Brigata Sassari finalizzati alla realizzazione di nuova casa dello studente come di seguito indicate: 1. PROGETTAZIONE: 1.1 progettazione definitiva; 1.2 progettazione esecutiva; 2. DIREZIONE LAVORI: 2.1 direzione lavori; 2.2 contabilità dei lavori; 2.3 accertamento della regolare esecuzione; 3. PRESTAZIONI SPECIALI: 3.1 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (predisposizione piano di sicurezza e fascicolo) 3.2 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; All esito della progettazione definitiva l Ente si riserva di realizzare soltanto un lotto funzionale delle opere di cui trattasi; in tal caso la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori saranno riferite al primo lotto. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dal Regolamento Generale, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, nonché quelle impartite dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 93 del D. Legisl. 163/2006 e dell art. 8 L. R. (Regione Sardegna) n. 5/2007. ARTICOLO 2 - Disciplina applicabile La presente convenzione definisce le modalità di espletamento dell'incarico, dei tempi dello stesso per quanto riguarda l'attività di progettazione e per la determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere. Pagina 1 di 8

Per quanto non espressamente previsto la presente convenzione è inoltre soggetta alle norme del codice civile e ad ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. ARTICOLO 3 - Oneri dell'incaricato Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione né, per quanto riguarda l'attività di direzione lavori, determinare un'alterazione della consistenza e delle funzioni dell'ufficio di direzioni lavori. Il soggetto incaricato dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. ARTICOLO 4 - Obblighi dell'amministrazione L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente l intervento di cui trattasi ed, in particolare, copia del progetto preliminare e di tutti gli elaborati allegati allo stesso. ARTICOLO 5 - Attività di progettazione L'incaricato si impegna a produrre, su supporto cartaceo e su CD-Rom, n 6 (sei) copie di ogni elaborato di progetto e di ogni altro atto connesso, come di seguito elencati: Progetto definitivo, in tale fase dovranno prodursi i seguenti elaborati: a) relazione descrittiva b) relazioni tecniche specialistiche c) elaborati grafici d) calcoli preliminari di impianti e strutture e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici f) rilievi g) computo metrico estimativo h) quadro economico Progetto esecutivo, in tale fase dovranno prodursi i seguenti elaborati: a) relazione generale b) elaborati grafici c) computo metrico estimativo d) quadro economico e) cronoprogramma f) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi g) quadro dell'incidenza percentuale della quantità della mano d opera per le diverse categorie di cui si compone l'intervento h) schema di contratto i) capitolato speciale di appalto l) piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e di seguito indicato Piano di Sicurezza m) Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori (articolo 4 comma 1, lettera b) - del Decreto Legislativo n Pagina 2 di 8

494/1996 e successive modifiche ed integrazioni), tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. L ERSU di Sassari diventerà proprietario di tutti gli elaborati progettuali e degli atti ad essi connessi e potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. ARTICOLO 6 - Varianti al progetto L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e che non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, nonché quelli necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi, in particolare trattandosi di bene di interesse storico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 quelle necessarie ai fini dell approvazione della Soprintendenza Regionale del Ministero per i Beni Culturali. Qualora le richieste dell'amministrazione comportassero la necessità di variare l'impostazione progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico l'amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo dello stesso, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità. Nel caso in cui le variazioni riguardassero i progetti esecutivi, anche se già elaborati e presentati, ove derivasse da esse l'esigenza di modificare l'impostazione progettuale, spetteranno ai progettisti le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), l'incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. All'atto della richiesta di predisposizione degli elaborati, l'amministrazione indicherà i criteri per il calcolo del relativo compenso con riferimento alle modalità previste dall art. 29 del Capitolato d Oneri Regionale di cui al D.P.G.R. 13 ottobre 1966 n 54 e s.m.i.. All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del D. Legisl. 163/2006 e per le varianti minori approvate dall'amministrazione su richiesta dello stesso direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli ultimi due periodi del predetto articolo 25 - comma 3. ARTICOLO 7 - Variazioni progettuali ed aumento delle competenze Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dall'amministrazione. In mancanza di tale autorizzazione scritta, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio derivante dall esecuzione dei lavori. Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni della presente convenzione, l'incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione all'amministrazione. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto il benestare dell'amministrazione. In mancanza di tale benestare, l'amministrazione non è tenuta al pagamento di onorari, compensi od altri oneri aggiuntivi. Pagina 3 di 8

ARTICOLO 8 - Tempi per la progettazione I termini per l'espletamento dell'attività di progettazione decorrono dalla sottoscrizione della presente convenzione. I termini intermedi per l'espletamento delle attività di progettazione inerenti alle diverse fasi sono così ripartiti: a) Progetto definitivo: giorni decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione; b) Progetto esecutivo: giorni decorrenti dall'approvazione del definitivo da parte dell'amministrazione, completo dei necessari pareri. I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere interrotti solo con atto scritto motivato dell'amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra. ARTICOLO 9 - Attività di direzione lavori L'attività di direzione lavori comprende: - direzione lavori - assistenza al collaudo - prove in officina - liquidazione - misura e contabilità lavori - controllo aggiornamento elaborati di progetto - coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; L'Ufficio di direzione lavori, sarà costituito, ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n 554/1999, dal direttore dei lavori con qualifica di architetto e da eventuali direttori operativi indicati dall affidatario in sede di offerta. Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con l'ufficio Tecnico della Soprintendenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Il direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Legisl. 163/2006 o dal D.P.R. n 554/1999. ARTICOLO 10 - Attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'incaricato in tempo utile i dati relativi alle Imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati dovranno prevedere i nominativi dei responsabili della sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle Imprese incaricate per l'esecuzione dell'opera, onde permettere al coordinatore per l'esecuzione di espletare gli incarichi previsti dalla legge. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Pagina 4 di 8

sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 12 del D. Legisl. n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 12 del De. Legisl. n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all'articolo 4 - comma 1, lettera b) - del citato Decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione; - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; - segnalare al Direttore dei Lavori, al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del D.Legisl. n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 12 del medesimo Decreto e proporre la sospensione dei lavori l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, il Committente o il Responsabile dei Lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro; - sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese interessate; - assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del D. Legisl. 163/2006. ARTICOLO 11 - Penale per i ritardi Il mancato rispetto dei termini fissati dalla presente convenzione comporta l'applicazione di una penale pari all un per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dei compensi relativi alla singola attività. I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività di progettazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette prestazioni superi i 30 giorni l'amministrazione potrà risolvere la presente convenzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti. ARTICOLO 12 - Recesso e risoluzione del contratto L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo dell'amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l ERSU potrà risolvere il Pagina 5 di 8

contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo dell'amministrazione o che siano state validate positivamente. ARTICOLO 13 - Determinazione del corrispettivo I compensi verranno determinati, al netto del ribasso del % (calcolato sugli onorari e rimborso spese) con riferimento alla Categoria Id della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti sul consuntivo lordo dell opera con i criteri specificati nella perizia degli onorari che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Le aliquote per le prestazioni parziali verranno determinate con riferimento alle tabelle B, B1 e B2 del D.M. 4 Aprile 2001 già citato. Gli onorari ammontano presuntivamente a 455.917,27(quattrocentocinquantacinquemilanovecentodiciasette/27) così suddivisi: a) Progettazione definitiva 91.862,86 b) Progettazione esecutiva 83.855,54 c) Direzione dei Lavori 94.840,34 d) Misura e contabilità dei lavori 45.743.20 e) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 41.434,58 f) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 84.112,28 441.848,80 Rimborso spese (a+b+c+d+e+f+g) 28,98% 128.047,78 TOTALE 569.896,58 Riduzione 20% per prestazioni a Pubblica Amministrazione 113.979,31 SOMMANO ONORARI E RIMBORSO SPESE 455.917,27 Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori. L'incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto. Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'iva come per legge. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. I corrispettivi sono immodificabili. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. L importo degli onorari può, tuttavia, essere rideterminato, con i criteri sopra specificati, ove risulti variato l importo effettivo dei lavori. Pagina 6 di 8

ARTICOLO 14 - Pagamenti I compensi sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: a) attività di progettazione: - entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della relativa fase progettuale; b) attività di direzione lavori: - in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori; c) residuo - entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaudo: saldo della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione. E fatto salvo quanto previsto dall art. 18 della presente convenzione. Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, l approvazione del progetto definitivo ed esecutivo non dovesse verificarsi entro 180 (centoottanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna all'amministrazione della documentazione completa i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione. L emissione del mandato di pagamento è subordinata all emissione di fattura fiscale. ARTICOLO 15 - Subappalto Il subappalto è ammesso esclusivamente per prestazioni specialistiche che abbiano carattere accessorio rispetto alle prestazioni oggetto di incarico. ARTICOLO 16 - Responsabilità verso terzi e assicurazione L'incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni dell'amministrazione), che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora l'amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell'articolo 111 del D. Legisl. 163/2006, a far data dall approvazione del progetto esecutivo, lo stesso incaricato si dovrà munire di una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'intervento in questione. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico esonera l'amministrazione dal pagamento di tutti i compensi professionali. ARTICOLO 17 - Sospensione L Amministrazione Appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l efficacia del contratto stipulato con l Affidatario del servizio, per periodi non superiori a 6 mesi, senza che lo stesso abbia titolo ad alcun indennizzo. ARTICOLO 18 Norme in materi di sicurezza Ai sensi dell art. 52 L. R. n. 5/2007: A) L appaltatore è obbligato ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. B) Le imprese sono obbligate a presentare la documentazione che attesti che l impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Pagina 7 di 8

C) La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono subordinati all acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell acconto successivo ARTICOLO 19 - Riservatezza I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita dall affidatario nell espletamento dell incarico devono essere considerati riservati e pertanto e pertanto non possono essere divulgati senza l autorizzazione dell Amministrazione Appaltante. ARTICOLO 20 - Controversie Qualsiasi controversia che non sia stato possibile comporre in via amichevole è devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Sassari. ARTICOLO 21 - Spese di contratto Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell'incaricato. (data) (firma) (firma) Pagina 8 di 8