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COMUNE DI ALBAVILLA Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOMMARIO Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI Articolo 5 BASE IMPONIBILE Articolo 6 ALIQUOTE Articolo 7 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI Articolo 8 VERSAMENTI Articolo 9 DICHIARAZIONE Articolo 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE Articolo 11 ACCERTAMENTO Articolo 12 RISCOSSIONE COATTIVA Articolo 13 SANZIONI ED INTERESSI Articolo 14 RIMBORSI Articolo 15 CONTENZIOSO Articolo 16 RAVVEDIMENTO OPEROSO Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione nel Comune di Albavilla del tributo sui servizi indivisibili (TASI) componente dell Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI 1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 3. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 4. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 % dell ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall occupante e dal titolare del diritto reale è fissata dal Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione delle aliquote. 5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 8. L ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in

locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario. Articolo 5 BASE IMPONIBILE La base imponibile è la stessa prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni. Articolo 6 ALIQUOTE 1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell anno che precede quello di decorrenza e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito all anno di imposta a partire dal quale le stesse devono applicarsi, fatto salvo quanto disposto dall art. 1 comma 444 della legge 228/2012 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, detrazioni e riduzioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa nazionale. Con la medesima deliberazione può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 2. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'imu non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013. 3. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille. 5. Con la deliberazione di cui al punto 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Articolo 7 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI Con la deliberazione comunale di cui all art. 6, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione economica (ISEE) della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate tipologie di contribuenti. Non sono previste assimilazioni all abitazione principale oltre quelle previste ex lege. Articolo 8 VERSAMENTI 1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 2. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

3. Il versamento deve essere effettuato con due rate, scadenti la prima il 16 giugno per l importo dovuto per il primo semestre e la seconda il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È consentito il pagamento in un unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno. 4. Per l anno d imposta 2014, il versamento dell imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 ottobre e la seconda con scadenza il 16 dicembre. 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. 7. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 8. Il versamento dell acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo. 9. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l intero tributo dovuto e sia effettuato nei termini di legge. 10. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, in caso di situazioni particolari. Articolo 9 DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 4. Le dichiarazioni già a suo tempo presentate ai fini dell applicazione dell ICI e dell IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. 5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014. Articolo 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Articolo 11 ACCERTAMENTO 1. Ai fini dell esercizio dell attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. 2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l Ente può richiedere, agli

uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all art. 2729 del codice civile. 4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 6. Il contribuente a cui siano stati notificati avvisi di accertamento, in presenza di situazioni di difficoltà economica e finanziaria, può richiedere al Comune la rateizzazione dell importo dovuto. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale. In tal caso la sanzione viene calcolata nella sua interezza, senza la riduzione prevista dall art. 16 comma 3 del D.lgs 473/97. Articolo 12 RISCOSSIONE COATTIVA Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. Articolo 13 SANZIONI ED INTERESSI 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50. 2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro. 3. Se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Le sanzioni previste per l omessa ovvero per l infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 5. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. 8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. A seguito di violazioni sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi annui nella misura del saggio di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Articolo 14 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall articolo 13, comma 9, del presente regolamento. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall articolo 8, comma 6, del presente regolamento. Articolo 15 CONTENZIOSO In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Articolo 16 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ai sensi dell art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce che la riduzione prevista dall art. 13 comma 1 lett. b del D.lgs. 18 dicembre 1997, n 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo. Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.