Comune di Ceggia (provincia di Venezia) Regolamento per l applicazione dell art. 92 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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Comune di Ceggia (provincia di Venezia) Regolamento per l applicazione dell art. 92 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Deliberazione della Giunta Comunale nr del

Indice: Art.1 Modalità di c\ostituzione del Fondo... 3 Art.2 Percentuali per la determinazione delle prestazioni parziali relative alla progettazione di opera o lavoro pubblico... 4 Art. 3 Individuazione delle percentuali di ripartizione del fondo fra i componenti del Nucleo di progettazione... 6 Art.4 Nucleo di progettazione: personale interessato... 7 Art.5 Nucleo di progettazione: costituzione e svolgimento attività... 8 Art. 6 Sottoscrizione degli elaborati... 9 Art. 7 Proprietà dei progetti... 10 Art. 8 incarichi collegiali con professionisti esterni... 10 Art. 9 Prestazioni professionali specialistiche... 10 Art.10 Limiti economici... 12 Art.11 Orario di lavoro e spese accessorie... 12 Art.12 Penali... 13 Art.13 Responsabile del procedimento... 13 Art. 14- Liquidazione delle prestazioni... 13 Art. 15- Utilizzazione delle eccedenze... 14 Art. 16 Norma transitoria... 14

Art.1 Modalità di costituzione del Fondo 1. Il fondo di cui all art.92, commi 5 e 6, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è costituito da una somma non superiore al 2% dell importo a base di gara dell opera o lavoro pubblico ripartita fra il responsabile Unico del Procedimento e fra il personale interno all Amministrazione Comunale (d ora in poi nominata A.C.) incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i collaboratori e dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato ripartita tra i dipendenti dell A.C. che lo abbiano redatto. 2. La percentuale del 2% si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell A.C.. 3. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati dall Ente come, per esempio: nuove opere, edilizie e di urbanizzazione, stralci successivi e di completamento di opere nuove, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni per le quali è necessario provvedere ai progetti per l appalto, strumenti di pianificazione in genere. 4. L ordine di priorità per la realizzazione delle opere o per la redazione del piano viene dato dai competenti organi dell Amministrazione. 5. Nel caso in cui l A.C. non affidi al personale interno l incarico completo per la progettazione dell opera pubblica o di un lavoro, ma solamente l espletamento di alcune delle prestazioni parziali elencate nel successivo art. 2, gli importi netti spettanti saranno calcolati applicando alla percentuale del precedente comma le percentuali fissate dallo stesso art. 2 per le corrispondenti prestazioni parziali. 6. Come costo delle opere, ai fini della determinazione del fondo, deve intendersi l importo a base di gara dell opera pubblica o del lavoro progettato comprensivo degli oneri per la sicurezza con esclusione dell IVA e delle altre somme a disposizione, imprevisti e spese tecniche.

7. Nel caso in cui l A.C. affidi al personale interno l incarico completo o parziale per la elaborazione di atti di pianificazione di cui al primo comma del presente articolo spetta al Responsabile del Secondo Settore definire, le prestazioni progettuali complete o parziali richieste ai fini della quantificazione del fondo sulla base degli onorari dovuti, tenendo conto delle tariffe professionali relative agli atti di pianificazione da redigere. 8. Si precisa che l attività remunerata con il presente fondo è strettamente correlata alla progettazione, direzione e collaudo dell opera pubblica o alla elaborazione di atti di pianificazione, avendo come riferimento esclusivamente l attività tecnicoprofessionale svolta da personale tecnico e amministrativo ed in riferimento agli atti in questione. Art.2 Percentuali per la determinazione delle prestazioni parziali relative alla progettazione di opera o lavoro pubblico. 1. In caso di affidamento di incarichi per prestazioni parziali di progettazioni relative ad opere o lavori pubblici, si dovrà applicare al 65% (di cui alla tebella B1) del 2% del costo preventivato dell opera o lavoro pubblico progettato le percentuali definite dalle seguenti tabelle A.1 e A.2 : A.1 Prestazioni Parziali (nel caso in cui è previsto il coordinatore per la progettazione e la esecuzione di cui al D.L.494/96) - Progetto preliminare 5% - Progetto definitivo 10% - Progetto esecutivo 30% - Coordinam.per la progettazione (D.L.vo 494/ 96) 10% - Direzione Lavori 30% - Coordinam. per l esecuzione (D.L.vo 494/ 96) 10% - Collaudo 5% A.2 Prestazioni Parziali (nel caso in cui non è previsto il coordinatore per la progettazione e la esecuzione di cui al D.L. 494/96)

- Progetto preliminare 5% - Progetto definitivo 15% - Progetto esecutivo 35% - Direzione Lavori 35% - Collaudo/certificato regolare es. 10% 2. Qualora l accorpamento tra il progetto definitivo ed esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. In questo caso la quota spettante al progettista è comunque quella data dalla somma delle quote riferite ai due livelli di progettazione accorpati. 3. In caso di varianti apportante al progetto originario nel corso dei lavori, agli importi di dette varianti verrà applicata l aliquota relativa alla voce progetto esecutivo. Art. 3 Individuazione delle percentuali di ripartizione del fondo fra i componenti del Nucleo di progettazione. 1. Il fondo, relativo alla progettazione dell opera o del lavoro pubblico, ovvero alla redazione degli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, una volta determinatone l ammontare, secondo i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2, fermi restando i limiti economici individuali di cui al successivo art. 10, viene suddiviso fra i componenti del Nucleo di progettazione, di cui al successivo art.5, secondo le percentuali indicate nelle seguenti tabelle B.1 e B.2: B.1 Percentuali di ripartizione fra i componenti del Nucleo di Progettazione di opere o lavori pubblici - Responsabile Unico del Procedimento 25% - Tecnici: Progettista/i, Direttore/i Lavori Coordinatore per la progettazione (D.L.496/96) Coordinatore per la esecuzione (D.L.494/96) 65%

Collaudatore (da ripartirsi secondo le percentuali di cui alle tabelle A1 e A2 dell art.2) - Collaboratori tecnici ed amministrativi 10% B.2 Percentuali di ripartizione fra i componenti del Nucleo di Progettazione di atti di pianificazione Responsabile del procedimento 10% Tecnico/i progettisti 40% - 75% Collaboratori tecnici 10% - 50% Collaboratori amministrativi 5% - 10% 2. La suddivisione percentuale delle quote spettanti al progettista ed ai collaboratori, sarà stabilita dal responsabile del settore per ogni singolo atto di pianificazione. Le singole quote di competenza sono cumulabili. 3. Se i soggetti individuati per le singole attività sono molteplici, la quota spettante viene ripartita a consuntivo, dal responsabile del settore, in base al lavoro effettivamente svolto. 4. Le percentuali assegnate al Responsabile Unico del Procedimento spettano anche in caso di incarichi affidati all esterno dall A.C. qualora questi sia nominato fra il personale tecnico dipendente. 5. La ripartizione della quota spettante al Responsabile del Procedimento verrà ripartita secondo quanto previsto nella successiva tabella B.3. B.3 Percentuali di ripartizione fra i componenti del Nucleo di Progettazione di opere o lavori pubblici. - Responsabile Unico del Procedimento 70% - Personale tecnico-amministrativo 30% Art.4 Nucleo di progettazione: personale interessato.

1. I nuclei di progettazione sono costituiti, secondo le modalità di cui al successivo art.5. 2. Il personale tecnico dovrà essere in possesso dei titoli e delle abilitazioni previsti dalla legge per poter progettare, dirigere, coordinare e collaudare le opere o redigere gli atti di pianificazione. 3. L A.C. dovrà prevedere a favore dei dipendenti incaricati, la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, secondo le modalità previsto dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.5 Nucleo di progettazione: costituzione e svolgimento attività. 1. Con propria determinazione il Responsabile del Settore competente individua i componenti del Nucleo di progettazione, rispettivamente per la progettazione della specifica opera o lavoro pubblico e per la redazione dello specifico atto di pianificazione, tenuto conto delle prestazioni progettuali parziali o totali richieste dall A.C. ai sensi del precedente art.1. 2. I dipendenti ricompresi nel personale Amministrativo verranno individuati sulla base della specifica professionalità posseduta e previo accordo con il responsabile della struttura di appartenenza. 3. Nell individuazione dei componenti del nucleo anzidetto il Responsabile del Settore, dovrà attenersi al principio di rotazione, al fine di consentire a tutto il personale attribuito al Settore, se in possesso dei requisiti previsti e di capacità lavorative idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste sulla base di meriti riconosciuti, di partecipare alle attività di cui al comma uno del presente articolo. 4. Con la suddetta determinazione viene stabilito:

- l opera da progettare, coordinare, dirigere e collaudare o l atto di pianificazione urbanistica da redigere; - il responsabile del procedimento; - il termine da assegnare al nucleo per la consegna del progetto o dell atto di pianificazione; - le aliquote dei compensi da attribuire ai componenti il nucleo secondo quanto previsto all art. 3; - le penali secondo quanto previsto al successivo art. 12; 5. In detta determinazione viene altresì specificato che le aliquote del compenso potranno essere a consuntivo modificate ed adeguate, su proposta del responsabile del procedimento, in relazione all effettivo apporto lavorativo dei componenti del nucleo. 6. All interno del gruppo ciascun componente opera secondo le competenze professionali e lavorative che è chiamato a svolgere, indipendentemente dalla qualifica e dal profilo professionale posseduto. 7. La partecipazione al nucleo in nessun caso dovrà pregiudicare l effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza assegnate. 8. Della costituzione del suddetto nucleo sarà data informazione alle OO.SS. tramite invio della determinazione di cui al comma 1 del presente articolo. 9. Il nucleo opererà nelle sedi e secondo l orario più funzionale al raggiungimento del risultato, in quanto l incarico affidato dovrà comunque concludersi nel termine stabilito dall ordine di servizio. Art. 6 Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell atto di pianificazione individuati nell atto di conferimento di cui al precedente articolo 5. Art. 7 Proprietà dei progetti 1. I progetti elaborati dall Ufficio Tecnico restano di proprietà piena ed esclusiva dell Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Art. 8 incarichi collegiali con professionisti esterni 2. Sono ammessi incarichi collegiali dati congiuntamente all ufficio tecnico dell amministrazione e a professionisti esterni. 3. Qualora si proceda all incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente 0,75. 4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppur riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all ufficio tecnico dell ente da quelle affidate a soggetti esterni. Art. 9 Prestazioni professionali specialistiche 1. Sono estranee al presente regolamento le prestazioni professionali per: a. gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

b. la redazione di programmi pluriennali di attuazione, in quanto non configurabili come atti di pianificazione. 2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, ideologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificamente nelle competenze professionali di figure presenti nell ufficio tecnico incaricato per la progettazione. 3. Sono infine estranei al regolamento i rilievi topografici, i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell ufficio tecnico. Nel caso delle prestazioni specialistiche, di cui al presente comma, siano affidate a soggetti esterni all ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all art. 1 commi 1 e 2 (2%), è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termni economici sulle tariffe professionali di competenza; l adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti: 1,00 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti a meno di un quarto delle prestazioni complessive; 0,80 - qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti da un quarto alla metà delle prestazioni complessive; 0,60 - qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti a più della metà delle prestazioni complessive. Art.10 Limiti economici 1. Il trattamento economico individuale derivante dalla suddivisione secondo le percentuali di cui al precedente art.3, di norma non potrà superare per ciascun anno di retribuzione il 50% del trattamento economico. Agli effetti della determinazione del

limite suddetto la retribuzione da considerare è quella indicata all art. 52 comma 2 lettera c comprensiva dell indennità di comparto e del rateo della tredicesima mensilità. Tale limite non dovrà essere in alcun caso superato nell arco della media del triennio. I soggetti beneficiari del fondo di incentivazione qui disciplinati partecipano al fondo generale di incentivazione di cui ai vigenti contratti di lavoro. Art.11 Orario di lavoro e spese accessorie 1. L attività di progettazione dovrà essere espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell incarico. 2. In alternativa le spese necessarie per la produzione e l esecuzione degli elaborati, l acquisto di software e hardware necessari per progettazione e la direzione lavori potranno venire inseriti nel quadro economico dei lavori tra le somme a disposizione. Art.12 - Penali 1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati relativi all incarico assegnato al nucleo per la progettazione dell opera pubblico o la redazione degli atti di pianificazione, la Giunta, su proposta del Responsabile del Settore, potrà applicare una penale in relazione al ritardo maturato. Tale penale sarà comunque predefinita prima della attribuzione dell incarico. Art.13 Responsabile del procedimento 2. Al Responsabile del procedimento, per ogni singolo progetto, opera pubblica o atto di pianificazione, compete il coordinamento del nucleo nonché il rispetto dei tempi e l organizzazione del lavoro dei componenti il nucleo stesso.

Art. 14- Liquidazione delle prestazioni 3. Gli importi relativi alle prestazioni anche parziali, così come individuate agli articoli 1, 2 e 3 saranno liquidati con Determina del Responsabile del Settore competente, dopo l approvazione del progetto o dell atto di pianificazione e comunque al compimento della prestazione richiesta.

Art. 15- Utilizzazione delle eccedenze 1. Le eventuali eccedenze non attribuite rispetto ai limiti massimi individuali, saranno destinate nei modi sotto indicati: - il 25% alla formazione del personale tecnico; - il 25% ai componenti dei nuclei i cui progetti a atti di pianificazione per motivi non imputabili ai componenti stessi quali ad es. mancanza di finanziamento o cause di forza maggiore non vengano approvati o appaltati; - il 50% confluirà nel fondo per la produttività collettiva. Art. 16 Norma transitoria 1. Agli effetti del presente regolamento la percentuale del 2% compresi gli oneri riflessi a carico dell Ente viene applicata dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell art. 3, comma 29 della legge 24.12.2003 N. 350.