REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

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COMUNE DI FUBINE. PROVINCIA DI ALESSANDRIA. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI Approvato con delib.cc n..28 in data 30 settembre 2002 Modificato con delibera C.C. n. 30 del 28/09/2005 Modificato con delibera C.C. n. 22 del 28/04/2009 Modificato con delibera C.C. n. 40 del 27/12/2012

REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione di loculi cimiteriali S O M M A R I O Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CAPO I - NORME GENERALI Oggetto del regolamento Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali Loculi soggetti a concessione Limiti alle concessioni Divieti di concessione Programmazione delle concessioni CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI Atto di concessione Durata delle concessioni Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni Concessioni per tumulazioni provvisorie CAPO III - DIRITTO ALL'USO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI Cause di decadenza CAPO VII NORME TRANSITORIE Censimento delle concessioni in atto Regolarizzazione delle concessioni in atto Procedura per la regolarizzazione delle concessioni CAPO VIII NORME FINALI Pubblicità del regolamento Leggi ed atti regolamentari Abrogazione di precedenti disposizioni Rinvio dinamico Sanzioni Tutela dei dati personali Entrata in vigore Divieto di cessione dei diritti d'uso 12 13 CAPO IV MANUTENZIONE Autorizzazione ad eseguire i lavori Doveri in ordine alla manutenzione 14 15 16 CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI RINUNCIA ALLE CONCESSIONI Rinnovo delle concessioni Rinuncia alle concessioni Rinuncia alle concessioni Rimborso parziale del canone

CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali. Art. 2 - NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI. 1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui: - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; - al D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni; - al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - Art. 3 - LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE. 1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili. Art. 4 - LIMITI ALLE CONCESSIONI. 1. La concessione dei loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata a persone decedute che in vita: a) erano residenti nel comune ed ai parenti di 1 grado (genitori e figli) e coniugi purchè abbiano superato il 65 anno di età; b) erano nati nel comune ed ai parenti di 1 grado (genitori e figli) e coniugi purchè abbiano superato il 65 anno di età; 2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi. Art. 5 - DIVIETI DI CONCESSIONE. 1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte: a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. 2. Il diniego, da farsi con deliberazione motivata della Giunta comunale, è notificato agli interessati dal responsabile del servizio nei termini di legge. Art. 6 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI. 1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. 2. La detta relazione è immediatamente comunicata all assessore preposto con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI Art. 7 - ATTO DI CONCESSIONE. 1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto. 2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale. Art. 8 - DURATA DELLE CONCESSIONI. 1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 dalla data dell atto di concessione 2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune. Art. 9 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI - RESPONSABILITÀ PER DANNI. 1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune. 2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. Art. 10 - CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE. 1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita se: a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà; b) ha una durata non superiore ad un anno; c) viene stipulato regolare contratto; d) viene versato il canone di concessione rapportato ad 1/12 della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione. e) qualora entro 12 mesi dalla tumulazione provvisoria non venga provveduto alla estumulazione verrà applicata una penale pari a tre volte la tariffa di concessione. Se alla fine del secondo anno non è stato provveduto all estumulazione, questa avverrà d ufficio nel rispetto di Tutte le norme vigenti in materia.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO. 1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPO IV - MANUTENZIONE Art. 12 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI. 1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. 2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale di polizia mortuaria ". Art. 13 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE. 1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI RINUNCIA ALLE CONCESSIONI Art. 14 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI. 1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. 2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune. 3. L'eventuale diniego è pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge. 4. Il rinnovo della concessione: a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento; b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni ridotta del 10%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni. Art. 15 - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI. 1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione. 2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 16. 3. i loculi liberati da feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie rientrano nella disponibilità del comune che può disporre il rilascio di nuova concessione alle tariffe in vigore al momento. 4. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione. 1. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi. Art. 16 RINUNCIA ALLE CONCESSIONI RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE. Nel caso di rinuncia di loculo non utilizzato, per volontà del concessionario o dei suoi aventi titolo, spetta al rinunciante il seguente rimborso: Il 50% della somma pagata al momento della concessione del loculo, esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo, nel caso in cui la medesima avvenga: Quando non sono ancora trascorsi dieci (10) anni dalla data di stipula del contratto di concessione; Il 25% della somma pagata al momento della concessione del loculo, esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo, nel caso in cui la medesima avvenga : Quando non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di stipula del contratto di concessione Nessun rimborso è più dovuto trascorsi 20 anni dalla data di stipula del contratto di concessione e quando il loculo è già stato utilizzato. Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 dalla data di stipula del contratto.

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI Art. 17 CAUSE DI DECADENZA. 1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. 2. Per i loculi concessi a perpetuità, qualora ricorra la necessità il comune può disporre trascorsi 60 anni dalla data di tumulazione che a proprie spese i resti mortali contenuti nel loculo vengano raccolti in contenitori e tumulati nelle nicchie ossario a disposizione del Comune. 3. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. 4. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione. 5. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. 6. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A..S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate: a) le notizie che precedono; b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE Art. 18 CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO. 1. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale curerà: a) la raccolta di tutte le concessioni in atto; b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenzario delle concessioni di loculi cimiteriali"; c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto. Art. 19 - REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO. 1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta. 3. L atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 18. Art. 20 PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI. 1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria. 2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati. 3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati. 4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

Art. 21 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO. CAPO VIII - NORME FINALI 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia comunale. Art. 22 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte; - il D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; - il D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia. Art. 23 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI. 1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 24 - RINVIO DINAMICO. 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 25 - SANZIONI. 1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 20 euro a 50 euro. 2. Le sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I a e II a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689. 3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. 4. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI. 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche. Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE. 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006