REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N 5 del 25.03.2011
INDICE: Art. 1 Definizione di Concessione Art. 2 Requisiti per le inumazioni e tumulazioni nel Comune di Petrella T. Art. 3 Durata delle Concessioni Cimiteriali. Art. 4 Limite di assegnazioni Art- 5 Criteri per le Concessioni Art. 6 Concessioni di loculi Art. 7 Determinazione tariffe dei loculi Art. 8 Estinzione della concessione. Art. 9 Modalità di Pagamento. Art.10 Lavori e Manutenzioni Art.11 Tumulazioni Provvisorie. Art.12. Disposizioni Finali e Transitorie
Art. 1 Definizione di Concessione Per concessione si intende il diritto d uso, riservato alla persona del concessionario ed alla propria famiglia, su di un bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione non dà diritto di proprietà, che per tutta la sua durata rimane proprietà del comune, restando quindi vietato il suo trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione. Il cittadino ha il dovere di curare il bene dato in concessione così come se fosse di sua proprietà. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia loculi di nuova costruzione che quelli già precedentemente concessi. Art. 2 Requisiti per le inumazioni e tumulazioni nel Comune di Petrella T. 1. Nel cimitero Comunale di Petrella Tifernina e ammessa la sepoltura delle salme: a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso; c) dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. d) E inoltre ammessa la sepoltura dei resti mortali delle persone sopra elencate. In deroga a quanto stabilito al 1^ comma possono essere sepolte nel territorio del Comune di Petrella le seguenti categorie di persone non residenti: coloro che hanno congiunti (fino al primo grado di parentela ovvero coniugi) sepolti nel territorio di Petrella e/o parenti di primo grado ovvero coniugi in vita e residenti nel Comune di Petrella. I). coloro che, già residenti in Petrella, abbiano trasferito la loro residenza in un altro Comune perché ricoverati presso case di riposo e/o di cura, ovvero perché ospitati in altro Comune da congiunti. II). coloro che, pur residenti in altro comune al momento del decesso, sono stati in vita residenti nel Comune di Petrella per almeno 10 anni ( loro o il coniuge o parente di I grado). Art. 3 Durata delle Concessioni Cimiteriali 1. La durata delle concessioni di tutti i loculi, singoli e multipli, e fissata in anni cinquanta, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. La nuova durata entrerà in vigore contestualmente all entrata in vigore del presente regolamento. Art. 4 Limite di assegnazioni 1. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, si stabilisce che le assegnazioni/concessioni non potranno superare il numero di due loculi per nucleo familiare. 2. Il Comune, ogni qualvolta si realizzano nuovi loculi, se ne riserva una quota in percentuale (stabilita dalla Giunta) per far fronte alle urgenze, per le quali la concessione è ammessa solamente in presenza di una salma. 3. Per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare devono intendersi i coniugi, i parenti entro il 2 grado ed affini entro il primo grado conviventi con il richiedente Art- 5 Criteri per le Concessioni 1. Le concessioni di loculi da intestare a viventi possono essere concesse a partire da chi abbia compiuto 60 anni di età, ovvero 55 se ricorrono i seguenti casi: di stato vedovile, sia privo di parenti
od affini entro il primo grado convivente. Per i portatori di disabilità o di patologie invalidanti si rimette alla competenza della giunta che valuterà caso per caso 2. Nell esame delle domande per la concessione di loculi, cellette ossari o posti lapide sarà data sempre la precedenza a quelle riguardanti defunti accolti provvisoriamente in loculi in prestito. Art. 6 Concessioni di loculi 1. L assegnazione dei loculi viene effettuata dal Sindaco a seguito di pubblico avviso sulla base dei criteri stabiliti dal bando stesso con punteggi graduati sulla base di una pluralità di elementi del nucleo familiare, così come elencati, per l ordine di priorità: (età, stato civile, residenza, disabilità o invalidità, sottrazione punteggio per loculo già concesso in precedenza). L assegnazione dei loculi viene effettuata secondo la numerazione progressiva stabilita dall ufficio comunale di concessioni cimiteriali. Qualora la richiesta sia maggiore dell offerta si procederà mediante sorteggio. Sono ammissibili altresì concessioni di posti lapidi o cellette ossari in base alla richiesta da assegnarsi in cronologico. 2. L atto definitivo di concessione viene deliberato dalla Giunta sulla base della graduatoria formulata, come da comma precedente. Art. 7 Determinazione tariffe dei loculi 1. I prezzi di concessione dei loculi sono determinati dalla Giunta per ciascun lotto. Il prezzo di cessione tiene conto: a) del costo effettivamente sostenuto per la costruzione dei loculi ivi compresi il valore dell'area, le spese di progettazione e le spese generali comunque riferibili all'opera; b) di una quota per spese di manutenzione degli impianti e delle strutture collettive del cimitero. I prezzi sono differenziati per fila, attribuendo maggiore valore alle file centrali. 2. Per i loculi retrocessi, la Giunta valuterà di volta in volta, in relazione agli interventi di manutenzione del caso il nuovo prezzo di concessione come di seguito riportato. Art. 8 Estinzione della concessione 1. La concessione si estingue per: 1. scadenza del termine previsto nell atto di concessione, salvo rinnovo; 2. con la soppressione del cimitero; 3. per espressa rinuncia. 2. La concessione di loculi può essere: rinnovata integralmente alle condizioni vigenti al momento del rinnovo, mediante richiesta, su invito dell Amministrazione Comunale, da presentare entro 90 giorni dalla scadenza della concessione; Se allo scadere del termine gli interessati (concessionario o suoi eredi ) non avranno disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando questi ultimi nel campo od ossario comune; Estinta, a seguito di atto espresso di rinuncia.
3. All'atto della retrocessione, la Giunta determina l'entità del rimborso dovuto al rinunciatario o ai suoi eredi, in relazione allo stato di conservazione del loculo applicando la formula matematica di seguito indicata: - V = (C S) x Co x T / D - V = somma da rimborsare; - C = corrispettivo del valore vigente delle concessione degl ultimi loculi costruiti; - S = eventuali spese per interventi straordinari di manutenzione; - Co = coefficiente di riduzione (0,7); - T = numero degli anni restanti alla scadenza della concessione; - D = numero degli anni della durata della concessione. 4. I loculi non più utilizzati( oggetto di rinuncia espressa) avuti in retrocessione, potranno essere riassegnati al prezzo stabilito dalla Giunta, tenendo conto del valore del periodo vigente, con una eventuale aggiunta di spese per manutenzione, applicando la formula matematica di seguito indicata: - P = C x Co + S - P = somma da pagare per la riconcessone del loculo; - C = corrispettivo del valore vigente delle concessione degl ultimi loculi costruiti; - Co = coefficiente di riduzione (0,7); - S = eventuali spese per interventi straordinari di manutenzione. 5. Per le cappelle gentilizie e tombe monumentali, il valore della concessione del suolo di sedime sarà valutatola momento del rinnovo della concessione. Art. 9 Modalità di Pagamento 1. In sede di realizzazione di nuovi loculi la Giunta stabilisce il corrispettivo della concessione e le modalità di versamento da parte dei richiedenti, nel rispetto dei principi generali fissati con il presente regolamento. 2. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni di loculi a disposizione dell ente, deve essere effettuato al momento della concessione. 3. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni di loculi assegnati deve essere effettuato: per il 50 % del costo stabilito, all atto della formazione della graduatoria provvisoria. Il saldo dell ulteriore 50% del corrispettivo dovrà essere versato all'atto della formazione della graduatoria definitiva. 4. L assegnazione del loculo con formale atto di concessione da parte della Giunta, avverrà solo a dimostrazione dell avvenuto pagamento del saldo. Qualora il richiedente non provveda all estinzione del saldo, si procederà all annullamento della eventuale concessione con la l incameramento delle somme versate in favore del Comune. Art. 10 Lavori e Manutenzioni 1. Nessun lavoro può essere eseguito all interno dei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione da parte del responsabile comunale della polizia mortuaria o dei servizi cimiteriali.
2. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione: a) alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo; b) a rimuovere eventuali abusi. 3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al comma 2), il Responsabile dell area tecnica ordina la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d ufficio con spese a carico dei concessionari. Art. 11 Tumulazioni Provvisorie La tumulazione provvisoria di una salma e consentita solo in assenza di loculi disponibili nel Cimitero. E ammesso il cambio di sepoltura di una o più salme da un loculo singolo ad un altro loculo. Art. 12. Disposizioni Finali e Transitorie 1. Le norme in materia di concessione di loculi si applicano, in quanto compatibili, alle tumulazioni in cellette. 2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per inadempienza nell uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. 3. Sono abrogate dall entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni, contenute in precedenti deliberazioni consiliari incompatibili con le norme del presente regolamento. 4. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla deliberazione Consiliare che lo approva. 5. Per disposizioni non citate, è da intendersi che valgono le norme vigenti dettate in materia