L assegno postdatato non può essere titolo esecutivo Cassazione civile, sez. III, sentenza n (Giuseppe Mommo)

Documenti analoghi
A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 18 maggio 2015, n Lunedì 08 Giugno :00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno :01

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE. sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 17/02/2016. Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE. - Presidente - Giacomo Maria Nonno - Consigliere - R.G.N /2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Dott.

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 16 luglio 2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 dicembre 2014, n

Cass /2017. Cane randagio: il Comune unico responsabile. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 23 Maggio :58

Fallimento del datore di lavoro e competenza del giudice Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n (Manuela Rinaldi)

Per la cassazione della sentenza proponevano ricorso B e C. sulla base di un unico motivo.

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE. Sentenza 5 maggio 2011, n Svolgimento del processo

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza 26 settembre 2011, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Responsabilità sanitaria: quando la transazione tra medico e paziente esclude la prosecuzione del giudizio nei confronti della struttura ospedaliera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. D.C. propose opposizione avverso l'atto il precetto notificato nei suoi confronti, quale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

L assegno postdatato non può essere titolo esecutivo Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.03.2010 n. 5069 (Giuseppe Mommo) L'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere considerato titolo esecutivo, anche se viene successivamente regolarizzato dal punto di vista fiscale. E' questo il principio fissato dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 3 marzo 2010, n. 5069. Richiamando la precedente giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, i giudici rammentano come l'esplicita abrogazione della normativa sugli assegni (art. 119 r.d. n. 1736 del 1933), che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'ufficio del Registro, abbia comportato l'abrogazione implicita del precedente articolo 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Precisano i giudici di legittimità che se è vero che la postdatazione non comporta automaticamente la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; è altrettanto vero che l assegno postdatato non può valere, però, come titolo esecutivo. Nel caso di specie, l opponente aveva anche chiesto il risarcimento, facendo valere l'illegittimità del pignoramento e quindi la responsabilità per fatto illecito di cui all'articolo 2043 del Codice civile. Il giudice di merito ha rigettato l'opposizione a pignoramento presso terzi, ponendo a fondamento della sua decisione, la norma dell'articolo 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933 ed ha escluso la risarcibilità dei danni per fatto illecito. Peraltro, la richiesta di risarcimento davanti al primo giudice non conteneva alcun riferimento all'articolo 96 Codice di procedura civile, invocato solo in sede di legittimità. La Cassazione ha confermato che non può essere accolta una richiesta di risarcimento ex articolo 2043 del Codice civile, fondata sulla mera illegittimità del pignoramento e senza alcun elemento sull eventuale danno, laddove l esecuzione è frutto dell inadempimento dell opponente, perché non esiste un principio in base al quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque posta in essere.

Il rimedio contro i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo, dal quale trae origine il pignoramento stesso, è dato soltanto dalle opposizioni esecutive, nel senso che, nei casi indicati dall'articolo 96 Codice di procedura civile, è consentito all'opponente di fare valere le pretese risarcitorie previste dalla legge nell'ambito del giudizio di opposizione. La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell'ambito normativo dell'articolo 96 del Codice di rito. Ma neppure sotto tale profilo (nel caso inammissibile perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità), secondo i giudici di legittimità ricorre un ipotesi di responsabilità aggravata, nel caso si agisca (come nel caso di specie) sulla base di un titolo esecutivo ritenuto valido, quindi, senza dolo o colpa grave; ma neppure adottando una condotta non contraddistinta da normale prudenza. In conclusione, la Corte ha considerato errata ed ha cassato la decisione di merito per aver posto a fondamento del rigetto dell'opposizione a pignoramento presso terzi, la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, facendo riferimento all articolo 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933, senza considerare la sua qualità di titolo esecutivo. Accolti i primi due motivi di ricorso e respinto il terzo con la richiesta di risarcimento, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio ha deciso anche nel merito accogliendo l'opposizione all'esecuzione, stante l inesistenza di un valido titolo esecutivo. (Altalex, 23 marzo 2010. Nota di Giuseppe Mommo) responsabilità aggravata pignoramento assegno postdatato titolo esecutivo Giuseppe Mommo SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2010, n. 5069 (Presidente Varrone - Relatore Vivaldi) Svolgimento del processo T. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza emessa dal tribunale di Perugia - sezione distaccata di Foligno in data 9.6.2008 ed in pari data depositata, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta.

Con l'opposizione l'odierna ricorrente deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo costituito da assegno postdatato. Resiste con controricorso P. M.. Il giudizio davanti alla Corte di cassazione è iniziato, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., con il deposito in cancelleria, da parte del relatore, della relazione, ai sensi del primo comma dell'articolo citato e la fissazione - con decreto - dell'adunanza da parte del Presidente. Il decreto e la relazione sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero e notificati ai difensori delle parti. Le parti hanno presentato memoria. Nella seduta in data 7 maggio 2009 la Corte ha deliberato sul ricorso. Il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 - bis, quinto comma c.p.c.. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di litispendenza proposta dalla resistente. Non si versa, infatti, in ipotesi di litispendenza quando - come nella specie - nei confronti della medesima decisione vengano proposti sia l'appello, sia il ricorso per cassazione, poiché tale istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti. Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti, avverso lo stesso provvedimento, due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché, in tal caso, venendo in questione l'ammissibilità dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame, è il Giudice davanti al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame davanti allo stesso proposto (v. Cass. 6.12.2007 n. 25452; Cass. 10.2.2005 n. 2709). Nella specie, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in materia di opposizione all'esecuzione, il rimedio esperibile - ai sensi dell'art. 616 c.p.c. come modificato, con decorrenza dall'1 marzo 2006, dall'art. 14 l. 24.2.2006 n. 52 -, è quello proposto in questa sede, con il ricorso per cassazione (v. anche S.U. 29.4.2009 n. 9940; Cass. 20.9.2006 n. 20414).

Ne consegue che la Corte di legittimità deve decidere in ordine ai motivi d'impugnazione proposti dalla ricorrente. Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi quanto segue. Con tre motivi la ricorrente denuncia violazioni di norme di diritto (artt. 282, 324, 91, primo comma, c.p.c.; 118 R.D. n. 1736 del 1933, come modificato a seguito dell'abrogazione dell'art. 119 medesimo R.D. dall'articolo unico della L. 28 aprile 1967, n. 263; 2059 c.c.). I quesiti relativi a ciascun motivo sono posti alle pagg. 4-5, 7 e 9 del ricorso. Il ricorso è fondato - per le ragioni che seguono - con riferimento ai primi due motivi da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte. L'assegno in questione è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo. Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), non può essergli riconosciuto natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente. L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dell'articolo unico della Legge 28.4.1967 n. 263, dell'art. 119 della legge sugli assegni n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'ufficio del Registro ha comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass., 6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. 6890). Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118. Erroneamente, il giudice di merito ha, pertanto, posto a fondamento della sua decisione, di rigetto dell'opposizione a pignoramento presso terzi, la norma dell'art. 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933. Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.

E se è vero che la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (v. anche Cass. 6.6.2006 n. 13259; Cass. 25-5-2001 n. 71359); è altrettanto vero - per le ragioni esposte - che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo. Deve ritenersi, pertanto, che P. M. non poteva agire esecutivamente, come invece ha fatto, in base al titolo in esame (v. anche Cass. 30.8.1996 n. 7985). Non può, invece,condividersi la censura posta con il terzo motivo che deve essere dichiarato non fondato. Presupposto specifico dell'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c. (del quale l'art. 2059 c.c. è specificazione e norma selettiva dei danni non patrimoniali) è la illiceità del fatto che ha causato il danno. Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere. Tuttavia la legge prevede i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo dal quale trae origine il pignoramento stesso. Il rimedio contro queste evenienze è dato soltanto dalle opposizioni esecutive. Nei casi indicati dalla legge (art. 96 c.p.c.) è anche consentito all'opponente di fare valere le ulteriori pretese risarcitorie previste dalla legge nell'ambito del giudizio di opposizione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. 24.7.2007 n. 16308; Cass. 1.4.2005 n. 6895; Cass. 20.7.2004 n. 13455), la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., peraltro, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi. Resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (v. anche Cass. 17 ottobre 2003 n. 15551), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie. La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell'ambito normativo dell'art. 96 codice di rito.

Ora, con riferimento alla censura proposta, da un lato deve rilevarsi che il giudice del merito ha escluso la risarcibilità dei danni come richiesta, senza alcun riferimento all'art. 96 c.p.c., in questa sede invocato, ma sull'insussistenza del danno ingiusto, essendo la procedura esecutiva stata la conseguenza dell'inadempimento dell'odierna ricorrente. E sotto questo profilo il giudice del merito è stato consequenziale alla decisione adottata. Il mutato giudizio di questa Corte in ordine alla domanda proposta con l'opposizione, però, non può automaticamente comportare il riconoscimento di presunti danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., danni in ordine ai quali l'attuale ricorrente non ha fornito alcun elemento se non addurre l'illegittimità del pignoramento. Sotto il profilo, poi, dell'art. 96 c.p.c., profilo che pare per la prima volta sollevato in questa sede - e come tale sarebbe inammissibile perché nuovo - le considerazioni sopra riportate rendono evidente che non ricorra alcuna ipotesi di responsabilità aggravata, avendo l'attuale resistente agito sulla base di quello che riteneva costituire un valido titolo esecutivo, quindi, senza dolo o colpa grave; ma neppure adottando una condotta non contraddistinta da normale prudenza. Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; va rigettato il terzo e la sentenza impugnata va cassata. Peraltro, non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma c.p.c., accogliendo l'opposizione all'esecuzione. La natura della controversia e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione all'esecuzione. Compensa le spese dell'intero processo. ( da www.altalex.it )