Allegato IV Codice etico dell Organismo

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Codice etico IAO PREMESSA Il Codice Etico è la carta dei diritti e dei doveri che definisce la responsabilità degli associati verso i valori fondanti

Transcript:

Allegato IV Codice etico dell Organismo 1) PREMESSA Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell Organismo, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione. Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell Organismo perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell attività dell organismo (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall attività dell ente). Il Codice Etico è il principale strumento di implementazione dell etica all interno dell Organismo, volto a chiarire e definire l insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti dell ente. I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l immagine dell Organismo di mediazione nonché l integrità del suo patrimonio economico ed umano. Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti. L Organismo di Mediazione Legal RC Service S.r.l., iscritto al n. 880 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, consapevole di essere stabilmente destinato all erogazione del servizio di conciliazione, si impegna a svolgere tale attività nel rispetto del presente Codice Etico. DEFINIZIONI - MEDIAZIONE: attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; - MEDIATORE: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, su incarico dell organismo svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; - PARTI: sono i soggetti privati o con personalità giuridica che si rivolgono all ente perché amministri il procedimento di mediazione in relazione ad una specifica controversia; - CONSULENTI TECNICI O ESPERTI DEL MEDIATORE: sono coloro che su nomina dell Organismo e su richiesta del mediatore lo supportano per particolari problematiche. - CONSULENTI DELLE PARTI: sono coloro che assistono le parti nella mediazione. - DESTINATARI: sono tutti coloro che direttamente o indirettamente in qualsiasi forma collaborano con l organismo nello svolgimento della propria attività. 2) PRINCIPI GENERALI L organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali: 2.1 Rispetto della Legge Il rispetto della normativa vigente è il principio imprescindibile su cui si fonda l operare dell Organismo di mediazione;

2.2 Onestà e diligenza L Organismo garantisce la tutela dell affidamento e delle aspettative nell esercizio delle attività istituzionali e nei comportamenti posti in essere da tutti i dipendenti e collaboratori dell organismo, titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato la cui disciplina è regolata dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché coloro che erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell interesse dell organismo di seguito definiti «destinatari». L Organismo si avvarrà di mediatori con titoli abilitanti, riconosciuti dal Ministero della Giustizia e con tutti i requisiti previsti dalla normativa. L Organismo si impegna a non trarre vantaggio da condizioni di ignoranza o incapacità delle proprie controparti interne ed esterne. 2.3 Uguaglianza L organismo di Conciliazione LEGAL SERVICE ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L Organismo LEGAL SERVICE si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie a legge. 2.4 Responsabilità Ciascun destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti. 2.5 Correttezza Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla tutela dell ente, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio all organismo o indebiti vantaggi per sé, per l organismo o per terzi; ciascun destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici. 2.6 Conflitto di interessi I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali dell organismo. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell organismo (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dall organismo.

2.7 Riservatezza L Organismo e chiunque altro presti la propria opera e il proprio servizio nell Organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L Organismo garantisce nell acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore ha anche l obbligo di riservatezza nei confronti delle altre parti circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, a meno che la parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni ne dia consenso scritto. Il mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza nei seguenti casi: - se le parti concordano per iscritto la divulgazione; - se la divulgazione è imposta dalla legge; - se la conoscenza di circostanze comporta, nell ipotesi in cui sia tenuta riservata, grave danno. 2.8 Efficienza efficacia L Organismo si impegna a conseguire gli obiettivi pianificati mediante un utilizzo appropriato delle risorse ricercando sempre il miglior rapporto tra le risorse impiegate e i risultati ottenuti. 2.9 Semplificazione L Organismo, nell ambito delle proprie attività istituzionali si impegna favorire l accesso ai servizi e a limitare gli adempimenti a carico dei destinatari, dei terzi e degli utenti. Nell organizzazione delle attività e dei servizi tiene costantemente conto delle necessità di applicare misure semplificative dell attività amministrativa. 3.1. Principi generali 3) COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI L organismo nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira i principi di legalità, lealtà e correttezza. 3.2. Tutela della concorrenza L organismo riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della mediazione. Ciascun Destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra organismi di mediazione 3.3. Pubblicità L Organismo LEGAL SERVICE si impegna a non effettuare pubblicità e comunicazione i cui contenuti siano ingannevoli e non veritieri, né a utilizzare forme e strumenti di persuasione di tipo scientifico o di altra natura. Fermo restando quanto indicato al primo comma, per fornire una corretta informativa ad utenti che non conoscono la lingua italiana, l Organismo LEGAL SERVICE si impegna, ove ritenuto opportuno, a produrre materiale informativo avvalendosi di interpreti e/ o mediatori linguistici.

Qualunque comunicazione rivolta all esterno deve attenersi alla legge, al Codice etico, ai codici deontologici e comportamentali preposti a disciplinare le differenti attività professionali dei soggetti che intervengono nell attività di mediazione e deve osservare rigorosamente il diritto alla riservatezza degli utenti e dei destinatari. L Organismo LEGAL SERVICE si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori nonché a coloro con cui instaura nell esercizio della propria attività rapporti di natura giuridica. 3.4. Rapporti con i mediatori La selezione dei mediatori e la determinazione delle condizioni d'iscrizione negli elenchi sono basate su una valutazione obiettiva della qualità professionale e della competenza tecnica. 3.5 Equità e uguaglianza Nello svolgimento dell attività di erogazione del servizio di conciliazione, l Organismo LEGAL SERVICE si impegna ad essere indipendente e ad evitare condotte o comportamenti parziali e ingiusti. I mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell Organismo LEGAL SERVICE si impegnano al loro volta ad essere imparziali, indipendenti e neutrali nei confronti delle parti e dei loro consulenti nell esercizio delle rispettive attività. A tal fine si impegnano ad agire con lealtà e ad astenersi dal compimento di atti o da omissioni di natura discriminatoria ovvero dall esercizio comunque di influenze a favore di una delle parti e dei loro consulenti. 3.6 Diligenza Nello svolgimento dell attività di erogazione del servizio di conciliazione, l Organismo LEGAL SERVICE, al pari dei suoi dipendenti, mediatori e collaboratori, si impegna a seguire i canoni di diligenza professionale. L Organismo LEGAL SERVICE si avvale di mediatori provvisti di titoli abilitativi all esercizio della mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia ed accreditati presso lo stesso. I Mediatori utilizzati per il servizio di conciliazione devono anche possedere requisiti di onorabilità. 3.7 Regalie e omaggi L Organismo LEGAL SERVICE, i suoi dipendenti, collaboratori e mediatori nell ambito dell attività di mediazione rifiutano ogni e qualsiasi forma di regalia, beneficio, vantaggio, utilità od omaggio, a prescindere dalla finalità ovvero dall importo. 3.8 Effetti della violazione e dell inosservanza del codice etico La violazione o l inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi e il pieno diritto dell Organismo LEGAL SERVICE a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

4) ENTRATA IN VIGORE Il presente codice entra in vigore dalla data di adozione con atto deliberativo. Da tale data l Organismo provvede a dare attuazione al piano informazione e formazione per la diffusione del codice stesso. Nonché a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti. La condivisione dei principi e dei valori etici deve, nell intenzione dell Organismo contribuire a creare un valore aggiunto, in grado di favorire il miglioramento continuo della qualità all interno dell organizzazione. Il codice etico potrà essere oggetto di aggiornamenti e miglioramenti. Il contenuto di questa pagina è completamente gestibile autonomamente dalla redazione.