RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre 2013 a Manila, recante modifiche alla Convenzione tra l Italia e le Filippine contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 5 dicembre 1980, prevede in via principale l emendamento dell Articolo 25 (Scambio di informazioni), che costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l altro, il superamento del domestic tax interest, nonché del segreto bancario in conformità con gli attuali standards dell OCSE in materia di scambio di informazioni e di trasparenza fiscale. L Articolo III del Protocollo sostituisce il paragrafo 2 dell Articolo 22 della Convenzione, concernente il metodo di imputazione ordinaria per l eliminazione della doppie imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali della specie. Inoltre, viene soppresso il paragrafo 4 del medesimo Articolo 22 della vigente Convenzione, al fine di eliminare il meccanismo che riconosceva il credito di imposta in Italia anche per le imposte non effettivamente pagate nelle Filippine su dividendi, interessi e canoni. 2) Analisi del quadro normativo nazionale. Il Protocollo apporta modifiche alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Italia e Filippine, firmata il 5 dicembre 1980, ratificata in Italia con legge 28 agosto 1989, n. 312. Oltre alle modifiche relative all Articolo 22 ( Metodo per l eliminazione della doppia imposizione ) ed all Articolo 25 ( Scambio di informazioni ) della Convenzione menzionata, di cui si è detto al punto 1, ulteriori modifiche riguardano il campo di applicazione oggettivo della Convenzione, tenuto conto che all Articolo 2 ( Imposte considerate ) viene introdotta nell elenco delle imposte italiane l imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 1
Per quanto concerne l applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone che le disposizioni del testo unico si applicano, qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione. Per l entrata in vigore della Convenzione è obbligatoria l approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell ordinamento interno. 4) Analisi della compatibilità dell intervento con i principi costituzionali. Ai sensi dell Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l Articolo 80 della Costituzione prescrive l intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali. Pertanto, l intervento rispetta i predetti principi costituzionali. 5) Analisi delle compatibilità dell intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali. L articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto l Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni. 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali. 7) Verifica dell assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l entrata in vigore dell Accordo in esame è pertanto obbligatoria l approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. 2
8) Verifica dell esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all esame del Parlamento e relativo stato dell iter. Non sono attualmente all esame del Parlamento altri disegni di legge che comportano modifiche alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Filippine. 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia. Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale 10) Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario. La Convenzione, modificata dal Protocollo in esame, si ispira in linea di massima al Modello di Convenzione concordato in sede OCSE. Il Protocollo, che peraltro adegua al più recente standard OCSE la disposizione in materia di scambio di informazioni, non risulta in contrasto con le norme comunitarie. 11) Verifica dell esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. La Convenzione, modificata dal Protocollo in esame, è stata stipulata con uno Stato non appartenente all Unione europea. Non vi sono procedure di infrazione sull oggetto. 12) Analisi della compatibilità dell intervento con gli obblighi internazionali. L intervento non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, adeguando anzi le disposizioni in materia di scambio di informazioni in materia fiscale al più recente standard OCSE. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia. 3
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell Uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, o né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell Uomo in materia. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell Unione europea. Nella stipula di accordi della specie gli Stati membri dell Unione europea, inclusa l Italia, si ispirano per lo più al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello OCSE. In ogni caso, il paragrafo 2 dell Articolo 3 della vigente Convenzione tra Italia e Filippine specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I. 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Si rinvia a quanto rappresentato ai punti 2 e 3 della parte I. 4
5) Individuazione di disposizioni dell atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate. 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non previste. 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Non previsti. 8) Verifica della piena utilizzazione e dell aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito. 5