IL PROCESSO TRIBUTARIO

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A) NOTIFICHE DELLE PARTI a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. entro 60 gg. atto ricorso introduttivo consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. ) dopo 90 gg. dall istanza di rimborso

A) NOTIFICHE DELLE PARTI a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. 10 gg. liberi prima istanza trattazione in pubblica udienza consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )

A) NOTIFICHE DELLE PARTI a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. non previsto sentenza consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )

A) NOTIFICHE DELLE PARTI a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. appello consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. ) - 60 gg. dalla notifica della sentenza; - 6 mesi dal deposito della sentenza

ricorso introduttivo (costituzione in giudizio) B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Consegna e trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento : * dell originale notificato ex art. 137 c.p.c.; * copia del ricorso consegnato o spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. entro 30 gg. notifica ricorso

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA consegna del fascicolo contenente le controdeduzioni (una copia per ogni parte) ed i documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta costituzione in giudizio della parte resistente entro 60gg. dalla notifica del ricorso (non perentorio)

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA istanza di trattazione in pubblica udienza consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta 10 gg. liberi prima

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA memorie consegna copie (una per ogni parte) all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta 10 gg. liberi prima

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA documenti consegna la nota (una copia per ogni parte) e dei documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta 20 gg. liberi prima

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA sentenza consegna originale o copia autentica dell'originale notificato alla segreteria che ne rilascia ricevuta entro 30gg.da notifica dell'originale

C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE consegna alle parti spedizione in plico postale senza busta con racc. A.R. avviso di trattazione 30 gg. liberi prima ufficiale giudiziario o messo comunale utilizzo della posta elettronica certificata

C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE consegna alle parti spedizione in plico postale senza busta con racc. A.R. dispositivo sentenza ufficiale giudiziario o messo comunale utilizzo della posta elettronica certificata entro 10 gg. dal deposito

I termini Codice di procedura civile: Capo II Art. 152. (Termini legali e termini giudiziari) I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. Art. 153. (Improrogabilità dei termini perentori) I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell articolo 294, secondo e terzo comma.

I termini Codice di procedura civile: Capo II Art. 154. (Prorogabilità del termine ordinatorio) Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. Art. 155. (Computo dei termini) Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

I termini Sentenza Cassazione civile, sez. I, 29/07/1997, n. 7088 La qualificazione del termine in questione come ordinatorio (anziché come perentorio) - del resto propria del diritto processuale più che di quello sostanziale - è infatti tutt' altro che risolutiva, posto che i termini ordinatori possono essere prorogati solo prima della scadenza (art. 153 CPC) e che, pertanto, il loro inutile decorso produce gli stessi effetti preclusivi di quelli perentori (Cass. 25-7-1992, n. 8976; 23-1-1991, n. 651; 23-2-1985, n. 1633). Nè maggior rilievo assume la circostanza che la sua inosservanza non sia stata espressamente sanzionata dal legislatore con la decadenza. Invero, l' affermazione tradizionalmente ripetuta (ma non da tutti condivisa), secondo cui le norme che stabiliscono termini a pena di decadenza sono di stretta interpretazione e non possono quindi essere applicate analogicamente, si fonda sul convincimento che tali disposizioni abbiano carattere eccezionale, derogando al generale principio della libertà di esercizio dei diritti soggettivi. E, appunto per questo, non si presta ad essere utilizzata nell' ambito del diritto pubblico, il quale è caratterizzato dalla presenza di poteri, il cui esercizio da parte di chi ne è titolare non è libero, ma è sottoposto dalla legge a limiti diretti a garantire il soddisfacimento di finalità di carattere istituzionale. Il silenzio della legge non rappresenta quindi un argomento sufficiente ad escludere che il termine stabilito dal primo comma dall' art. 36-bis sia stabilito a pena di decadenza. Tanto più che le attività accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate al rispetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell' amministrazione, oltre che degli interessi dei contribuenti.