Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso
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- Bianca Spano
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1 Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1
2 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2
3 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch essa in forma scritta, dei motivi, ove, non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore Albini 3
4 Inefficacia dell impugnativa (1) L impugnativa è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 270 giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato Albini 4
5 Inefficacia dell impugnativa (2) Qualora la conciliazione o l arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice, il ricorso deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Albini 5
6 La disciplina dell articolo 1 commi da 48 a 68 della legge 92/2012 Albini 6
7 Ambito di applicazione Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall articolo 18 della legge , n.300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. (comma 47) Albini 7
8 Il ricorso La domanda si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro (125cpc). Possono essere proposte domande anche sulla qualificazione del rapporto di lavoro. Il giudice fissa con decreto l udienza non oltre 40 giorni dalla presentazione del ricorso. La notifica deve avvenire almeno 25 giorni prima dell udienza (comma 48). Albini 8
9 Specificità e celerità (?) Con il ricorso (commi 48 e 51) non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 (licenziamento e qualificazione del rapporto) salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. Albini 9
10 I principi ispiratori alla trattazione delle controversie regolate dai commi 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze (comma 65) I capi degli uffici giudiziari vigilano sull osservanza delle disposizioni del comma 65 (comma 66) I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) Albini 10
11 L ordinanza del giudice Il giudice, sentite le parti e senza formalità, procede agli atti istruttori indispensabili (421 cpc) e provvede con ordinanza immediatamente esecutiva all accoglimento o al rigetto della domanda (comma 49). L efficacia non può essere sospesa o revoca fino a sentenza (comma 50). Albini 11
12 L opposizione contro l ordinanza del giudice Contro l ordinanza può essere proposta opposizione a mezzo ricorso (414 cpc) che, di norma, non può proporre domande diverse da quelle relative al ricorso o alla natura del rapporto. Il giudice fissa con decreto l udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni. (comma 51) Albini 12
13 L udienza All udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti e provvede con sentenza all accoglimento o al rigetto della domanda dando, ove opportuno, termine per il deposito di note difensive, fino a dieci giorni prima dell udienza di discussione. (comma 57) Albini 13
14 La sentenza La sentenza completa di motivazione deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l iscrizione dell ipoteca giudiziale. (comma 57). Contro la sentenza è ammesso reclamo (entro 30 giorni dalla notificazione) davanti alla Corte d appello (comma 58). Albini 14
15 In corte d appello Nel secondo grado del giudizio non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. (comma 59) Albini 15
16 I termini del secondo grado La corte d appello fissa con decreto l udienza di discussione nei successivi 60 giorni. Alla prima udienza la corte può sospendere l efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La sentenza completa di motivazione deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall udienza di discussione (comma 60). Albini 16
17 Il ricorso per Cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione, se anteriore (comma 62). La sospensione dell efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d appello che provvede a norma dell articolo 60. (comma 62) La corte fissa l udienza di discussione non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso (comma 63) Albini 17
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