Diritto e processo.com. Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS

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1 Il ritiro della notifica è atto processuale? E se coincide con il sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo? notifica e compiuta giacenza di Elena Loghà Diritto e processo.com Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS I. Il contesto processuale Le sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute, con la sentenza in epigrafe, a dirimere la controversia giurisprudenziale riguardo a un quesito di particolare importanza e precisamente se il termine previsto dall art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982 sia o meno termine previsto per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell udienza (art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza in caso di risposta affermativa che esso, se scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. La decisione annotata trae origine dalla proposizione di un ricorso da parte di un creditore per la dichiarazione di fallimento della società debitrice. Il Giudice delegato, con decreto, fissava l udienza di comparizione delle parti e ordinava al creditore di notificare il ricorso e il decreto entro il termine di 15 giorni prima dell udienza fissata con deposito entro l udienza dell atto notificato.

2 In data 15 dicembre 2008, il creditore notificava il ricorso e il decreto alla società debitrice presso la sede sociale a mezzo servizio postale, ai sensi dell art. 3. co.3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 con spedizione del piego raccomandato con avviso di ricevimento. La raccomandata con avviso di ricevimento, in data 16 dicembre 2008, era stata depositata, in assenza della destinataria, presso l ufficio postale preposto alla consegna ai sensi dell art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 con contestuale spedizione dell avviso di deposito alla società debitrice. In data 27 dicembre 2008, la notifica si perfezionava per compuita giacenza ai sensi dell art. 8, co. 4 legge n. 890 del All udienza fissata il Tribunale, sezione fallimentare, dichiarava il fallimento della società debitrice. La società debitrice proponeva reclamo davanti alla Corte d Appello lamentandosi dal fatto che non era stato rispettato il termine dilatorio dei quindici giorni tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell udienza (art. 15 co.3 L.F.). La Corte d Appello revocava, con sentenza, la pronuncia dichiarativa di fallimento, perchè affetta di nullità per evidente violazione del contraddittorio. Avverso tale sentenza il Curatore del Fallimento proponeneva ricorso per cassazione. La Prima Sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5144/11 del 3 marzo 2011 disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l eventuale rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 1 febbraio 2012 n.1418 hanno risolto in senso affermativo il quesito sottopostole dalle sezioni semplici ritenendo che in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, il termine di dieci giorni stabilito per la compiuta giacenza va considerato di natura processuale e a decorrenza successiva con la conseguenza che ad esso si applicano dunque i principi e le regole generali applicabili a tutti i termini processuali. II. La motivazione delle Sezioni Unite

3 Le Sezioni Unite della Suprema Corte risolvono il quesito sottopostole partendo da una riscostruzione del contesto normativo che rileva nel caso in esame. Occorre, quindi, analizzare, per meglio comprendere il percorso logico argomentativo della Suprema Corte le disposizioni di cui agli artt. 149 terzo comma, 155 co.4 e 5 c.p.c., nonchè l art. 8, quarto comma della legge n. 890 del L art. 149 co.3 c.p.c. introdotto dall art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 1 marzo 2006 dispone : La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell atto. Il co.3 dell art. 149 c.p.c. è stato introdotto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell art. 149 del codice di procedura civile e dell art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell atto all ufficiale giudiziario. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di regetto del 26 novembre 2002, n. 477[1] ha codificato il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati é condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. L art. 8, quarto comma della legge n. 890 del 1982 stabilisce: La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. L art. 8 della legge n. 890 del 1982 è stato in gran parte rivisitato dalle disposizioni contenute nella lett. c, del 4 comma, dell art. 2 4 comma, D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. La ratio sottesa alla disposizione di cui all art. 8 co.4 della legge n. 890 del 1982 è quella, come ribadisce la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che qui si annota, di contemperare i contrapposti interessi del notificante e del notificato.

4 La garanzia offerta al notificante dall art. 8 co.4 della legge n. 890 del 1982[2] è rappresentata dalla fissazione di un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dell atto con la conseguenza che la notificazione si ha per eseguita trascorso il termine di dieci giorni previsto per la giacenza dell atto nell ufficio postale. Il notificato è anche tutelato dal termine finale atteso che, in caso mancato recapito del piego dispone di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell atto e l oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell atto notificatogli. Nel risolvere la questione le S.U. della Suprema Corte si soffermano ad analizzare l art. 155 co. 4 c.p.c. relativo al computo dei termini. L art. 155 co.4 c.p.c. stabilisce che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Prima della riforma introdotta dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263 la scadenza del termine di sabato non modificava il computo dei termini atteso che tale giorno non era considerato festivo[3]. Ora con l aggiunta del comma sesto dell art. 155 c.p.c., la proroga del termine prevista dal quarto comma si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dell udienza che scadono nella giornata di sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto é considerata lavorativa (sesto comma dell art. 155 c.p.c.). Il Legislatore del 2005 con l introduzione dell art. 155 co.5 c.p.c. ha, quindi, equiparato il giorno festivo del sabato a quello festivo, limitatamente però ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell udienza che scadono nella giornata del sabato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in commento, fanno un passo avanti definendo gli atti processuali indicati nel co.5 dell art. 155 c.p.c.

5 Sono considerati atti processuali di cui al quinto comma dell articolo in esame, quelli che, sebbene svolti fuori dell udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie. Ricostruito il quadro normativo che qui interessa, il Supremo Collegio si interroga sul quesito se il termine dall art 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, debba essere o meno considerato a decorrenza successiva e computato in avanti. La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la disposizione di cui all art. 155 c.p.c. si riferisce con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso" (cfr., ex plurimis, l ordinanza n. 182 del 2011 e la sentenza n del 2008). Le Sezioni Unite della Suprema Corte risolvono il quesito in senso affermativo ritenendo che il termine dall art 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, debba essere considerato a decorrenza successiva e computato in avanti come del resto di desume sia letteralmente dal primo periodo del terzo comma dello stesso art. 8 della legge n. 890 del 1982, sia dalla ratio sottesa all art. 8 co. 4 della stessa legge relativa alla realizzazione dei contrapposti interessi del notificante e del notificato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infine, affrontano un ulteriore quesito che concerne se il temine di cui dall art 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982 sia previsto per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell udienza (art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.). La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, risolvono in senso positivo il quesito ritentendo che per atti processuali devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo ed il ritiro dell atto d altro canto, é certamente qualificabile come "atto processuale" ai sensi del menzionato quinto comma, art. 155 c.p.c., costituendo esso, se anteriore al compimento del periodo di "giacenza" di cui all art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, l altra forma di perfezionamento del procedimento di notificazione eseguito a mezzo del servizio postale, nei casi di mancata consegna del piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo di cui allo stesso art. 8, comma 2. In conclusione, secondo a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 1 febbraio 2012, n e ai sensi del combinato disposto dell art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 nel caso in cui il termine di dieci giorni, di cui all art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, scada nella giornata del sabato, la scadenza é prorogata ipso iure al primo giorno seguente non festivo.

6 LA SOLUZIONE DELLA CASS., S.U., 1 febbraio 2012, n Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 1 febbraio 2012 n.1418 ha statuito che: In caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, il termine di 10 giorni stabilito per la compiuta giacenza va considerato di natura processuale e a decorrenza successiva. Ad esso si applicano dunque i principi e le regole generali applicabili a tutti i termini processuali. APPROFONDIMENTO Per leggere la sentenza per esteso Per uno studio critico sul punto in esame v. CAPONI, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi, in Foro It., 2003, I, 13; MARZOCCO, La nuova disciplina della notificazione a mezzo posta: nuovi spazi per un intervento della Corte costituzionale?, Giur. It., 2006, 7. [1] Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 in Foro It., 2003, I, 13 con nota di Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi; il principio è stato seguito anche dalla Cass., S.U., n.458/2005; Cass., 6360/2007; Cass., 22480/2006. [2] MARZOCCO, La nuova disciplina della notificazione a mezzo posta: nuovi spazi per un intervento della Corte costituzionale?, Giur. It., 2006, 7. [3] Cass., n..648/1983.

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