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Spettabile CLIENTE e FORNITORE Sua Sede Rif.: 074-2012 C&F SIMCA Milano, 20-03-2012 Oggetto: Cosa fare per l amianto in edilizia e non solo Parallelismi tra L. 257/1992 e s.m.i e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Egregi Signori e Gentili Signore, facendo seguito ai recenti accadimenti di cronaca e agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, la presente quale strumento di approfondimento e indicazione nelle Vs. attività imprenditoriali, di consulenza o di auditing all interno della Vs. Organizzazione o della Clientela di FBC. IL QUADRO NORMATIVO. La L. 257/1992, relativa alla cessazione dell impiego dell amianto e alla dismissione dei relativi manufatti, ha stabilito gli adempimenti che devono essere attuati dai detentori di manufatti contenenti amianto (in seguito anche MCA). Alla suddetta Legge si sono susseguiti una serie di Decreti attuativi, modifiche e integrazioni quali 1 : L.R. 17/2003 e Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL - DGR VIII/001526 del 22/12/05) per l istituzione dell obbligo del censimento degli edifici con presenza di materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta L. 128/1998 del 24-04-1998 L. 426/1998 del 09-12-1998 D.L. 510/1996 del 01-10-1996 D.M. del 06-09-1994, per le responsabilità in capo al Proprietario dell attività in un edificio con MCA di definire e attuare un programma di controllo e manutenzione del MCA al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. D.L. 169/1993 del 05-06-1993 Nel testo sono date le seguenti definizioni: Amianto, cioè i silicati fibrosi (vedere art. 23 del D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., art. 59-ter del D.Lgs. 257/2006); Utilizzazione dell amianto, cioè la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell ambiente fibre di amianto; rifiuti di amianto, cioè i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che 1 Nota bene: Elenco a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, riferirsi a www.salute.gov.it. I dati del Ricevente sono gestiti in conformità ai requisiti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Pagina 1 di 6

abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse (vedere art. 3 della L. 257/1992 e s.m.i.). A questa normativa si affianca anche il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il quale dedica alla protezione dai rischi connessi all esposizione all amianto il Capo III incluso nel Titolo IX Sostanze pericolose e dà precise indicazioni al Datore di lavoro in merito ai suoi obblighi. A titolo di esempio si cita l obbligo, nelle attività di demolizione o rimozione dell amianto, di predisposizione di uno specifico Piano di lavoro. IL CENSIMENTO DEL MCA Il Proprietario dell edificio in cui è presente MCA deve inviare (già scaduti i termini temporali ad inizio 2009) le informazioni richieste (mediante l apposita modulistica) all ASL di competenza. I requisiti stabiliscono che bisogna mantenere in buone condizioni i MCA, prevenendo il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenendo correttamente quando e se si verifica un rilascio e verificando sistematicamente e periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Il Proprietario dell'immobile deve: designare una figura responsabile con compiti di gestione delle attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (vedere anche 6.3 e 6.4 della UNI EN ISO 9001: 2008); tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto (vedere anche 4.3.1 e 4.3.2 della UNI EN ISO 14001: 2004); garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto 2 ; fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato Rapporto corredato di documentazione fotografica 3. Relativamente alle coperture in cemento amianto, la valutazione dello stato di conservazione dei MCA può essere effettuata utilizzando l Indice di Degrado (Regione Lombardia: allegato al D.D.G.S n. 13237 del 18-11-2008). Per tutti i restanti MCA devono essere utilizzate metodiche conformi alle previsioni del D.M. 06/09/1994. Tali valutazioni, sottoscritte da personale qualificato, devono essere inoltrate alla ASL competente per territorio. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La presenza di MCA in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. 2 Nota bene: A tal fine deve essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati deve essere tenuta una documentazione verificabile. 3 Nota bene: Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL, la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico nell edificio delle fibre aerodisperse. Rif.: 074-2012 C&F SIMCA Edilizia, Amianto_.doc Pagina 2 di 6

Diverso è il caso in cui il materiale è stato danneggiato per eventi atmosferici eccezionali, per interventi di manutenzione o per vandalismo; in questi casi verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Similmente se il materiale è in cattive condizioni o se è altamente friabile, le vibrazioni dell edificio a seguito di terremoti, la circolazione di automezzi, i movimenti di persone, le correnti d aria, ecc., possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. La presenza di MCA pone problemi di salvaguardia della salute e dell ambientale che, in estrema sintesi, implicano, a cura del Proprietario dell edificio, una delle seguenti scelte: una bonifica, cioè la rimozione dell amianto e la sua sostituzione con altri manufatti; un intervento conservativo senza rimozione dell amianto, cioè un intervento atto ad impedire la dispersione di fibre nell aria (confinamento, incapsulamento, ripristino delle parti deteriorate, ecc.). Per effettuare questa difficile scelta si possono seguire due strade differenti: ricorrere ai monitoraggi ambientali (campionamento di fibre aerodisperse e analisi mediante microscopia ottica e/o elettronica); valutare lo stato di conservazione dei manufatti sulla base di un esame visivo, per avere un indicazione sulla possibilità di dispersione di fibre. Fig. 1: Schema decisionale liberamente tratto da D.M. 06-09-1994. INTERVENTI DI BONIFICA (RIMOZIONE, SOVRACOPERTURA, INCAPSULAMENTO) Rif.: 074-2012 C&F SIMCA Edilizia, Amianto_.doc Pagina 3 di 6

Proprietario valuta i materiali contenenti amianto (MCA) nell edificio Proprietario rileva MCA integri non suscettibili di danneggiamento Proprietario rileva MCA integri non suscettibili di danneggiamento Proprietario rileva MCA danneggiati Proprietario procede con eliminazione delle potenziali cause Area non estesa Area estesa Proprietario procede con eliminazione delle cause Proprietario procede con controllo sistematico e periodico MCA e applica procedure corrette manutenzione edificio Proprietario procede con Bonifica Qualora sia necessario un intervento di bonifica, l Organizzazione deve rivolgersi a un Fornitore specializzato e iscritto all'albo Gestori Ambientali nella Categoria 10. Questa è suddivisa in due sotto categorie principali: Categoria 10A, attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (es.: i tetti di eternit) Categoria 10B, attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. Rif.: 074-2012 C&F SIMCA Edilizia, Amianto_.doc Pagina 4 di 6

Foto 1: Lastre ondulate di cemento-amianto; materiale compatto Foto 2: Rivestimento di un soffitto Centrale termica; materiale friabile Le sottocategorie sono ancora divise in classi in funzione dell importo dei lavori di bonifica cantierabili: A: oltre a 7.746.853,49 B: fino a 7.746.853,49 C: fino a 1.549.370,70 D:fino a 413.165,52 E: fino a 51.645,69 Poiché la rimozione dell'amianto nelle forme contemplate dalla categoria 10B è decisamente più critica e quindi richiede una maggiore cura, generalmente le aziende che sono iscritte per la cat. 10B, lo sono anche per la 10A. L'elenco delle aziende iscritte si trova sul sito http://www.albogestoririfiuti.it che permette di ricercarli per regione, provincia e categoria o anche per ragione sociale o codice fiscale. Queste Aziende devono anche avere dei dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica e soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Queste sono clausole che rientrano nella richiesta di iscrizione all'albo, ma è comunque consigliabile che il Committente dei lavori si faccia dare evidenza formale, così come della iscrizione oltre a controllarne la rispondenza nel suddetto sito. CORRELAZIONI CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Come accennato in precedenza, il Datore di lavoro dell'azienda incaricata di effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell amianto, sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve predisporre uno specifico Piano di lavoro. Tale Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a: Natura dei lavori e loro durata presumibile Luogo ove i lavori verranno eseguiti Tecniche lavorative adottate Misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale Rif.: 074-2012 C&F SIMCA Edilizia, Amianto_.doc Pagina 5 di 6

Il Piano di lavoro deve essere presentato all Unità Operativa Territoriale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, 30 giorni prima dell inizio lavori. Se entro questo periodo l Organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori, comunicando almeno 72 ore prima l effettiva data di inizio lavori. Nel caso di lavori di bonifica di amianto in matrice friabile, la comunicazione della data di inizio lavori deve comprendere la data di esecuzione della prova collaudo cantiere. Secondo alcune ASL, per esempio quella di Novara, il Piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni della normativa per la sicurezza dei luoghi di lavoro, non è da considerare come il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Pertanto in cantiere deve essere presente anche tale documento unitamente al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) relativo alle opere provvisionali, se presenti. RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DI BONIFICA Il produttore dei rifiuti contenenti amianto, ai sensi di legge e a tutti gli effetti, è l'azienda iscritta all'albo Gestori Ambientali cui viene affidata la bonifica. Pertanto è tale Organizzazione la responsabile della corretta gestione del rifiuto compreso il trasporto ed il conferimento a una discarica autorizzata. È comunque opportuno che il Committente e/o il Proprietario del sito si facciano dare tutte le evidenze della corretta gestione: formulari per il trasporto (copia della prima copia a inizio trasporto e della quarta copia firmata dal sito di destinazione, cioè dalla Discarica autorizzata), copia dell'autorizzazione della Discarica stessa, copia dell'iscrizione all'albo Gestori Ambientali del Trasportatore, verificando che: nell'iscrizione siano presenti le targhe degli automezzi effettivamente utilizzati; tra i codici CER dei rifiuti citati nell'iscrizione per quegli automezzi rientrino anche quelli attribuiti ai rifiuti sul formulario per il trasporto effettuato. NOTE DI CHIUSURA Seppur queste siano le regole generali e, normalmente, le aziende specializzate sono piuttosto attente, si suggerisce comunque di verificare di volta in volta il dettaglio delle procedure proposte dall'azienda scelta (o da più Fornitori in fase di offerta) con il settore competente della ASL nel cui territorio rientra il sito da bonificare. Per completezza si allega: Linee Guida Amianto Piemonte ASL Novara Norme per linee guida rimozione amianto in edilizia - Dlgs 81/2008, dal sito www.reteingegneri.it Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti, Ing. Gennaro BACILE di CASTIGLIONE Auditing e Consulenza qualità e ambiente Rif.: 074-2012 C&F SIMCA Edilizia, Amianto_.doc Pagina 6 di 6