PER LA DIFESA DELL ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

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COMUNE di MONTERODUNI (Provincia di Isernia) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

ART. 1 FINALITA Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica. ART. 2 DEFINIZIONE Ai fini dell applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni: Per fossi e canali si intendono tutti i corsi d acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel Territorio del Comune di MONTERODUNI, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque. Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso). Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale con esso confinante. Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale. ART. 3 UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private. Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia (fa fede e riferimento il Codice Civile). E vietato, altresì, realizzare opere non espressamente autorizzate dalle Autorità competenti che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere. Tutte le essenze arboree che all entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale. ART. 4 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI E fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali presenti lungo le strade private, all interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati. 2

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di utilità pubblica, il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, a definire gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) ed a determinare la quota a carico dei frontisti in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell interessato. Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall Amministrazione Comunale di MONTERODUNI come più urgenti. ART. 5 IRRIGAZIONE DEI CAMPI ART. 5.1 Ogni cittadino ha diritto di irrigare i propri fondi, con tutte le acque naturalmente nascenti nel territorio comunale o defluenti da territori limitrofi superiori per corsi naturali o per via di scoli, od in qualsiasi modo scorrenti nel territorio comunale che non appartengono per comprovata spettanza od in forza di titoli legali a proprietà private. ART. 5.2 Non essendovi alcun diritto o privilegio di privati su tutte le acque del Comune, la distribuzione di esse deve eseguirsi dal personale incaricato con la massima imparzialità e con lo stesso trattamento verso tutti i proprietari ed affittavoli, secondo le norme prescritte dal presente Regolamento. ART. 5.3 Il servizio di sorveglianza e distribuzione di acque irrigue a ciascun utente è affidato a personale comunale specificatamente incaricato in collaborazione con le strutture tecniche competenti. sotto la esatta osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento e sotto la sanzione penale dell art. 10. ART. 5.4 La ripartizione del servizio di sorveglianza viene stabilita nel seguente modo: CONTRADA CANALE che deve usufruire delle sole acque del canale di Capotrio ; CONTRADA VILLANELLA che deve usufruire di parte delle acque delle diverse sorgenti di Capotrio, escluse le canale, ferma restando la esistente bocca di presa; CONTRADA VALLE PATRESE E CAMPI che deve usufruire della rimanente parte delle sorgenti innanzi dette. L acqua di questa contrada, nei pressi della masseria di Russo Silvestri deve dividersi in cinque parti, assegnandosene 2/5 alla contrada Campi e parte inferiore di Valle Pratese e 3/5 alla parte superiore di quest ultima contrada; CONTRADA VILLE VIGNE E TESTA che usufruirà delle acque della Madonna e di quelle di Valle Pratese; CONTRADA CURSITIELLO che usufruirà di tutte le piccole sorgenti lungo il corso Capotrio e delle acque delle contrada Villanella e Vigne Vecchie. Per tutte le altre contrade, essendovi sufficienza di acque, rimane in facoltà del Responsabile del Servizio, a seconda dei bisogni. SORGENTE S. NAZZARO - con relative contrade. ART. 5.5 Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di ordinare che in caso di necessità una parte, o tutte le acque di una contrada, vengano immesse nel canale di un altra contrada a sussidio della deficienza delle acque che venisse a verificarsi. ART. 5.6 Il personale incaricato, nell esercizio delle sue funzioni, sarà equiparato alle Guardie Comunali, tanto di fronte all Amministrazione, quanto di fronte all Autorità Giudiziaria e verrà munito di un distintivo provvisorio rilasciato dal Comune e di una copia del presente Regolamento. 3

ART. 5.7 L irrigazione naturalmente avrà inizio il I Giugno. Essa potrà anticiparsi o posticiparsi rispetto ai tempi naturali, secondo gli andamenti stagionali. ART. 5.8 I primi fondi ad essere irrigati saranno quelli che ne hanno maggiore urgenza, data la natura della coltivazione ed a parità, avranno diritto di prelazione i primi raccolti sui secondi e sui terzi, ed i più vicini alla sorgente su quelli più lontani. ART. 5.9 Gli utenti dovranno assoggettarsi nell uso delle acque a tutte le prescrizioni che verranno impartite loro dal personale nominato. ART. 5.10 Tutti gli utenti di una stessa contrada debbono unirsi e provvedere perché, prima che incominci il turno delle irrigazioni annuali, i canali conduttori ed i fossi di scolo siano ben purgati e sistemati senza accidentalità di pendenza, le loro sponde siano bene assodate per modo che l acqua non abbia mai a disperdersi, né a ritardare il suo corso. Dovranno altresì individualmente provvedere a tutti i lavori preparatori del proprio fondo in modo che l irrigazione del medesimo possa effettuarsi nel più breve termine possibile e senza eccessivo consumo di acqua, evitandone in modo assoluto lo spreco ed il disperdimento a danno degli altri fondi vicini. In difetto di tale preparazione, il personale incaricato potrà rifiutare l acqua. ART. 5.11 I proprietari dei fondi che non intendano usufruire dell irrigazione, debbono permettere il passaggio dell acqua destinata agli altri fondi. ART. 5.12 Il Responsabile del Servizio, quando i fossi di scolo non sono ben purgati e sistemati, pregiudicando il regolare deflusso delle acque, potrà far procedere d ufficio ai lavori di cui all art. 5.10 e ripartire la spesa fra gli utenti inadempienti. ART. 5.13 E proibito a qualunque utente: Di formare degli argini, od in qualunque modo deviare le acque scorrenti tanto nel canale principale che in quello di irrigazione; Di deviare le acque destinate ad una contrada per introdurle nel canale di un altra, senza che ciò lo abbia preventivamente stabilito il Responsabile del Servizio ai sensi dell art. 5.5 del presente Regolamento; Di usufruire od usare l acqua già destinata ad un territorio, ritardandone od interrompendone il corso o la destinazione; Di opporsi a che il personale incaricato adempia ai propri doveri. ART. 5.14 Se per effetto dell abusiva interruzione del corso dell acqua, il territorio a cui spettava di essere irrigato venga a soffrirne danno, chi ha dato causa al danno, causando la perdita parziale o totale del raccolto, deve rivalutarne il proprietario. ART. 6 DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI Nell esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale tale da evitare l ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. 4

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso. ART. 7 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi: a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all anno; b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie; c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa; d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento); e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione. ART. 8 TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate. Possono però essere concesse per l accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo in funzione dell estensione del fondo o dell indirizzo produttivo dell impresa e, di norma, per una lunghezza massima di mt. 5,00. In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 10,00 (dieci) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 5,00 e 10,00 mt. L esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di materiale non ostruente con il calcare con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 60 o di adeguate dimensioni secondo l area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell Ente proprietario della strada competente. Sono ammesse tombinature anche in tubazione in P.V.C. purché le stesse siano del tipo SN4 (ex 303 extra) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato di rete elettrosaldata 10mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell Ente proprietario della strada. ART. 9 SANZIONI 5

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia in collaborazione con le strutture tecniche competenti. Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da. 25,00 sino ad. 500,00. Per l accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n, 689 nonché l art. 7 bis del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali, ove esistente. In relazione a ciò, è determinata in. 50,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito. In caso di recidiva l importo determinato sarà raddoppiato. Con ordinanza ingiunzione il Comune di MONTERODUNI, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell opera e dell interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni. Il Responsabile del Servizio, a norma dei poteri attribuitigli dalla legge e dai regolamenti in materia, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l esecuzione d ufficio. Le spese per l esecuzione d Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall Ufficio Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell ordinanza. ART. 10 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenendo e relative alle finalità del regolamento. Il presente regolamento verrà pubblicato unitamente all'atto deliberativo all'albo pretorio on line nonché nella sezione competente di amministrazione trasparente del sito web istituzionale. ART. 11 ENTRATA IN VIGORE Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. R.D. del 08/12/1993 n. 1740; NORME DI RIFERIMENTO Nuovo Codice della Strada, di cui al DPR 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione; 6

Codice Civile ( art. 892 e seguenti ); Art. 632 del codice penale; Art. 50 comma 5 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 7