COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI
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1 COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI 1
2 Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento inerente le sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa, in conformità con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. 2. È fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un obbligo specifico, attivabili anche d ufficio con clausola esecutoria. Rimane altresì impregiudicata l applicazione delle vigenti sanzioni di carattere penale (art.650 Codice Penale), relative alle ordinanze contingibili ed urgenti. Art. 2 - Soggetti accertatori 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali, sono svolte in via principale dalla Polizia Locale Unione Valdera Comando territoriale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell art. 13 della Legge , n Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma precedente, con riferimento alle sole materie specificamente individuate nell atto di nomina. 3. Le funzioni di accertamento di cui al comma 1, possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge, anche da guardie volontarie nonché da agenti giurati, che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 4. I soggetti di cui ai comma 2 e 3, debbono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite. 5. Resta ferma la competenza in materia di accertamento da parte di altri soggetti espressamente individuati ed abilitati da legge speciali. Art. 3 - Accertamento della violazione 1. La violazione di una norma di un regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa, è accertata mediante processo verbale. 2. Il processo verbale di accertamento deve contenere, quali elementi essenziali a pena di nullità dell atto: a) indicazione della data, ora e luogo dell accertamento; b) generalità e qualifica del verbalizzante; c) generalità dell autore della violazione, ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere e di volere, degli eventuali obbligati in solido; d) descrizione del fatto costituente la violazione; e) indicazione delle norme che si assumono violate; f) indicazione degli eventuali responsabili in solido; 2
3 g) avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata; h) eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione; i) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta con l indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento; j) l indicazione dell autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire personalmente il trasgressore; k) la sottoscrizione del verbalizzante. 3. In caso di contestazione immediata, il processo verbale è altresì sottoscritto dal soggetto nei cui confronti è stata effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso. Art. 4 - Mancato pagamento in misura ridotta 1. Fatte salve le ipotesi di cui all art.24 della legge , n.689, qualora non risulti effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, il Responsabile del Comando Polizia competente territorialmente ovvero il Responsabile del Servizio da cui dipende l accertatore, se soggetto diverso, trasmette al Responsabile del Servizio I Affari Generali e Legali al quale sono attribuite le funzioni relative all applicazione delle sanzioni amministrative: a) originale del processo verbale di accertamento dell infrazione; b) prova dell avvenuta contestazione o notificazione; c) proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati o redatti, debbono essere trasmessi alla stesso per conoscenza. Art. 5 - Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione 1. L Emissione dell ordinanza ingiunzione di pagamento o dell ordinanza di archiviazione, conclusiva del procedimento sanzionatorio e quindi degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali, compete, con riferimento all art. 107 del D.Lgs n. 267, al Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali. Art. 6 - Ordinanza ingiunzione 1. L ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di mesi ventiquattro dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall art. 4. In ogni caso, il provvedimento di cui sopra deve essere adottato entro mesi trentasei dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. 2. L ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. 3. Qualora i termini suddetti non siano rispettati, il verbale di accertamento decade di diritto. Art. 7 - Memorie difensive ed audizione personale 1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione al Responsabile del servizio 3
4 Affari generali e Legali entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione. 2. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligo solidale faccia pervenire scritti difensivi, l ordinanza ingiunzione di pagamento o l ordinanza di archiviazione, deve essere emessa entro mesi dodici dalla data di ricevimento degli stessi, dedotta dal timbro di protocollo del Comune. 3. Nel caso in cui sia richiesta l audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione con lettera raccomandata, o pec, entro mesi tre dalla data di ricevimento della richiesta, dedotta dal timbro di protocollo del Comune. 4. Dell audizione personale è redatto apposito verbale che, se richiesto, in copia è consegnato ai soggetti intervenuti; in ogni caso l audizione potrà essere rinviata una sola volta. 5. La mancata presentazione, senza addurre alcuna giustificazione, è considerata come rinuncia all audizione. 6. Nell ipotesi di audizione, l ordinanza ingiunzione deve essere adottata entro il termine di mesi sei dalla data dell audizione stessa. Art. 8 - Controdeduzioni dell organo accertatore 1. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall audizione personale emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazione fatte dall organo accertatore o aver rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, il Responsabile del Servizio Affari generali e Legali trasmette copia degli stessi all organo accertatore con richiesta di produrre proprie controdeduzioni comunque non oltre giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta. 2. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, il responsabile del Servizio Affari generali e Legali assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti. 3. In sede di irrogazione della sanzione, il responsabile del servizio Affari generali e Legali, se ritiene fondato l accertamento determina, con ordinanza ingiunzione motivata, la quantificazione della somma di denaro dovuta per violazione entro gli importi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale. 4. Nella determinazione della somma suddetta, l autorità amministrativa competente ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ad alle sue condizioni economiche. Art. 9 - Criteri per la concessione del pagamento rateale della sanzioni amministrative 1. Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali può disporre, su richiesta del trasgressore o degli obbligati in via solidale che si trovino in condizione economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con le modalità previste dall art. 26 della Legge , n. 689; ciò sia al momento dell emissione 4
5 dell ordinanza ingiunzione, sia in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l importo del pagamento in misura ridotta. 2. L accertamento delle condizioni economiche del richiedente il pagamento rateale della sanzione amministrativa compete alla Polizia Locale Comando territoriale, che trasmette dettagliata relazione al Responsabile del Servizio I Affari Generali e Legali. 3. Nel caso di richiesta di pagamento rateale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all emissione dell atto di accoglimento o di diniego dello stesso. Art Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali 1. Per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell art. 7 bis del D.Lgs n.267, così come modificato dalla legge , n.3 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il pagamento di una somma in denaro da 25,00 (venticinque/00) ad 500,00 (cinquecento/00). 2. È consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell art. 16 della Legge , n. 689, per tutte le violazioni previste al comma precedente secondo gli importi stabiliti con atto della Giunta Comunale. 3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell agente. Art. 11- Sanzioni amministrative accessorie 1. L applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge , n Art Riscossione coattiva 1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza- ingiunzione, salvo nel caso in cui l autorità giudiziaria abbia sospeso l esecuzione del provvedimento impugnato, il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali è incaricato dell assolvimento dei compiti connessi all approvazione dei ruoli attivando il procedimento di riscossione coattiva. Art Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla Legge , n. 689, al D.Lgs , n. 150, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti inerenti la materia. ******** 5
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