Le nostre condizioni generali d acquisto Articolo 1 Applicazioni delle condizioni generali di acquisto - Opponibilità Salvo convenzioni particolari con il venditore, le presenti condizioni generali di acquisto hanno lo scopo di definire delle disposizioni generali applicabili a tutti gli ordini di dispositivi, apparecchiature, prodotti o servizi di qualsivoglia natura. In deroga esplicita alle condizioni generali di vendita del Fornitore, ciò nonostante qualsivoglia clausola contraria contenuta nelle condizioni generali di vendita o altro documento, le presenti condizioni particolari comportano la rinuncia da parte del venditore di avvalersi della clausola di riserva di proprietà sancita nelle sue condizioni generali di vendita. Articolo 2 - Ordini L ordine è da intendersi accettato e contrattuale dopo che l acquirente avrà ricevuto la conferma d ordine entro tre giorni di calendario dalla data dell ordine. L acquirente avrà facoltà di rescindere l ordine, senza alcuna penale, qualora non riceva la conferma d ordine, nella modalità che il fornitore riterrà più opportuno, entro il suddetto termine. Fintanto che il venditore non avrà conferma l ordine, l acquirente ha diritto a modificarlo. L acquirente dovrà, in tal caso, essere prontamente informato di eventuali variazioni di prezzo o di calendario, conseguenti alle modifiche richieste. L ordine accettato dal venditore costituisce un impegno vincolante e definitivo e comporta la sua accettazione delle presenti condizioni generali di acquisto e delle condizioni particolari, tranne quando queste non siano oggetto di riserve scritte formalmente accettate dall acquirente. Articolo 3 - Prezzi Salvo convenzioni particolari, il prezzo dell ordine è sempre vincolante e definitivo e include i costi di imballo nonché qualunque altro costo, rischio od onere afferente l esecuzione dell ordine. Tutti i costi supplementari, di qualsivoglia natura, devono essere preventivamente concordati per iscritto con l acquirente e devono essere chiaramente riportati sul modulo d ordine. Gli ordini non comportano alcun versamento sistematico di anticipo (né acconto, né caparra) eccetto quando espressamente concordato nell ordine o nelle condizioni particolari. Eventuali variazioni di prezzo o di modalità di pagamento del fornitore devono essere comunicati all acquirente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima dalla data di applicazione. Di regola, le variazioni di prezzo o di modalità di vendita saranno applicabili all acquirente solo tre mesi dopo dalla sua presa visione. Articolo 4 - Conformità Il fornitore garantisce che i prodotti forniti, così come l imballo e l etichettatura, sono pienamente conformi, in ogni aspetto, con l ordine dell acquirente ed esenti da vizi.
In caso di difetto di conformità ed entro un mese dal ricevimento dei prodotti in questione nei propri locali, l acquirente avrà facoltà di scegliere se: - annullare l ordine dopo averne informato il fornitore; - oppure ottenere, a spese del fornitore, la sostituzione immediata dei prodotti non conformi con prodotti identici o di qualità superiore alle medesime condizioni di prezzo entro tre giorni dal ricevimento del reclamo, senza pregiudicare l indennizzo che può essere reclamato dall acquirente per le conseguenze pecuniarie, dirette e indirette, risultanti dai danni di qualsivoglia natura causati a persone o a beni nonché delle misure di ritiro dei prodotti per una qualsivoglia ragione. Le merci non conformi verranno restituite, se del caso, al fornitore porto franco accompagnate da una bolla di restituzione in cui si precisa il loro stato. Articolo 5. Garanzia Per i prodotti destinati ad essere utilizzati dall acquirente, salvo accordi contrari tra le parti, il venditore garantisce i prodotti per una durata di almeno dodici mesi dalla consegna. Durante detto periodo, il venditore si impegna a riparare o a cambiare il prodotto in caso di difetto, errore, malfunzionamento, vizio apparente od occulto oppure funzionamento difettoso. Per i prodotti destinati ad essere rivenduti, il fornitore s impegna, nei confronti dell acquirente e nei confronti di tutti i clienti che hanno sub-acquistato il prodotto, a riparare o a sostituire il prodotto qualora venga constatato un difetto nei due anni successivi alla rivendita del prodotto, eccetto quando questo modo di indennizzo dovesse rivelarsi impossibile o sproporzionato. In questo caso, il Fornitore si impegna ad assumere l onere delle conseguenze finanziarie della modalità di risarcimento adottata. Il termine di garanzia decorre a partire dall emissione della fattura di vendita del prodotto. In ogni caso, il fornitore è ritenuto responsabile e si impegna ad assumere l onere delle conseguenze pecuniarie, dirette e indirette, risultanti da danni di qualsivoglia natura causati a persone e/o beni, nonché delle misure di ritiro, sospensione, consegna, detrazione con rimborso del cliente, modifica e/o smaltimento dei prodotti, indipendentemente dal fatto che dette misure siano state ordinate da una pubblica autorità (compresi i tribunali) o volontarie e a prescindere dalla motivazione evocata: specialmente in caso di vizio occulto, non conformità a una norma o a una regolamentazione, difetto di sicurezza. Articolo 6 Rispetto della normativa Le merci ordinate devono rispondere pienamente alle disposizioni di legge e normative in vigore, in particolare per quanto attiene: - la qualità, la composizione, la presentazione e l etichettatura delle merci; - il diritto del lavoro e dell impiego;
- le disposizioni di convenzioni internazionali sui diritti dei bambini; - il diritto dell ambiente. Il fornitore si impegna, in particolare, a rispettare le disposizioni della legge n. 2001-420 del 15 maggio 2001 sui nuovi regolamenti economici (denominata legge NRE ) e del suo decreto applicativo n. 2002-221 del 20 febbraio 2002, se applicabili, nonché a comunicare, su richiesta dell acquirente, le informazioni relative alle conseguenze dell attività dell azienda sull ambiente, fornite in funzione della natura di detta attività e dei relativi effetti, in particolare: 1- il consumo di risorse; 2- le misure adottate per limitare le minacce all equilibrio biologico, agli ambienti naturali, alle specie animali e vegetali protette; 3- le procedure di valutazione e di certificazione adottate in materia ambientale; 4- le misure adottate, se del caso, per assicurare la conformità dell attività; 5- le spese sostenute per prevenire le conseguenze dell attività; 6- l ammontare degli accantonamenti e delle garanzie per rischi di natura ambientale; 7- l importo degli indennizzi versati durante l esercizio in esecuzione di una decisione giudiziaria in materia ambientale. Il fornitore conviene altresì che l acquirente possa procedere a audit di condotta, eseguiti personalmente o da un consulente designato a tale scopo, al fine di accertare il rispetto delle sopracitate norme. Ogni violazione alle suddette norme espone il fornitore alla cessazione immediata dei rapporti commerciali, senza preavviso. Articolo 7 - Consegna 7-1 - Imballi I prodotti devono essere correttamente e sufficientemente imballati, in un imballo appropriato che tenga conto della loro natura e delle precauzioni da adottare al fine di proteggerli a fronte di ogni evenienza. Gli imballi devono essere chiaramente identificati con riferimento al modulo d ordine corrispondente dell acquirente. Il fornitore sarà responsabile dei danni, dei componenti mancanti e delle avarie riconducibili a un imballo, una marcatura o un etichettatura non corretti o inadatti. Se del caso, lo sdoganamento dei prodotti è a carico del venditore. 7-2 Termini di consegna
La data stabilita di consegna, indicata sui moduli d ordine, è imperativa. Qualsiasi evento che potrebbe influire sull ordine dovrà essere immediatamente comunicato all acquirente. Il venditore è tenuto informare l acquirente di detto evento tempestivamente e per iscritto, precisando la durata stimata e le conseguenze sui termini di consegna. Gli ordini consegnati prima della data di consegna prestabilita al più presto potranno comportare la restituzione della merce a spese del fornitore. Analogamente, gli ordini consegnati oltre il termine previsto di consegna al più tardi potranno essere rifiutati dall acquirente che restituirà, se lo desidera, la merce a spese del fornitore, In caso di posticipazione della data limite di consegna accettata dall acquirente, il venditore si impegna a versare all acquirente un indennizzo dell 1% per settimana di ritardo, calcolato sull importo delle merci non consegnate (prezzo d acquisto IVA esclusa). Dette somme sono dovute senza necessità di adire in giudizio e saranno riconosciute sotto forma di avere. 7-3 - Ricevimento Il ricevimento da parte dell acquirente deve avvenire presso il luogo di consegna indicato nell ordine ai fini della verifica della qualità, della quantità e della conformità delle forniture all ordine. L'acquirente avrà il diritto di rifiutare i prodotti non conformi e dovrà notificare il suo rifiuto per iscritto. Il venditore dovrà riprendere a proprie spese i prodotti rifiutati entro un limite massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di notifica del rifiuto. In caso di non conformità riguardante aspetti di minore importanza, l acquirente potrà accettare le merci con riserva. Articolo 8 - Trasporto Il trasporto avverrà medianti mezzi appropriati a scelta del fornitore. Le spese di trasporto, se a carico dell acquirente, saranno rimborsati solo previa presentazione di fattura; sono escluse altre modalità di pagamento, in particolare versamenti o rimborsi dietro presentazione di lettera di vettura o ricevuta. Salvo diversamente concordato sull ordine, il venditore si assume tutti i rischi e gli oneri afferenti al trasporto dei prodotti. Articolo 9 Trasferimento di proprietà e trasferimento di rischi Salvo diversamente concordato, il trasferimento di proprietà e dei rischi avverrà: - presso il magazzino o deposito del cliente, attestato da bolla di scarico, per gli acquisti effettuati franco destinazione sulla piattaforma di scarico del magazzino o deposito.
Articolo 10 Proprietà intellettuale Il fornitore garantisce che le merci fornite non sono oggetto di qualsivoglia rivendicazione di proprietà industriale o artistica (brevetti, marchi, disegni e modelli) e che le fotografie dei prodotti possono essere riprodotte su qualunque supporto, ivi compreso Internet, salvo decisione contraria espressa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Articolo 11 - Fatturazione Le fatture dovranno essere indirizzate al centro di contabilità del cliente e dovranno pervenire in duplice copia al nome e all indirizzo di fatturazione specificati sull ordine e dovranno riportare tutte le menzioni previste dall Articolo L 441-3 del codice del commercio. Dovranno altresì riportare il numero d ordine nonché la modalità di trasporto e la destinazione delle merci. La data da considerare per il calcolo del ritardato pagamento è la data di ricevimento effettivo delle merci. Salvo diversamente concordato all ordine, le fatture possono essere pagate mediante bonifico. Il fornitore autorizza espressamente l acquirente a compensare le somme dovute dall acquirente o dal cessionario delle fatture con quelle dovute dal Fornitore, a qualsivoglia titolo. Articolo 12 - Assicurazioni Il venditore si impegna a sottoscrivere, a proprie spese, le garanzie di assicurazione necessarie per coprire le responsabilità attinenti l esecuzione del presente contratto per tutti i danni corporali, materiali e immateriali. A richiesta dell acquirente, il venditore dovrà inviare le quietanze dell assicurazione sulla responsabilità civile generale e professionale con data inferiore ai sei mesi. In tutti i casi, il venditore dovrà fornire, dietro semplice richiesta dell acquirente, un assicurazione adattata a copertura dei prodotti fino al loro arrivo presso i locali dell acquirente o altra destinazione concordata. Articolo 13 Foro competente e legge applicabile Per qualsivoglia controversia è competente il Tribunal de Commerce di BOURG-EN- BRESSE, è ciò nonostante qualsivoglia disposizione contraria delle condizioni generali di vendita del fornitore o altro suo documento commerciale. In caso di controversia, sarà applicabile la legge francese con esclusione della convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.