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COMUNE DI LONGARE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 51 del 18.07.1996 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 58 del 29.12.1997 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 40 del 06.07.2006

I N D I C E Capo I GENERALITA - DEFINIZIONI Art. 1 - Campo di applicazione Pag. 4 Art. 2 - Definizioni 4 Art. 3 - Oggetto e finalità del Servizio di Polizia Rurale 4 Art. 4 - Competenze 4 Art. 5 - Poteri del Sindaco 4 Capo II PASCOLO Art. 6 - Pascolo degli animali 4 Art. 7 - Attraversamento dell abitato con mandrie di bestiame 5 Art. 8 - Pascolo in ore notturne 5 Art. 9 - Ovini - pascolo vagante 5 Capo III FABBRICATI RURALI Art. 10 - Costruzione di case coloniche e fabbricati rurali 5 Art. 11 - Prevenzione incendi 5 Art. 12 - Regimazione delle acque piovane 6 Art. 13 - Stalle 6 Art. 14 - Concimaie 6 Art. 15 - Criteri costruttivi delle concimaie 6 Capo IV GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE Art. 16 - Stoccaggio dei liquami 6 Art. 17 - Riutilizzo delle deiezioni 6 Art. 18 - Distanze di rispetto 7 Art. 19 - Divieto di spargimento 7 Art. 20 - Orari 8 Art. 21 - Nuovi insediamenti zootecnici 8 2

Capo V FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI Art. 22 - Deflusso idrico Pag. 8 Art. 23 - Espurgo di fossi e canali 8 Art. 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi 9 Art. 25 - Recisione di rami protesi e radici 9 Art. 26 - Aratura dei terreni 9 Art. 27 - Tombinature 10 Art. 28 - Fabbricati, annessi, recinzioni 10 Art. 29 - Prelievi di acque correnti 10 Art. 30 - Prelievi di acque sotterranee 10 Capo VI MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI Art. 31 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria 10 Art. 32 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi 10 Art. 33 - Cartelli per esche avvelenate 11 Art. 33 bis Modalità di impiego degli antiparassitari 11 Capo VII MALATTIE DEL BESTIAME Art. 34 - Obbligo di denuncia 11 Art. 35 - Isolamento 11 Art. 36 - Eliminazione di animali morti per malattie infettive 11 Art. 37 - Igiene delle stalle 11 Art. 38 - Attività agricole e zootecniche fuori zona 12 Art. 39 - Pulizia delle strade e dei fondi 12 Capo VIII FUOCHI Art. 40 - Divieto di accensione 12 Capo IX SANZIONI Art. 41 - Sanzioni amministrative 12 Art. 42 - Accertamento delle violazioni e sanzioni 12 Art. 43 - Ripristino ed esecuzione d ufficio 13 Art. 44 - Inottemperanza di ordinanze 13 Art. 45 - Sequestro e custodia di cose 13 Art. 46 - Sospensione di autorizzazioni e concessioni 13 Art. 47 - Risarcimento di danni 13 Art. 48 - Entrata in vigore 13 3

Capo I GENERALITA - DEFINIZIONI Art. 1 - Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così come definita e classificata dal PRG vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti. Art. 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni: letame: il complesso delle deiezioni zootecniche, solide e liquide, provenienti da allevamenti con lettiera; liquame: il complesso delle deiezioni solide e liquide provenienti da allevamenti privi di lettiera; deiezioni: l insieme delle deiezioni zootecniche classificabili come letame e come liquame; insediamento zootecnico: il complesso delle strutture adibite alla stabulazione, in forma fissa o libera, continuativa o temporanea degli animali da allevamento, nonché delle strutture di raccolta e conservazione delle deiezioni zootecniche; aree agricole: terreni assoggettati ad ordinaria attività di coltivazione agraria o forestale o pascolo. Art. 3 - Oggetto e finalità del Servizio di Polizia Rurale Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione e del Comune nell interesse generale dell attività agricola, della cultura rurale e della vita sociale delle campagne. Art. 4 - Competenze Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti di polizia municipale e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all art. 57 del C.P.P. nell ambito delle rispettive mansioni. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale. Art. 5 - Poteri del Sindaco Al Sindaco oltre ai poteri straordinari che ai sensi dell'art. 38 della L. 08 giugno 1990 n. 142, sono demandati in materia di edilizia, Polizia locale e Igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 36 della medesima legge e del vigente Codice della Strada. Le ordinanze debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti in base ai quali è fatta l intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti. Capo II PASCOLO Art. 6 - Pascolo degli animali Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che arrechi danni ai fondi finitimi, molestie ai passanti e pericoli per la viabilità. 4

Per il pascolo di bestiame su terreni demaniali comunali, occorre il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo ed il passaggio di bestiame su strade e fondi privati vincolati, occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario. Nei fondi completamente recintati, anche con dispositivi elettrici, non viene di norma richiesta la custodia. Art. 7 - Attraversamento dell abitato con mandrie di bestiame Nel percorrere vie comunali e vicinali i conduttori di mandrie di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o danni alle proprietà limitrofe, alle strade. Dovrà inoltre essere mantenuta libera una parte della carreggiata per consentire il passaggio degli autoveicoli in transito. Nelle pubbliche vie e piazze all interno degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Art. 8 - Pascolo in ore notturne Nelle ore notturne, il pascolo è consentito nei soli fondi chiusi. Art. 9 - Ovini - pascolo vagante Qualsiasi spostamento di greggi ovini entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché il conduttore del gregge dimostri la disponibilità di pascolo nella località verso la quale intende spostarsi. Per spostamenti fuori dal comune di residenza, almeno 15 giorni prima della partenza, l interessato deve presentare domanda al Sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l introduzione del gregge nel comune stesso, sempreché non ostino ragioni di Polizia Veterinaria. Capo III FABBRICATI RURALI Art. 10 - Costruzione di case coloniche e fabbricati rurali La costruzione, l ampliamento o la ristrutturazione di case coloniche, stalle e fabbricati rurali può essere attuata previa concessione edilizia del Sindaco. Le case coloniche e i loro annessi, situate in prossimità delle strade, devono essere muniti di gronda anche in senso verticale e l acqua piovana deve essere incanalata in corsi d acqua superficiali, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade. Relativamente ai caratteri tipologici degli immobili ed al materiale d impiego per la loro realizzazione si farà espresso riferimento alle N.T.A. specifiche per la zona rurale, così come contemplate dal P.R.G. vigente. Art. 11 - Prevenzione incendi Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o in altro materiale infiammabile. I fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle abitazioni. I depositi: di fieno, paglia e legna con giacenza superiore a q.li 500 (esclusi quelli posti all aperto a distanza di sicurezza non inferiori a 100 metri); di carburante e liquidi infiammabili con giacenza superiore a mc. 25; sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e al D.M. 16 febbraio 1982 ed alla predisposizione delle misure preventive previste dalla legge. Tali depositi dovranno essere dotati di certificato di prevenzione incendi. 5

Art. 12 - Regimazione delle acque piovane I cortili, le aie e gli orti, annessi alle case rurali, devono essere dotate di fondo con pendenza regolare sufficiente a permettere il rapido e completo allontanamento delle acque piovane e di quelle provenienti dai tetti pluviali. Art. 13 - Stalle Le stalle con due o più di 12 q.li di peso vivo mediamente allevato devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, delle previsioni del R.D. 1 dicembre 1930, modificato dalla legge 25 giugno 1931 n. 925 e secondo le disposizioni tecniche impartite dalle U.L.S.S. in base alle leggi stesse, nonché dagli artt. 233 e segg. del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente. Art. 14 - Concimaie Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, poste a debita distanza da corsi d acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i cumuli sul terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di inquinamenti a carico di corpi idrici superficiali e di falde acquifere. Art. 15 - Criteri costruttivi delle concimaie In assenza di altri sistemi e soluzioni costruttive idonee ad impedire la fuoriuscita delle deiezioni, nel caso di concimaie costruite sul piano di campagna, il perimetro delle stesse dovrà essere delimitato da muretto alto almeno 30 cm. Le nuove concimaie dovranno essere dotate di bottino interrato per la raccolta del colaticcio e delle acque piovane eventualmente recapitanti all interno delle stesse. Il bottino deve aver volume sufficiente a conservare i reflui per almeno 4 mesi. Capo IV GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE Art. 16 - Stoccaggio dei liquami Le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta. La capacità delle vasche, in conformità a quanto disposto dal D.G.R. 3733/92, dovranno essere tali da garantire, in assenza di trattamenti che accelerino la maturazione dei reflui, un autonomia di stoccaggio pari a 6 mesi per i liquami suini e avicoli, e a 4 mesi per i liquami di altre specie. Nel dimensionamento delle vasche occorrerà computare anche le acque meteoriche provenienti da aree di stabulazione scoperte ed altre aree imbrattate da deiezioni zootecniche. Art. 17 - Riutilizzo delle deiezioni L utilizzo dei liquami zootecnici a fini fertirrigui è ammesso nelle quantità massime prodotte da: 25 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti avicunicoli; 35 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti suini e di vitelli a carne bianca; 40 q.li di peso vivo per ettaro per liquami provenienti da altri allevamenti. Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico tali limiti sono rispettivamente ridotti a: 15 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti avicunicoli; 24 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti suini e di vitelli a carne bianca; 6

30 q.li di peso vivo per ettaro per liquami provenienti da altri allevamenti. Il letame può essere sparso senza particolari prescrizioni fino al quantitativo corrispondente a quello prodotto da un carico di bestiame allevato pari a 40 q.li per ettaro di peso vivo mediamente allevato. Art. 18 - Distanze di rispetto Ai fini di prevenire inconvenienti dovuti all eccessiva vicinanza tra allevamenti ed insediamenti abitativi, i nuovi insediamenti zootecnici (stalle, concimaie, vasche dei liquami scoperte ed aree adibite alla stabulazione degli animali) sono tenuti al rispetto delle seguenti distanze minime: a) insediamenti zootecnico-intensivi da confini: da 15 a 50 metri; da zone territoriali omogenee classificate dallo strumento urbanistico vigente come A, B, C, ed F in base al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444: da 100 a 700 metri; da case sparse: da 50 a 250 metri; da nuclei abitati (ISTAT): da 100 a 500 metri; e comunque con espresso riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. 7949/89. b) insediamenti zootecnici di tipo non intensivo La distanza minima da abitazioni di terzi, sparse o concentrate, viene fissata in 25 metri per allevamenti fino ad un carico massimo mediamente presente pari a: 15 q.li per avicunicoli; 50 q.li per suini e vitelli a carne bianca; 150 q.li per altri allevamenti. Per allevamenti con carico superiore, la distanza minima di cui al punto precedente va incrementata di 10 metri per ogni incremento di peso pari a: 20 q.li per avicunicoli; 30 q.li per suini e vitelli a carne bianca; 50 q.li per altri allevamenti. c) per allevamenti posti in zone territoriali omogenee diverse dalle zone E i carichi di cui al punto a) e gli incrementi di peso di cui al punto b) vengono dimezzati. Il rispetto delle distanze di cui al presente articolo è richiesto anche ai nuovi insediamenti civili in presenza di insediamenti zootecnici preesistenti. Per il calcolo o la verifica di tutti gli indici sopra esposti si fa riferimento alla circolare regionale n. 20/94 esplicativa della D.G.R. 3733/92 e alla D.G.R. 7949/89. Art. 19 - Divieto di spargimento E vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti: aree non agricole; terreni acquitrinosi (acqua ristagnante per oltre 9 mesi all anno); aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici, così come definiti dal D.P.R. 236/88; fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d acqua; zone calanchive, doline, inghiottitoi e relative fasce di rispetto per almeno 10 metri; aree di cava. E vietato distribuire deiezioni zootecniche a meno di 25 metri dalle civili abitazioni, stabilmente abitate. 7

Art. 20 - Orari Lo spargimento in campo delle deiezioni (ad eccezione del letame maturo), a distanze inferiori a 150 metri dalle abitazioni di terzi è vietato nei seguenti orari: a) dal 1 ottobre al 15 maggio, per tutte le deiezioni (liquame e letame): dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 20; b) dalle 11 alle 20 di sabato; c) dalle ore 9 alle 20 di domenica e giorni festivi; d) a prescindere dalla distanza sopra evidenziata (ml. 150 dalle abitazioni di terzi) lo spargimento delle deiezioni dovrà, compatibilmente con le condizioni metereologiche, esser seguito da immediato interramento ed è vietato nei periodi di cui alle lettere a), b) e c). Art. 21 - Nuovi insediamenti zootecnici I nuovi insediamenti zootecnici, acquisiti la concessione a costruire e il relativo certificato di agibilità, sono tenuti a dare comunicazione di inizio attività all autorità comunale a mezzo dell apposita modulistica predisposta dall U.LS.S. competente per territorio. Non si considerano nuovi insediamenti le acquisizioni di allevamenti da terzi, anche a titolo di affitto, già precedentemente comunicate, il cambio totale o parziale della specie allevata, la variazione della tipologia di allevamento, dei sistemi di condizionamento degli ambienti di stabulazione, dei sistemi di gestione delle deiezioni zootecniche. In tali casi l interessato è tenuto a dare comunicazione semplice al Comune e all U.L.S.S. competente per territorio. Nel caso di insediamenti zootecnici di tipo intensivo è necessario verificare la compatibilità delle distanze minime previste da confini Z.T.O., nuclei abitati e case sparse, con i cambiamenti apportati. Comunque i predetti cambiamenti, qualora comportassero per loro stessa natura, interventi edilizi e/o di ristrutturazione urbanistica, soggetti al rilascio di autorizzazioni, concessioni o denuncie, dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati in quanto tali dal Sindaco, in conformità alle leggi urbanistiche e regolamentari vigenti in materia. Capo V FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI Art. 22 - Deflusso idrico I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fonti superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che si spingono dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini e alle strade. Art. 23 - Espurgo di fossi e canali Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, la cui manutenzione non sia di competenza dei Consorzi di Bonifica, è fatto l obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. I fossi delle strade comunali, non di competenza del Consorzio di Bonifica, devono essere espurgati una volta all anno ed all occorrenza più volte a cura e spese dei frontisti e del Comune nella misura 8

del 50%; in caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nei termini prescritti dal Comune, l Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Art. 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi Per la distanza degli alberi d alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dai confini; per gli alberi non d alto fusto l arretramento dovrà essere di almeno 1 metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, le siepi vive, etc., anche utilizzate per il ceduo, si dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro. Nel caso di fossi, le distanze di cui sopra vanno computate a partire dall inizio della scarpata, ovvero dalla base dell opera di sostegno. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, nonchè al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione Art. 25 - Recisione di rami protesi e radici I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i limiti di proprietà, oppure oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti. Art. 26 - Aratura dei terreni I frontisti delle strade pubbliche, vicinali, interpoderali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono volgere l aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell area destinata a viabilità. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno cm. 70 dalla carreggiata stradale o rispettare comunque una distanza tale da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche. Se l aratura è superiore a cm. 70, la distanza minima dalla carreggiata è uguale alla profondità dell aratura. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l importanza del corso d acqua. 9

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista. Art. 27 - Tombinature Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con condotte aventi il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei). Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm. Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico. Art. 28 - Fabbricati, annessi, recinzioni Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523. Art. 29 - Prelievi di acque correnti Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta alle Autorità competenti, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge. Art. 30 - Prelievi di acque sotterranee Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti. Capo VI MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI Art. 31 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria Nel caso di comparsa di crittogame, insetti, acari o di altri parassiti delle pianti il Sindaco, d intesa con l Osservatorio regionale per le Malattie delle Piante, ha facoltà di imporre disposizioni speciali, a mezzo ordinanza, volte al controllo degli agenti patogeni. A tal fine, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi sulle cui coltivazioni si evidenzino i patogeni di cui sopra, di denunciarne la presenza all Autorità Comunale. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli, gli stocchi e gli altri materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, dovranno essere asportati dai coltivi e bruciati, o comunque distrutti, entro il 31 marzo di ciascun anno. Art. 32 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, salvo diverse indicazioni fornite da Organismi competenti in materia fitopatologia quali l Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante e il Servizio Fitopatologico dell Amministrazione Provinciale di Vicenza. 10

Art. 33 - Cartelli per esche avvelenate E fatto obbligo a che distribuisce a fini antiparassitari esche avvelenate, tossiche nei confronti dell uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta Esche avvelenate o simili. Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta coltura trattata con antiparassitari. Art. 33 bis Modalità di impiego degli antiparassitari. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggingano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. L erogazione di antiparassitari va effettuata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull etichetta del presidio sanitario ed è consentita con l uso di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanze superiori a 20 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici comprese le relative pertinenze. Per distanze inferiori, il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance) ed è vietato dalle ore 9.00 alle ore 18.00; tale limitazione oraria non si applica al servizio pubblico. In ogni caso i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento avendo cura di indirizzare il getto in direzione opposta all abitato. E fatto obbligo all operatore di avvisare preventivamente le persone interessate e, nel caso si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà altrui, nonostante le cautele adottate, deve comunicare immediatamente alle stesse il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza. L operatore deve altresì impedire che, durante i trattamenti, il getto raggiunga persone o mezzi lungo le strade pubbliche, piste ciclabili e lungo qualsiasi altro percorso; qualora ne ravvisi il rischio deve interrompere temporaneamente il trattamento. Capo VII MALATTIE DEL BESTIAME Art. 34 - Obbligo di denuncia I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all Autorità comunale, qualunque caso di malattia infettiva o sospetta di esserlo. Art. 35 - Isolamento Nel caso di malattia infettiva, accertata o sospetta, il proprietario o l allevatore dei soggetti infetti ha l obbligo di provvedere al loro isolamento, evitando l utilizzo comune di fonti di abbeveraggio, la promiscuità con volatili e altri animali domestici. I proprietari o i conduttori degli animali affetti da malattie infettive dovranno uniformarsi alle disposizioni impartite dall Autorità Veterinaria. Art. 36 - Eliminazione di animali morti per malattie infettive L eliminazione di animali morti per causa di malattie infettive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguita a mezzo di ditta autorizzata o comunque in conformità alle prescrizioni impartite dall Autorità Veterinaria e dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 37 - Igiene delle stalle Il bestiame allevato in strutture confinate, deve essere mantenuto in ambienti sufficientemente areati, in buono stato di manutenzione e dotati di pareti intonacate. Le deiezioni andranno asportate evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione a fini fertirrigui dovrà essere attuata cercando di evitare molestie e inconvenienti igienico-sanitari. 11

Art. 38 - Attività agricole e zootecniche fuori zona L esercizio di attività agricole e zootecniche in zone territoriali omogenee, diverse dalle zone classificate E dal Piano Regolatore Generale vigente, ambiti espressamente riservati a tale tipo di attività, deve essere condotta con accorgimenti tali da limitare il più possibile disturbo agli insediamenti residenziali. A tale scopo il Sindaco ha facoltà di imporre con specifica ordinanza misure atte a limitare o prevenire le cause di tali accertati disturbi. Art. 39 - Pulizia delle strade e dei fondi Chiunque, con qualsiasi mezzo, durante il transito su strade comunali e vicinali, o in altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri residui o detriti in quantità tale da imbrattare o ingombrare il passaggio, è tenuto a provvedere alla loro pulizia ed asportazione, sostenendone eventualmente le spese. Fatte salve le fattispecie e le sanzioni già contemplate nella L. 915/82, è vietato gettare, lungo le strade, nei fossi, nei canali, sui cigli delle strade o nei fondi coltivati, carogne di animali, rifiuti, carte, vetri, materie plastiche, involucri ed altri materiali di scarto. Capo VIII FUOCHI Art. 40 - Divieto di accensione In base a quanto disposto dall art. 703 del Codice Penale, dall art. 59 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall art. 28 della L.R. 31/89 è vietata l accensione di fuochi pericolosi in luoghi abitati o nelle immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie. Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti direttamente in campo, lungo corsi d acqua, lungo strade vicinali o di pubblico transito, comunali, provinciali, statali, autostrade, ferrovie e a distanze inferiori a 100 metri da esse. In aree assoggettate a vincolo idrogeologico e nei terreni forestali sono vietate l accensione di fuochi ed altre operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio, nei boschi ed a distanze inferiori a 100 metri da essi, salvo autorizzazione. Capo IX SANZIONI Art. 41 - Sanzioni amministrative Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non costituisce reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa fino ad un massimo di L. 1.000.000 così come stabilito dall art.106 del R.D. 3.3.1934 n. 383. Ai fini del presente regolamento la sanzione amministrativa viene stabilita in misura ridotta di Lire 100.000, da pagarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Il Sindaco può modificare tale importo con propria determinazione. Si applicano comunque gli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689. Art. 42 - Accertamento delle violazioni e sanzioni Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dagli agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. 12

Art. 43 - Ripristino ed esecuzione d ufficio Oltre al pagamento della sanzione comminata, il Sindaco può disporre, sempre a carico del trasgressore, il ripristino di luoghi o cose o la rimozione delle stesse. Art. 44 - Inottemperanza di ordinanze Chiunque non ottemperi all esecuzione delle ordinanze del Sindaco emanate in base a norme comunali e provinciali, salvi i casi previsti dall art. 650 del Codice Penale o da altri leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con una sanzione amministrativa di Lire 500.000. Art. 45 - Sequestro e custodia di cose I funzionari e gli agenti all atto dell accertamento dell infrazione possono procedere al sequestro cautelare di cose utilizzate per commettere l infrazione e delle cose che ne sono il prodotto,, sempreché le stesse appartengano alla persona responsabile dell infrazione. Per i tempi e le modalità da seguire in caso di sequestro, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria, nonché le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Art. 46 - Sospensione di autorizzazioni e concessioni Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge dal presente regolamento, il Sindaco ha facoltà di sospendere concessioni o autorizzazioni precedentemente emesse a favore del trasgressore nei seguenti casi: a) per recidiva nell inosservanza del presente regolamento attinenti alla disciplina dell attività specifica esercitata dal concessionario; b) per la mancata esecuzione di rimozioni, ripristini o riparazioni conseguenti al fatto infrazionale; c) per morosità nel pagamento di diritti comunali dovuti dal titolare in forza della concessione rilasciata a suo favore. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni. Essa può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione è stata emessa. Art. 47 - Risarcimento di danni Nel caso in cui la trasgressione abbia arrecato anni al Comune o a terzi, l Autorità Comunale può subordinare l accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, entro i termini prefissati, le conseguenze della trasgressione stessa o rimuova la causa che l ha determinata. Art. 48 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i disposti comunali, le ordinanze, le consuetudini previgenti, in contrasto con la materia disciplinata dal regolamento stesso. 13