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COMUNE DI ZUGLIANO (PROVINCIA DI VICENZA) Via Roma, 69 36030 ZUGLIANO (VI) Tel. 0445-333056 Fax 0445-330029 REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI SPETTACOLI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2011

ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento, nell ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della sanità. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le

disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CCVLPS Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Zugliano è così composta: a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell'azienda ULSS n. 4 o da un medico dallo stesso delegato; d) dal responsabile del settore Urbanistica / Edilizia Privata o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto di elettrotecnica o da un supplente; Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti di cui sopra. Per garantire il regolare funzionamento della Commissione comunale di vigilanza si prevede la nomina di un supplente del componente esterno effettivo esperto in elettrotecnica. Si prevede, altresì, la possibilità di nominare di volta in volta un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, a seconda delle dotazioni tecnologiche del locale o dell impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata. ART. 4 NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE La Commissione Comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco e rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.

ART. 5 CONVOCAZIONE La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire il suo delegato o supplente affinché intervenga alla riunione. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Il parere, risultante dal verbale redatto dal segretario, viene sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario stesso. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. ART. 7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE Ai componenti esterni non dipendenti pubblici (indicati all art. 3) dovrà essere erogato un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione il cui ammontare sarà stabilito dalla Giunta Comunale. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata al Comune prima del sopralluogo. ART. 8 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

L'intervento della Commissione deve essere richiesto dall organizzatore dell evento temporaneo o dal proprietario della struttura permanente con domanda in bollo, diretta al Sindaco, da presentarsi nei termini di seguito indicati: a) Impianti fissi: almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione) e/o nella fase di sopralluogo di verifica a lavori ultimati; b) Manifestazioni temporanee: almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). Ogni domanda, perché risulti completa e procedibile deve contenere: a) generalità complete, codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale; b) indicazione del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata; c) programma dettagliato della manifestazione; d) giorno ed ora in cui l allestimento della struttura o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato al punto precedente e quant altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato. Per le manifestazioni realizzate con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già autorizzate dalla Commissione Comunale entro i due anni precedenti, potrà far fede la responsabile dichiarazione dell organizzatore dell evento stesso, senza, in ogni caso, dover sentire il parere della Commissione; resta inteso che l autorizzazione comunale, in questi casi, richiamerà l esigenza di avere certificazioni di fine lavori (corretto montaggio del palco, dichiarazione di conformità impianti elettrici ecc.) e la loro acquisizione da parte del Comune, per completezza degli atti; ART. 9 MANIFESTAZIONI ABUSIVE Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, manifestazioni eventualmente organizzate in mancanza di titolo autorizzatorio contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. ART. 10 REVOCA

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con Ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell area ovvero dei locali autorizzati. ART. 11 SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia. L inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comporta, altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa. ART. 12 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui è diventata esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge.