Norme per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all Amministrazione

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Delibera di G.M. n. 55 del 1Ç aprile 2008 - Allegato A Norme per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all Amministrazione Art. 1 (Oggetto, finalitå, ambito applicativo) 1. Il presente atto di indirizzo disciplina il conferimento, da parte dell amministrazione, di incarichi individuali, conclusi mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti, specialisti o soggetti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per esigenze alle quali la stessa amministrazione non puå far fronte con personale in servizio, ai sensi dell art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchç di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalité di cui all art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 2. Le disposizioni del presente atto di indirizzo sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi. 3. Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti d opera stipulati ai sensi degli artt. 2222-2238 del codice civile, aventi natura di: a) incarichi affidati a soggetti esercenti l attivité professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita iva; b) incarichi affidati a soggetti esercenti l attivité nell ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c) incarichi affidati a soggetti esercenti l attivité in via occasionale. 4. Il presente atto di indirizzo disciplina altresñ le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione: a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell amministrazione o al raggiungimento di obiettivi predeterminati; b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini. 5. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell Amministrazione, agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, nonchç agli incarichi rientranti nell appalto di servizi, che rimangono disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 e dalle norme da questo richiamate e comunque vigenti in materia. 6. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi di collaborazione di non elevata professionalité, finalizzati al soddisfacimento di esigenze ordinarie di funzionamento di singoli Uffici e/o Servizi; 7. Il presente Regolamento non si applica, altresñ, agli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 1

Articolo 2 (Competenza per il conferimento degli incarichi) 1. Gli incarichi di collaborazione di cui all articolo 1 vengono conferiti dal Responsabile della competente Posizione Organizzativa, previa autorizzazione della G.M., normalmente in sede di assegnazione delle risorse e degli obiettivi. Art. 3 (Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi) 1. Gli incarichi indicati all articolo 1 possono essere conferiti soltanto nell ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 e in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni previsti dalla legge, in particolare dall art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e dall art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e da altre eventuali norme vigenti in materia, nonchç dal presente atto di indirizzo. In particolare: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) deve essere accertata preliminarmente l impossibilité di adeguato assolvimento dell incarico da parte delle strutture dell ente per mancanza di personale idoneo all interno dell Amministrazione nel suo complesso; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e non deve implicare uno svolgimento di attivité continuativa, bensñ la soluzione di specifiche problematiche gié individuate al momento del conferimento dell incarico, del quale debbono costituire l oggetto espresso; d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l oggetto e il compenso della collaborazione, che deve essere proporzionato all attivité svolta e non liquidato in maniera forfettaria. 2. Il ricorrere, nella fattispecie concreta del conferimento, dei presupposti e delle condizioni richiamati al comma 1, deve essere espressamente e compiutamente riportato nell atto di conferimento dell incarico, che deve essere adeguatamente motivato. Art. 4 (Limite massimo della spesa annua) 1. Il limite massimo della spesa annua complessiva per gli incarichi e consulenze Ö determinata in misura pari al 5% della spesa per il personale. Art. 5 (Selezione degli esperti mediante procedure comparative) 1. L amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all art. 7, alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi, mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare almeno all Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune, di norma per quindici giorni consecutivi, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni. In tali avvisi sono evidenziati: a) l oggetto e le modalité di realizzazione dell incarico; 2

b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell incarico; c) la sua durata o la sua durata massima; d) i criteri di comparazione utilizzati per la selezione dell incaricato; e) il compenso o il prezzo base previsto. 2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalité e di abilité, l amministrazione si puå comunque avvalere della procedura con invito, individuata dall art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 163/2006), senza pubblicazione del preventivo avviso. 3. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente comma 2, l amministrazione opera secondo il criterio di rotazione. 4. L avviso indicato al comma 1 puå avere forme di pubblicazione o di diffusione ulteriori, anche per via informatica, qualora ciå si riveli utile ai fini di aumentare la base di selezione in relazione all importanza ed al valore dell incarico. Art. 6 (Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative) 1. L amministrazione procede alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell offerta economicamente piü vantaggiosa, sulla base di uno o piü dei seguenti criteri, indicati nell avviso pubblico di cui all art. 4 comma 1, che ne definiré anche la eventuale specificazione in sub-criteri e la graduazione in termini numerici, secondo la tabella allegata al presente atto di indirizzo: a) abilité professionali riferibili allo svolgimento dell incarico; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell offerta desunte dalla illustrazione delle modalité di svolgimento delle prestazioni oggetto dell incarico; c) termine per il completamento delle prestazioni; d) prezzo. 2. In relazione alle peculiarité dell incarico, l amministrazione puå definire ulteriori criteri di selezione. 3. In casi di incarichi nei quali il contenuto professionale, i termini e lo svolgimento della prestazione risultano gié sufficientemente definiti o tali possano desumersi da apposito progetto, programma o atto di indirizzo dell Amministrazione, la selezione potré avvenire anche con il metodo del prezzo piü basso. 4. In casi di incarichi qualificati come collaborazione coordinata e continuativa puå essere previsto anche un colloquio al quale riservare apposito punteggio. Art. 7 (Commissione valutatrice) 1. Nel caso di criterio di aggiudicazione in base all offerta economicamente piü vantaggiosa o di particolare complessité o specializzazione della prestazione professionale richiesta o nel caso di colloquio, la valutazione dei candidati o delle offerte Ö effettuata da apposita commissione valutatrice. 2. La commissione valutatrice Ö nominata e costituita con determinazione del Responsabile del Settore competente ed Ö composta dal Responsabile del Settore competente, che la presiede e da almeno due componenti, interni o esterni all Amministrazione. 3

3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il responsabile del Settore puå farsi assistere, nella verifica di regolarité delle offerte, da un collegio composto da dipendenti dell Amministrazione. Art. 8 (Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa) 1. Fermo restando quanto previsto dall art. 2, l amministrazione puå conferire incarichi in via diretta, senza l esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni: a) in casi di particolare urgenza non imputabile all amministrazione, quando le condizioni per la realizzazione delle attivité mediante l esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l esperimento di procedure comparative di selezione; b) per attivité comportanti prestazioni di natura artistica o intellettuale (editoriale, culturale, ludico-educativa) non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilité del prestatore d opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; c) per incarichi relativi ad attivité di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti ad innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l esperimento di procedure comparative di selezione; d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l esperimento di procedure comparative di selezione per l individuazione dei soggetti attuatori; e) per incarichi aventi ad oggetto prestazioni a contenuto assolutamente particolare, per le quali non risulta utilmente esperibile la procedura di selezione; in tal caso, la determinazione di incarico dovré dare conto espressamente della tipologia delle prestazioni e della connessione fra la loro particolarité e la non esperibilité della selezione comparativa; f) per incarichi aventi ad oggetto prestazioni che riguardano il completamento, l ampliamento e/o l integrazione di precedenti prestazioni analoghe gié svolte o in corso, per le quali l affidamento ad altro soggetto potrebbe comportare diseconomie, ritardi, disservizi all utenza o qualsiasi altro inconveniente per l Amministrazione; g) in caso di mancanza di offerte in una precedente selezione avente per oggetto le stesse prestazioni; in tal caso la scelta dovré essere congruamente motivata in relazione a comprovate caratteristiche di competenza ed esperienza professionale e lavorativa del soggetto incaricato. Art. 9 (Formalizzazione dell incarico) 1. L amministrazione in seguito alla determinazione a contrarre, formalizza l incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l incaricato/collaboratore. 2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell oggetto, delle modalité specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonchç del compenso della collaborazione. 4

Art. 10 (Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico) 1. L amministrazione verifica il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso Ö correlata a varie fasi di sviluppo. 2. Prima della liquidazione del compenso della collaborazione, l amministrazione, sempre nella persona del Responsabile del Settore competente, deve verificare il buon esito dell incarico, mediante riscontro delle attivité svolte dall incaricato, dei risultati conseguiti e della relativa rispondenza agli obblighi contratti con il disciplinare di incarico. Art. 11 (Pubblicizzazione dell affidamento degli incarichi) 1. L amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicizzazione del relativo elenco degli incarichi sul sito web, dove sono pubblicati i provvedimenti di conferimento, completi dell indicazione dei riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso Ö stato conferito, dell oggetto, della durata e del compenso. 2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo relativo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilité erariale del responsabile di servizio preposto. Art. 12 (Trasmissione atti di spesa superiori a 5.000 euro) 1. Gli atti con cui si conferiscono incarichi per studi, ricerca e consulenza a soggetti esterni, vanno trasmessi tempestivamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti esclusivamente quando comportino una spesa superiore all importo di 5.000 euro, avuto riguardo alla spesa complessivamente impegnata per ciascun incarico, anche se con piü atti. 2. La lettera di trasmissione degli atti dovré riportare anche l indicazione del sito Web (e della data) ove si Ö provveduto alla pubblicazione dei dati di cui all art. 11, comma 1 e deve contenere esplicita attestazione che il predetto conferimento rientra nell ambito dello specifico programma preliminarmente approvato dal consiglio ai sensi dell articolo 42, comma 2, lettera b), del T.U.EE.LL. e che il conferimento stesso Ö conforme alle presenti norme regolamentari, riportando altresñ gli estremi della intervenuta trasmissione di dette norme alla Sezione regionale di controllo. Art. 13 (ResponsabilitÅ disciplinare ed erariale) 1. L affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilité erariale. 5

SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE A. ABILITA PROFESSIONALI RIFERIBILI ALL INCARICO - Titolo di studio superiore a quello minimo richiesto punti - Secondo titolo di studio di grado pari a quello minimo richiesto punti - Titoli professionali (abilitazione all esercizio di professione attinente alle prestazioni oggetto dell incarico, ove non requisito minimo richiesto) punti - Titoli vari (Masters, diplomi di specializzazione, attestati in materie attinenti alle prestazioni oggetto dell incarico) punti - Precedenti prestazioni svolte analoghe a quelle oggetto dell incarico punti - Pubblicazioni in materia attinente alle prestazioni oggetto dell incarico punti B. CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL OFFERTA - ConformitÉ al progetto/programma dell Amministrazione punti - Valore tecnico/organizzativo punti C. TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall applicazione della seguente proporzione: offerta presentata : offerta migliore = x : punteggio massimo. D. PREZZO Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall applicazione della seguente proporzione: offerta presentata : offerta migliore = x : punteggio massimo. E. COLLOQUIO In casi di incarichi qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, puå essere previsto anche un colloquio al quale riservare apposito punteggio. 6